Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 35618/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza del 10/1/2023, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pavia ha rigettato l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che ha dedotto il vizio di motivazione del provvedimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, infatti, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 9 febbraio 2023.

L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenei al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 aprile 2023 • Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza del 10/1/2023, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pavia ha rigettato l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che ha dedotto il vizio di motivazione del provvedimento. 3. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, infatti, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 9 febbraio 2023. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenei al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 aprile 2023 • Il consi
Sentenza Cassazione n. 35618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris