CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12795/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 4 giugno 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, L.F. (fatto commesso in Bologna il 17 gennaio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è inammissibile in quanto sconta l'inammissibilità originaria, da conclamata genericità, del corrispondente motivo di appello, che si era limitato ad instare per il riconoscimento delle circostanze innominate senza allegare a sostegno alcun elemento positivamente valutabile; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]