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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 23266/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione degli artt. 111 Cost, 2 e 6 Cedu, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; sul punto si richiama la motivazione di Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, secondo cui «Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale.

1.1. Il primo motivo, con cui si contesta la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di appello (art. 171-ter, comma 1, lett. c),

I. n. 633 del 1941, anziché lett. d), è manifestamente infondato perché contrario alla costante giurisprudenza (cfr. Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01) per cui «L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono».

Va rilevato che nessuna lesione di diritti difensivi sussiste perché la tesi difensiva, riportata a pag. 5 del ricorso, è che i cd fossero originali ma che vi fosse solo la prova della mancanza del contrassegno Siae: il fatto, per come ricostruito dalla difesa, concretizzerebbe, in base alla motivazione della sentenza impugnata, proprio il reato di cui alla lett. d).

1.2. Il secondo ed il terzo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e dell'art. 171-ter, comma 3,

I. n. 633 del 1941, sono inammissibili per genericità perché non indicano, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso.

Non è dimostrato in base a quali elementi di fatto la Corte di appello avrebbe dovuto applicazione le circostanze attenuanti.

1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, come avvenuto nel caso in esame il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA]\gli re estensore Il Presidente $ nneraro [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione degli artt. 111 Cost, 2 e 6 Cedu, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; sul punto si richiama la motivazione di Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, secondo cui «Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. 1.1. Il primo motivo, con cui si contesta la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di appello (art. 171-ter, comma 1, lett. c), I. n. 633 del 1941, anziché lett. d), è manifestamente infondato perché contrario alla costante giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01) per cui «L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono». Va rilevato che nessuna lesione di diritti difensivi sussiste perché la tesi difensiva, riportata a pag. 5 del ricorso, è che i cd fossero originali ma che vi fosse solo la prova della mancanza del contrassegno Siae: il fatto, per come ricostruito dalla difesa, concretizzerebbe, in base alla motivazione della sentenza impugnata, proprio il reato di cui alla lett. d). 1.2. Il secondo ed il terzo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e dell'art. 171-ter, comma 3, I. n. 633 del 1941, sono inammissibili per genericità perché non indicano, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta proposta con il ricorso. Non è dimostrato in base a quali elementi di fatto la Corte di appello avrebbe dovuto applicazione le circostanze attenuanti. 1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, come avvenuto nel caso in esame il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA]\gli re estensore Il Presidente $ nneraro [OSCURATO:PERSONA] C