CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 33604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile [OSCURATO:PERSONA] TORINO E PINEROLO avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] TORINO E PINEROLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione, giusta delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 6 luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Torino di assoluzione, per insussistenza del fatto, di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso ideologico in atto pubblico previsto dall'art. 479 c.p. perché, «nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, in qualità di notaio alla residenza di Torino, falsamente attestava l'avvenuta presenza contestuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla formazione dell'atto di interpretazione di testamento di [OSCURATO:PERSONA], laddove invece [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto l'atto in tempo antecedente rispetto ai coeredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I i notto» Il fatto risultava del tutto incontestato. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato il proprio testamento presso il notaio [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del decesso di costei, fu fissato con alcuni degli eredi un primo incontro informale, ne fu fissato altro per il 9 settembre 2015, al quale presenziarono gli eredi [OSCURATO:PERSONA] nonché Doriana, Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di tale ultimo incontro si procedeva alla pubblicazione del testamento, a cui era allegato, come appendice, un testamento olografo della de cuius. Gli eredi accettavano l'eredità e dalla lettura del testamento emergeva l'esistenza di altri due eredi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non presenti, cosicché il notaio rappresentava la necessità di dover sottoscrivere un atto interpretativo di testamento e fissava una ulteriore riunione per le ore 17.00 del giorno 11 novembre 2015. I due eredi ulteriori comparivano in tale ultima data alle ore 15.00 - 15.30, sottoscrivevano l'accettazione di eredità, nonché l'atto di interpretazione del testamento, allontanandosi poi per precedenti impegni. Sopraggiungevano quindi gli ulteriori eredi che anche sottoscrivevano l'atto interpretativo che si concludeva con la formula: "ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alle loro volontà meco sottoscrivendolo a conferma essendo le ore diciotto e minuti cinque". Tanto ricostruito in fatto, il Tribunale assolveva [OSCURATO:PERSONA] rilevando come l'atto e quella locuzione non attestasse la compresenza di tutti i sottoscrittori e come l'orario indicato dovesse essere considerato relativo alla sottoscrizione del notaio. Rappresentava inoltre il Tribunale di Torino come nessuna lesione degli interessi dei sottoscrittori si fosse verificata per la mancata compresenza, stante la rispondenza dell'atto alle rispettive volontà, cosicché si vedeva in tema di falso inoffensivo. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino proponeva appello, rappresentando che, al netto della inesistente lesione dell'interesse degli eredi, esclusa dal Tribunale, residuerebbe quella alla fede pubblica, anche in considerazione della rilevanza per i terzi che l'atto stesso avrebbe prodotto, trattandosi di un atto negoziale dispositivo, con rinuncia a eccezioni, azioni e riserve. La Corte di appello ha confermato la prima sentenza, pur escludendo la falsità per ragioni in parte diverse dal Tribunale. In particolare ha ritenuto, offrendo una interpretazione dell'atto oggetto della imputazione, che lo stesso mai attesti la simultanea presenza degli eredi, che tutti ne hanno ritenuto il contenuto conforme alle proprie volontà e l'hanno sottoscritto in presenza del notaio («meco»). Nessuna disposizione dell'ordinamento notarile — continua la Corte territoriale — impone la simultanea presenza, né l'imporrebbe la natura dell'atto, mentre l'orario indicato attesterebbe la chiusura dell'atto medesimo, non lo svolgimento delle attività oggetto di attestazione da parte degli eredi. Anche in ordine alla postilla n. 1, che l'appellante indicava come sottratta alla valutazione degli eredi Bertola e Massola, la Corte rilevava trattarsi della prima postilla certamente collegata alla prima lettura, avvenuta dinanzi ai primi eredi comparsi e quindi alla fine conosciuta da tutti i sottoscrittori. 2. Il ricorso per cassazione è proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino con unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 479 cod. pen., 47 e 51, I. 16 febbraio 1913, n. 89. Rappresenta in particolare il ricorrente come l'atto notarile dovesse attestare la presenza contestuale delle parti, come richiesto dalla legge notarile agli artt. 47, che prevede che l'atto non possa essere ricevuto se non in presenza delle parti, mentre l'art. 51 richiede che possano allontanarsi prima della conclusione dell'atto solo i fidefacienti, non anche le parti, dovendosi per altro rilevare che il notaio non dava atto delle circostanze in fatto verificatesi con l'allontanamento dei primi eredi e il sopraggiungere dei secondi. In sostanza la Corte di appello errerebbe nell'applicazione della legge, nel ritenere non necessaria la contestualità imposta dall'ordinamento notarile e trascurando che il contenuto dell'atto pubblico l'attesta falsamente, dovendo l'atto medesimo costituire una cronaca di quanto accaduto. