CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] propone, nell'interesse del suo assistito, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 41706 del 7 novembre 2025, con cui la Prima Sezione Penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 5 dicembre 2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del delitto di omicidio tentato; che il ricorrente contesta la valutazione di «congruità della motivazione» della sentenza di merito, effettuata dalla Prima Sezione; - che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; che ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto, tra gi altri: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e dell'oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; - che, nel caso in esame, deve essere escluso che le deduzioni articolate dal ricorrente integrino l'errore di fatto, nei termini rilevabili ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., atteso che le censure si riferiscono a una parte della sentenza in cui la Prima Sezione si è limitata a rilevare che le questioni poste dalla parte attenevano esclusivamente a profili di fatto, che non potevano «trovare accesso nel giudizio di legittimità» (cfr. pagina 9 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M