CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 3 5 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22484/2020 R.G.„ proposto DA [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cessato titolare dell'impresa individuale corrente in [OSCURATO:PERSONA] (MC) sotto l'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Macerata, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 183/02/2020 dep. il 10 marzo 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità nella qualità di cessato 1:itolare dell'impresa individuale corrente in [OSCURATO:PERSONA] (MC) sotto l'omonima ditta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche il 10 marzo 2020 n. 183/02/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2007, in dipendenza dell'omessa contabilizzazione di maggiori ricavi, ha accolto l'appello proposto dall'agenzia delle Entrai:e nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Macerata il 4 gennaio 2013 n. 18/02/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che il rinvenimento di una contabilità parallela aveva consentito di rideterminare i componenti positivi del reddito che erano stati sottratti a tassazione. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di appello c:he gli appunti, i brogliacci e le previsioni economico-finanziarie, che erano stati rinvenuti in sede di verifica, potessero costituire validi elementi indiziari per giustificare l'accertamento induttivo del maggior reddito. Con il secondo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di appello, rispettivamente: 1) della non obbligatorietà per le imprese individuali della tenuta del bilancio secondo le disposizioni in materia' di società per azioni; 2) dello stato di indebitamento e decozione risultante da un modello predittivo della crisi "k-score"; :3) dell'assoluzione in sede penale dal reato di infedele dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA]: In relazione agli indicati motivi è necessario acquisire il fascicolo di merito. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adempim