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 30 maggio 2022, con le quali ha fatto propri i contenuti del ricorso per cassazione chiedendone l'accoglimento. 5. I difensori del [OSCURATO:PERSONA] con conclusioni depositate il 31 maggio 2022 rappresentano che dalla sentenza di primo grado emerge come il notaio acconsentì alla anticipazione della lettura ai primi eredi, impediti per ragioni di salute, proprie e dei familiari, rispetto a quella prefissata per le ore successive; emerge altresì come nessuno degli eredi abbia mai contestato la difformità della propria volontà rispetto a quella espressa nell'atto. Le difese deducono la non sindacabilità nel giudizio di cassazione delle questioni di fatto proposte dal ricorrente, come anche la medesima insindacabilità della interpretazione dell'atto ritenuto falso, perché logicamente interpretato dal giudice di merito. Nelle memorie conclusive le difese rappresentato altresì che il richiamo agli artt. 47 e 51 I. notarile, non pertinente rispetto al falso ideologico contestato, palesi una interpretazione in fatto e non in diritto, per altro travisando il testo delle disposizioni che chiedono si dia lettura alle parti presenti, senza richiederne la contestualità. Per altro la dedotta falsità determinerebbe effetti sulla validità dell'atto in sé, rispetto al quale gli eredi nulla hanno contestato, con i conseguenti effetti giuridici di invalidità. 6. Tempestivamente la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. Le parti hanno concluso alla pubblico udienza come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va evidenziato da subito che il ricorso proposto, in caso di doppia conforme assolutoria, come lo stesso Procuratore generale evidenzia, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. può essere avanzato solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Come è stato osservato, affermando la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale, la limitazione trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità, nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020, dep. 12/02/2021, Mannino, Rv. 280631 - 01; Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Schuster, Rv. 274573 - 01). 2. A fronte di tale premessa, rileva il Collegio come la Corte di appello abbia offerto una interpretazione dell'atto, del cui falso si legge nell'imputazione, oltremodo logica e argomentata, escludendo che dall'atto medesimo le espressioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] quali «sono comparsi i signori comparenti », «ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alle loro volontà meco sottoscrivendolo a conferma essendo le ore diciotto e minuti cinque» si possa trarre il convincimento che gli eredi fossero contestualmente presenti dinanzi al notaio. In sostanza la Corte territoriale esclude che le predette espressioni e il tenore complessivo dell'atto comprovasse la contestualità, ritenendo che ciò che era attestato è che fossero comparsi i singoli eredi, avessero avuto lettura dell'atto, ne avessero espresso la conformità alla propria volontà, avessero sottoscritto l'atto in presenza del notaio, il che costituisce il nucleo dell'atto di interpretazione del testamento. La Corte aggiunge che la volontà espressa nell'atto era rispondente a quella di ciascuno degli eredi, nessuno dei quali ha lamentato alcuna difformità. Anche in riferimento all'ora di chiusura dell'atto, con motivazione logica la Corte di appello rileva come la legge notarile lo richieda solo per gli atti di ultima volontà, non anche per gli altri atti notarili, come quello in esame, per i quali solo una regola deontologica, funzionale a controllare la personalità della prestazione del notaio, dal 2007 impone indicarsi l'orario di chiusura. Il che esclude che l'annotazione dell'orario in chiusura serva ad attestare la presenza di tutti gli eredi al momento della sottoscrizione. 3. E bene va in primo luogo evidenziato che sia la Corte di appello che il ricorrente hanno evidenziato la natura negoziale dell'atto di interpretazione testamentaria.La natura negoziale dell'atto con il quale gli eredi individuano i beni immobili oggetto di un testamento olografo, specificando i relativi dati catastali, non esaurisce la propria causa nella strumentalità alla trascrizione, in quanto definisce il contenuto delle disposizioni testamentarie, svolgendo la funzione, tipica del negozio di accertamento, di ricognizione del contenuto del precedente negozio dispositivo, e determina l'effetto dell'attribuzione, in favore di ciascuno dei soggetti nominati nel testamento, di determinati beni (Sez. 2 civ., n. 22183 del 20/10/2014, Rv. 632903 - 01; il principio è richiamato anche da Sez. 2 civ., Ordinanza n. 21607 del 2021; Sez. 6 - 2 civ., Ordinanza n. 16592 del 2021, non massinnate). Per altro,data la natura dell'atto, che non è in sé atto di ultima volontà, è esclusa la necessità della indicazione dell'orario in calce, alla luce dell'art. 51, n. 11) della legge notarile che, appunto, la richiede solo per gli atti di ultima volontà. L'interpretazione operata dalla Corte di appello risulta logica e corretta e come tale non sindacabile nel giudizio di legittimità. In effetti in sede penale l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausola contrattuale non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione (Sez. 4, n. 4754 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280483 - 01; Conf. Sez. 2, n. 750 del 1971, Rv. 11773301). E dunque, pur non vertendosi nel caso in esame nell'interpretazione dell'atto al fine di individuare la volontà delle parti, non di meno occorre verificare, dato il limite della censura solo per violazione di legge, la non apparenza della motivazione offerta dalla Corte di appello rispetto alla interpretazione dell'atto negoziale, per individuarne il contenuto e l'oggetto della fidefacenza. 4. Infatti, a tal riguardo, deve rilevarsi come, in tema di falso ideologico in atto pubblico, per la cui sussistenza si richiede che trattisi di atto destinato a provare la verità dei fatti cui esso si riferisce, la falsità dell'attestazione non può essere riconosciuta prescindendo dal contesto normativo in base al quale va definito il significato dell'enunciato, potendo questo variare al punto che un'attestazione, apparentemente falsa nel suo astratto significato letterale, risulti invece veridica se interpretata con riferimento al suddetto contesto; interpretazione, questa, non censurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e logica motivazione (Sez. 5, n. 13248 del 19/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215136 - 01; richiama lo stesso principio Sez. 5, n. 27629 del 2010, Albertini, non massimata).Si è anche affermato che perché sussista la falsità ideologica occorre che un enunciato sia idoneo ad assumere un significato descrittivo o c:onstatativo difforme dalla realtà storica. Ma il significato stesso degli enunciati e delle parole dipende dall'uso che se ne fa, dalle azioni che con il parlare si compiono e dal contesto normativo dell'agire (Sez. 5, n. 4532 del 16/03/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198006 - 01). E bene la Corte di appello ha operato una valutazione del contenuto dell'atto calandolo nel contesto normativo e fattuale, rilevando per un verso come dal testo dello stesso non emergesse alcun elemento che con certezza attestate la simultanea presenza di tutti gli eredi, accertamento in fatto compiuto con assoluta attenzione nell'esame dell'atto, in sé non censurabile. D'altro canto ha anche escluso che la legge notarile imponesse la simultaneità della presenza degli eredi, cosicché ha operato una valutazione del contesto normativo di riferimento in modo puntuale, corretto e logico. Pertanto non vi è alcuna violazione di legge rilevabile, né tanto meno una motivazione apparente alla stessa equivalente. 5. D'altro canto deve rilevare il Collegio che, escluso dal dato testuale dell'atto che, per le ragioni insindacabili indicate dalla Corte di appello, possa ritenersi attestata falsamente la simultaneità della presenza degli eredi, anche il contesto normativo proprio degli atti negoziali non impone la contesl:uale espressione di volontà, né che il «comune e pieno accordo», richiamato dal ricorrente, implichi la compresenza delle parti, essendo anche nella pratica sempre più frequente la formazione progressiva del consenso cosicché, trattandosi di un atto plurilaterale, ciò che rilevava era la circostanza che la volontà di tutti gli eredi, nessuno escluso, acconsentisse all'atto ricognitivo. Il che si è verificato, non essendovi doglianze sul punto, anzi essendo il procedimento penale iniziato non per un contrasto fra gli eredi, bensì fra gli eredi e il notaio per questione di onorario eccessivo, di tal chè il Consiglio Notarile veniva investito della questione e trasmetteva gli atti in Procura della Repubblica. Quanto poi al richiamo degli artt. 47 e 51 della legge notarile, che certamente integrano l'art. 479 cod. pen. (sul punto della integrazione dell'art. 479 cod. pen. da parte della legge notarile, Sez. 5, n. 2945 del 07/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177808 - 01; Sez. 5, n. 3478 del 07/02/1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163723 - 01) deve rilevarsi che, al di là del dato testuale di tali disposizioni — interpretate dalla Corte di appello nel senso di escludere che possano imporre la connpresenza delle parti — risulta da condividersi ai fini della rilevanza penale la valutazione assorbente della stessa Corte di appello, che ha di fatto accertato come l'assenza di contestazione da parte degli interessati escluda che possano prodursi effetti giuridici non voluti, cosicché, quand'anche l'atto avesse dovuto garantire e attestare la compresenza ai sensi della legge notarile, tale mancanza non era tale da avere in concreto la capacità di determinare il conseguimento di uno scopo antigiuridico. L'oggetto della fidefacenza dell'atto, nel caso di specie, non era la compresenza degli eredi, bensì la corretta espressione e la convergenza delle volontà, sulla quale non emerge dubbio alcuno che si sia formata dinanzi al notaio correttamente. Il rispetto della legge notarile o delle regole deontologiche afferiscono, pertanto, a profili diversi rispetto a quello della rilevanza penale, che inve