Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 16586/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento della richiesta di correzione dell'errore materiale; Ritenuto che con nota del 22 settembre 2021 è stato evidenziato che per un errore nella compilazione del SIC informatico, [OSCURATO:PERSONA] Presidente, risulta annotato quale esito della trattazione del ricorso n.

R.G. n. 31958/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'udienza pubblica del 21 settembre 2022, il rigetto, in luogo della declaratoria di inammissibilità decisa dal Collegio; Considerato che, a seguito di un errato utilizzo del programma informatico, relativo alla digitazione della "tendina" del comando "dispositivo", contenuto nel [OSCURATO:PERSONA] SIC del Presidente di Collegio - relativamente al dispositivo del Ruolo della Udienza Pubblica del 21 settembre 2021, in riferimento al procedimento R.G. n. 31958/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - per annotare il dispositivo del ricorso è stato "cliccato" sulla casella "rigetto", anziché su quella "inammissibile", con ciò non riproducendo il corretto esito della deliberazione del Collegio, quale risulta anche dalla sentenza n. 38183 del 2021, depositata nella successiva data del 26 ottobre 2021; che si tratta, all'evidenza, di errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., che deve essere corretto nel dispositivo come annotato nel ruolo SIC Penale, nel senso che le parole "rigetta il ricorso", devono essere sostituite dalle parole "dichiara inammissibile il ricorso" e che dopo le parole "spese processuali", devono essere aggiunte parole: "e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende".

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo indicato nel ruolo dell'Udienza pubblica del 21 settembre 2021, relativamente al procedimento R.G. n. 31958/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che le parole "rigetta il ricorso", sono sostitute dalle parole "dichiara inammissibile il ricorso" e che dopo le parole "spese processuali", sono aggiunte le parole: "e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento della richiesta di correzione dell'errore materiale; Ritenuto che con nota del 22 settembre 2021 è stato evidenziato che per un errore nella compilazione del SIC informatico, [OSCURATO:PERSONA] Presidente, risulta annotato quale esito della trattazione del ricorso n. R.G. n. 31958/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'udienza pubblica del 21 settembre 2022, il rigetto, in luogo della declaratoria di inammissibilità decisa dal Collegio; Considerato che, a seguito di un errato utilizzo del programma informatico, relativo alla digitazione della "tendina" del comando "dispositivo", contenuto nel [OSCURATO:PERSONA] SIC del Presidente di Collegio - relativamente al dispositivo del Ruolo della Udienza Pubblica del 21 settembre 2021, in riferimento al procedimento R.G. n. 31958/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - per annotare il dispositivo del ricorso è stato "cliccato" sulla casella "rigetto", anziché su quella "inammissibile", con ciò non riproducendo il corretto esito della deliberazione del Collegio, quale risulta anche dalla sentenza n. 38183 del 2021, depositata nella successiva data del 26 ottobre 2021; che si tratta, all'evidenza, di errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., che deve essere corretto nel dispositivo come annotato nel ruolo SIC Penale, nel senso che le parole "rigetta il ricorso", devono essere sostituite dalle parole "dichiara inammissibile il ricorso" e che dopo le parole "spese processuali", devono essere aggiunte parole: "e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende". P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo indicato nel ruolo dell'Udienza pubblica del 21 settembre 2021, relativamente al procedimento R.G. n. 31958/2020, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che le parole "rigetta il ricorso", sono sostitute dalle parole "dichiara inammissibile il ricorso" e che dopo le parole "spese processuali", sono aggiunte le parole: "e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende". Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, il 18 gennaio
Sentenza Cassazione n. 16586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris