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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09540/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/01/2020- dep. 26/02/2020, disponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 19/12/2018 aveva condannato COVITO Vincenzo a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di percosse (così riqualificata la contestazione di violenza privata di cui al n. 1), commesso a TORINO nel luglio 2012, e di danneggiamento (così riqualificata la contestazione di violenza privata di cui al n. 2), commesso a TORINO fra luglio e settembre 2013, col risarcimento dei danni in favore di BAFFERT Anna, costituita parte civile.

La CORTE territoriale riduceva l'entità della sanzione inflitta.2.

COVITO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per non aver ritenuto i reati di percosse e danneggiamento estinti per intervenuta prescrizione.

Quanto al primo, rileva come la sentenza impugnata avesse precisato che la prescrizione sarebbe maturata alla data del 1°/01/2020 se non vi fosse stata la sospensione del suo decorso fra il 20/03 e il 15/05/2018, a seguito di un rinvio disposto su istanza dell'imputato per consentire trattative con la parte civile.

Poiché a tale richiesta avevano aderito la medesima parte civile e il P.M., il termine di prescrizione non doveva intendersi sospeso, anche alla stregua della giurisprudenza di questa S.C.

Quanto invece al reato di danneggiamento, esso sarebbe andato estinto per prescrizione il 10/03/2020, se non si considera il periodo del predetto rinvio, e il 4/06/2020 tenendo conto di tale sospensione.

Esclude poi che possa tenersi conto di una ulteriore sospensione del medesimo termine di prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica e ipotizza, qualora ciò avvenga, l'illegittimità costituzionale della correlata normativa; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione quanto alla valutazione della testimonianza di BAFFERT, la cui attendibilità sarebbe stata desunta da argomentazioni 'a contrario', del tipo che se avesse voluto avrebbe potuto calcare la mano.

Aggiunge, per confermare la genericità delle accuse, che il delitto di percosse non avrebbe avuto nemmeno una precisa collocazione temporale, essendo stato indicato solo il mese e l'anno, ma non il giorno della consumazione.

Censura altresì il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, che per il Collegio di appello si fonda sull'avere il ricorrente commesso i fatti mentre era in corso il suo affidamento in prova al servizio sociale: COVITO era stato soltanto ammesso al beneficio, ma l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione sarebbe iniziata nel settembre 2012.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte l'inammissibilità del ricorso.

La parte civile trasmette conclusioni scritte tramite il difensore, con allegata nota spese relative al grado, e sostiene l'infondatezza del primo motivo, riguardante la prescrizione, perché evocativo di un orientamento ermeneutico ormai superato, del secondo motivo, in quanto sollecita la rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e dell'ultimo, riguardante le attenuanti generiche, perché comunque vi era stata l'ammissione del ricorrente al beneficio penitenziario, e i fatti erano stati commessi dopo di essa.

Con memoria fatta pervenire per pec il difensore dell'imputato reitera i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo, poiché è consolidato l'orientamento esegetico (cf.

Sez. 4 sentenza n. 20395 del 27/04/2021 dep. 24/05/2021 Rv. 281243 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui "il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (fattispecie di rinvio disposto su richiesta della parte civile per impedimento del difensore a cui si associava il difensore dell'imputato)".

Invero, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini di prescrizione ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta, e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa; in tal senso cf.

Sez.

Un. n. 1021 del 28/11/2001 (dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509) che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti; conf.

Sez.

Un. n. 47289 del 24/9/2003 ([OSCURATO:PERSONA]. 226075).

In termini analoghi si pone anche Sez. 4 con la sentenza n. 51448 del 17/10/2017 (Rv. 271328 imputato [OSCURATO:PERSONA]), nel caso di un rinvio disposto su richiesta congiunta delle parti, motivata dall'esigenza di giungere a un accordo transattivo con la parte civile; conf.

Sez. 5, sentenza n. 26449 del 13/04/2017 (Rv. 270539, imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro).

È stato pure chiarito che il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporti la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159 co. 1 n. 3) cod. pen., pur quando l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposta da una particolare disposizione di legge (Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Rv. 271561, imputato [OSCURATO:PERSONA]).Poiché, per quanto si dirà fra breve, anche le altre censure difensive appaiono manifestamente infondate, la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva dalla constatazione che i termini di prescrizione per entrambi i reati non fossero decorsi alla data della pronuncia di appello, cioè il 9/01/2020: lo stesso ricorrente conviene che, pur addizionando il tempo della sospensione per il rinvio di cui si è detto, in tale data la prescrizione non era maturata per nessuno dei due reati.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, che nella prima parte punta a contestare la ritenuta attendibilità della persona offesa.

In realtà, poiché esso sollecita una rivalutazione della ricostruzione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

Se è ben vero che la CORTE territoriale ha fondato l'affermazione della responsabilità per l'illecito sub 1 sulle dichiarazioni della parte civile, ciò ha fatto perché in modo congruo e logico le ha ritenute dettagliate, precise, coerenti, non inficiate da animosità o da intenti calunniatori, e ha illustrato le ragioni per le quali tali intenti non fossero in concreto ravvisabili, indicando poi i riscontri oggettivi costituiti dal rinvenimento del coltello a serramanico descritto da BAFFERT nella disponibilità di COVITO.

Il danneggiamento del personal computer appartenente alla parte civile è stato ammesso dall'imputato.

3. Manifestamente infondato è pure il motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche.

Quest'ultimo è stato spiegato dalla CORTE alla stregua di elementi alla fine ammessi dallo stesso ricorrente, e cioè dall'aver egli commesso i reati in contestazione, senza esserne dissuaso dalla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che pure avrebbe dovuto indurlo a una condotta differente, tesa a dimostrare, con la socializzazione, di aver meritato il beneficio: del tutto irrilevante è il momento di concreta decorrenza di esso, comunque deciso in suo favore prima della consumazione del reato di percosse.

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, pertanto insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, e infine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BAFFERT Anna, che liquida in complessivi euro 2.300,00 oltre accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/01/2020- dep. 26/02/2020, disponeva la parziale riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 19/12/2018 aveva condannato COVITO Vincenzo a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di percosse (così riqualificata la contestazione di violenza privata di cui al n. 1), commesso a TORINO nel luglio 2012, e di danneggiamento (così riqualificata la contestazione di violenza privata di cui al n. 2), commesso a TORINO fra luglio e settembre 2013, col risarcimento dei danni in favore di BAFFERT Anna, costituita parte civile. La CORTE territoriale riduceva l'entità della sanzione inflitta.2. COVITO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per non aver ritenuto i reati di percosse e danneggiamento estinti per intervenuta prescrizione. Quanto al primo, rileva come la sentenza impugnata avesse precisato che la prescrizione sarebbe maturata alla data del 1°/01/2020 se non vi fosse stata la sospensione del suo decorso fra il 20/03 e il 15/05/2018, a seguito di un rinvio disposto su istanza dell'imputato per consentire trattative con la parte civile. Poiché a tale richiesta avevano aderito la medesima parte civile e il P.M., il termine di prescrizione non doveva intendersi sospeso, anche alla stregua della giurisprudenza di questa S.C. Quanto invece al reato di danneggiamento, esso sarebbe andato estinto per prescrizione il 10/03/2020, se non si considera il periodo del predetto rinvio, e il 4/06/2020 tenendo conto di tale sospensione. Esclude poi che possa tenersi conto di una ulteriore sospensione del medesimo termine di prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica e ipotizza, qualora ciò avvenga, l'illegittimità costituzionale della correlata normativa; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione quanto alla valutazione della testimonianza di BAFFERT, la cui attendibilità sarebbe stata desunta da argomentazioni 'a contrario', del tipo che se avesse voluto avrebbe potuto calcare la mano. Aggiunge, per confermare la genericità delle accuse, che il delitto di percosse non avrebbe avuto nemmeno una precisa collocazione temporale, essendo stato indicato solo il mese e l'anno, ma non il giorno della consumazione. Censura altresì il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, che per il Collegio di appello si fonda sull'avere il ricorrente commesso i fatti mentre era in corso il suo affidamento in prova al servizio sociale: COVITO era stato soltanto ammesso al beneficio, ma l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione sarebbe iniziata nel settembre 2012. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte l'inammissibilità del ricorso. La parte civile trasmette conclusioni scritte tramite il difensore, con allegata nota spese relative al grado, e sostiene l'infondatezza del primo motivo, riguardante la prescrizione, perché evocativo di un orientamento ermeneutico ormai superato, del secondo motivo, in quanto sollecita la rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e dell'ultimo, riguardante le attenuanti generiche, perché comunque vi era stata l'ammissione del ricorrente al beneficio penitenziario, e i fatti erano stati commessi dopo di essa. Con memoria fatta pervenire per pec il difensore dell'imputato reitera i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo, poiché è consolidato l'orientamento esegetico (cf. Sez. 4 sentenza n. 20395 del 27/04/2021 dep. 24/05/2021 Rv. 281243 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui "il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (fattispecie di rinvio disposto su richiesta della parte civile per impedimento del difensore a cui si associava il difensore dell'imputato)". Invero, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini di prescrizione ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta, e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa; in tal senso cf. Sez. Un. n. 1021 del 28/11/2001 (dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509) che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti; conf. Sez. Un. n. 47289 del 24/9/2003 ([OSCURATO:PERSONA]. 226075). In termini analoghi si pone anche Sez. 4 con la sentenza n. 51448 del 17/10/2017 (Rv. 271328 imputato [OSCURATO:PERSONA]), nel caso di un rinvio disposto su richiesta congiunta delle parti, motivata dall'esigenza di giungere a un accordo transattivo con la parte civile; conf. Sez. 5, sentenza n. 26449 del 13/04/2017 (Rv. 270539, imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro). È stato pure chiarito che il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporti la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159 co. 1 n. 3) cod. pen., pur quando l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposta da una particolare disposizione di legge (Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Rv. 271561, imputato [OSCURATO:PERSONA]).Poiché, per quanto si dirà fra breve, anche le altre censure difensive appaiono manifestamente infondate, la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva dalla constatazione che i termini di prescrizione per entrambi i reati non fossero decorsi alla data della pronuncia di appello, cioè il 9/01/2020: lo stesso ricorrente conviene che, pur addizionando il tempo della sospensione per il rinvio di cui si è detto, in tale data la prescrizione non era maturata per nessuno dei due reati. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, che nella prima parte punta a contestare la ritenuta attendibilità della persona offesa. In realtà, poiché esso sollecita una rivalutazione della ricostruzione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". Se è ben vero che la CORTE territoriale ha fondato l'affermazione della responsabilità per l'illecito sub 1 sulle dichiarazioni della parte civile, ciò ha fatto perché in modo congruo e logico le ha ritenute dettagliate, precise, coerenti, non inficiate da animosità o da intenti calunniatori, e ha illustrato le ragioni per le quali tali intenti non fossero in concreto ravvisabili, indicando poi i riscontri oggettivi costituiti dal rinvenimento del coltello a serramanico descritto da BAFFERT nella disponibilità di COVITO. Il danneggiamento del personal computer appartenente alla parte civile è stato ammesso dall'imputato. 3. Manifestamente infondato è pure il motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche. Quest'ultimo è stato spiegato dalla CORTE alla stregua di elementi alla fine ammessi dallo stesso ricorrente, e cioè dall'aver egli commesso i reati in contestazione, senza esserne dissuaso dalla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che pure avrebbe dovuto indurlo a una condotta differente, tesa a dimostrare, con la socializzazione, di aver meritato il beneficio: del tutto irrilevante è il momento di concreta decorrenza di esso, comunque deciso in suo favore prima della consumazione del reato di percosse. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, pertanto insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, e infine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BAFFERT Anna, che liquida in complessivi euro 2.300,00 oltre accessori di le
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