CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 24/01/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato previsto dall'art. 392 cod. pen. All'imputata è contestato, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà di un determinato terreno del comune di Piraino, di essersi fatta giustizia da sé pur potendo ricorrere al giudice, falciando ed estirpando le piante messe a dimora dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso da agosto 2014 al 5 settembre 2014).2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La motivazione sarebbe viziata perché fondata su un presupposto che non emerge dagli atti, e cioè che l'imputata fosse proprietaria del fondo di cui si sarebbe disinteressata, abbandonandolo da tempo, e che di detto fondo si sarebbero occupati i coniugi Lionello - Lenzo, divenuti quindi possessori. L'assunto è che nella sentenza di primo grado si sarebbe dato atto che quel fondo fosse in stato di abbandono da tempo e che i querelanti non avessero mai rivendicato un possesso ultradecennale, essendosi limitati a riferire di aver tentato di "mettere a dimora delle pianticelle di ortaggi" e che la Gasparro nell'immediatezza avrebbe estirpato gli ortaggi. Dunque, si aggiunge, in nessun atto emergerebbe che i querelanti avessero il possesso del bene; l'imputata, in quanto proprietaria, aveva diritto di tenere il terreno incolto e avrebbe "bloccato sul nascere" il tentativo dei coniugi di impossessarsi del bene, impedendo loro di compiere un atto di spoglio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. In punto di fatto emerge dalla sentenza impugnata che: a) l'imputata era la proprietaria del fondo; b) l'imputata si era disinteressata del terreno abbandonandolo "da tempo"; c) ad occuparsi del fondo erano i coniugi [OSCURATO:PERSONA] "che ne erano così divenuto possessori"; d) l'imputata estirpò nella immediatezza alcune piantine piantate dai coniugi Lionello - Lenzo. In tale contesto l'intera ricostruzione alternativa lecita è fondata sull'assunto secondo cui l'imputata non avesse affatto dismesso il possesso del fondo, ma avesse deciso solo di non coltivarlo e che non vi sia la prova che i coniugi [OSCURATO:PERSONA], proprietari di una porzione di fondo confinante, avessero instaurato una relazione giuridica tutelabile con il bene Rispetto a tale quadro di riferimento, di cui la stessa Corte di appello mostra di essere chiaramente consapevole (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), nulla è stato spiegato: nulla è stato chiarito, in particolare, sul perché i coniugi Lionello - Lenzo fossero possessori di quel fondo, sulla base di quali elementi sia stata fatta discendere la prova della esistenza di un possesso tutelabile da parte di questi e non, piuttosto, di un reiterato tentativo di appropriarsi di una parte del fondo dell'imputata, da questa sventato. Sul punto la sentenza è silente. Sotto altro profilo, la Corte di cassazione ha spiegato che l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno venga spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 6, n. 2548 del 08/01/2010, Giommetti, Rv. 245854). Può dunque escludersi il delitto nella sola ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte di colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto (Sez.6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614). Anche sul punto in questione, e cioè se la reazione della imputata fu immediata all'atto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], la motivazione è silente. 4. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello ricostruirà compiutamente i fatti e valuterà, sulla base dei principi indicati, se ed in che limiti sia configurabile il reato contestato alla imputata P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello