CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05731/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/06/2022 del tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 20 giugno 2022, il tribunale di Perugia condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 56 515 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta, in particolare, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 515 cod. pen. Si contesta la mancata rappresentazione del percorso logico - giuridico sotteso alla decisione di condanna, lamentandosi la formulazione di poche righe in rapporto alle doglianze proposte. Il tribunale avrebbe altresì ritenuto erroneamente integrata l'omessa informazione ai consumatori, circa il trattamento e la conservazione dei prodotti venduti, atteso che l'unico prodotto industriale di cui al banco vendita sarebbe stata una ciambella, per la quale non era indicata la natura artigianale al 100%. Gli altri prodotti dolciari sarebbero stati di provenienza artigianale, in particolare la pastiera, come da apposita autocertificazione HACCP della società di provenienza. Inoltre, la natura surgelata o congelata di prodotti esposti sarebbe stata indicata nelle apposite etichette nonchè in cartelli dei contenitori di esposizione. Per cui vi sarebbe stata corretta illustrazione delle caratteristiche dei medesimi. Si aggiunge che sarebbe da escludere, comunque, il tentativo del reato, non rientrandovi la mera esposizione di un prodotto quand'anche connotato da segni mendaci, atteso che la predetta fattispecie sarebbe configurabile solo in caso di effettuazione di una contrattazione chiaramente predisposta alla consegna di merce diversa a chi in concreto intenda acquistarla, essendo così insufficiente la mera esposizione del bene per la vendita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che la detenzione di alimenti congelati o surgelati all'interno di un esercizio commerciale, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale qualità, integra il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita (Sez. 3, n. 23099 del 13/04/2007 Rv. 237067 - 01), per cui non è necessario l'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (più di recente Sez. 3, n. 39082 del 17/05/2017 Rv. 270836 - 01.). Si tratta di principio generale che, come tale, opera con riferimento a qualsivoglia forma di detenzione funzionale alla vendita, nell'ambito di qualsiasi sede commerciale, così includendosi quindi, con particolare riguardo al caso di specie, anche esercizi per la vendita al dettaglio e diretta di beni ( in tal senso anche Sez. 3, n. 899 del 20/11/2015 (dep. 13/01/2016) Rv. 265811 - 01). Consegue, in relazione alla dedotta inconfigurabilità del tentativo quale fattispecie che richiederebbe quale requisito necessario la concreta trattativa con il potenziale cliente, la manifesta infondatezza della prospettazione. 2. Quanto alla contestata motivazione, descrittiva delle ragioni della rinvenuta responsabilità, va osservato che il tribunale, valorizzando gli esiti degli accertamenti svolti dai Carabinieri del N.A.S. di Perugia e le dichiarazioni in proposito rese da un • teste esaminato, ha congruamente illustrato l'emersione di dati di fatto (in particolare i cartoni contenenti i prodotti) dimostrativi del carattere congelato, all'origine, dei beni, e come tale nient'affatto artigianale, come invece genericamente illustrato con apposito cartello sul bancone di esposizione, così dando adeguata illustrazione della sussistenza dei requisiti di quanto contestato. Anche coerentemente confutando la scarsa significatività di dichiarazioni di testi della difesa. A tale elaborazione, il ricorrente oppone solo una diversa ricostruzione dei fatti, peraltro frammentaria quanto ai prodotti analizzati, rispetto a quelli di cui alla contestazione e alla correlata motivazione; nonché assertiva né pienamente pertinente al dato sostenuto, posto che il cd. sistema HACCP è uno strumento teso a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare, non attiene al singolo prodotto, non coincide necessariamente ed esclusivamente con beni non congelati. Tanto precisato, va quindi altresì ricordato che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez.' 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e