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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42011/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA rilevato che il ricorso( che prospetta la violazione di legge in ordine all'art. 585, comma 1- bis cod. proc. pen. dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per intempestività è manifestamente infondato, tenuto conto che la norma richiamata dalla difesa/ che assegna quindici giorni in più all'imputato assente per la proposizione dell'impugnazion, è applicabile alla sole decisioni pronunciate in data successiv&all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) ex art. 89, comma 3, d.lgs. cit.; che la sentenza della Corte di appello di Messina è stata emessa il 14 ottobre 2022; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA rilevato che il ricorso( che prospetta la violazione di legge in ordine all'art. 585, comma 1- bis cod. proc. pen. dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per intempestività è manifestamente infondato, tenuto conto che la norma richiamata dalla difesa/ che assegna quindici giorni in più all'imputato assente per la proposizione dell'impugnazion, è applicabile alla sole decisioni pronunciate in data successiv&all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) ex art. 89, comma 3, d.lgs. cit.; che la sentenza della Corte di appello di Messina è stata emessa il 14 ottobre 2022; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/
Sentenza Cassazione n. 42011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris