CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33280/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 2 marzo 2021 dal Tribunale di Padova per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione laddove il travisamento delie emergenze processuali ha comportato l'erroneo riconoscimento della sussistenza del reato contestato) è volto a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il PrecJe