CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché denuncia insussistenti vizi di motivazione della dosimetria sanzionatoria, confermata dal giudice d'appello nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, all'esito della riduzione per il rito abbreviato, in relazione al delitto di tentato furto di un'autovettura, parcheggiata in strada dalla proprietaria e della quale si è infranto il finestrino posteriore nel tentativo di appropriarsene, fallito solo per l'intervento delle forze dell'ordine. Il giudice d'appello ha spiegato del tutto adeguatamente - e non con frasi stereotipate o scarsamente intellegibili, come afferma il ricorrente - le ragioni in base alle quali non ha inteso ridimensionare il trattamento sanzionatorio, ritenendolo proporzionato e addirittura benevolo (nella concessione delle circostanze attenuarti generiche) rispetto alla gravità del fatto, tenuto conto dell'agire con il concorso di tre persone nel reato, in tempo di notte e con strumenti di effrazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2