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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25923/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 agosto 2021 del G.u.p. del Tribunale di Noia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 19 febbraio 2019 in Napoli, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 ottobre 2020, definitiva il 7 dicembre 2020; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 22 gennaio 2020 in Acerra, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 26 gennaio 2021, definitiva il 13 marzo 2021.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato l'istanza solo poiché i reati erano stati realizzati a distanza tra loro e in luoghi diversi, trascurando di considerare tutti gli ulteriori elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati posti in essere in un ampio arco temporale (il 19 gennaio 2019 e il 22 gennaio 2020) e in luoghi distanti (Napoli e Acerra).

Non vi era, pertanto, prova del fatto che Gammella, nel momento in cui aveva commesso la prima azione delinquenziale, avesse già deciso di commettere anche l'altra; non vi era, infatti, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato - tra gli altri - nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi diversi e luoghi differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] rico [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 agosto 2021 del G.u.p. del Tribunale di Noia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 19 febbraio 2019 in Napoli, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 ottobre 2020, definitiva il 7 dicembre 2020; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 22 gennaio 2020 in Acerra, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 26 gennaio 2021, definitiva il 13 marzo 2021. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato l'istanza solo poiché i reati erano stati realizzati a distanza tra loro e in luoghi diversi, trascurando di considerare tutti gli ulteriori elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati erano stati posti in essere in un ampio arco temporale (il 19 gennaio 2019 e il 22 gennaio 2020) e in luoghi distanti (Napoli e Acerra). Non vi era, pertanto, prova del fatto che Gammella, nel momento in cui aveva commesso la prima azione delinquenziale, avesse già deciso di commettere anche l'altra; non vi era, infatti, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato - tra gli altri - nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi diversi e luoghi differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] rico [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il C
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