CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 3/12/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 dicembre 2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 21 marzo 2024 del Tribunale di Lodi con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contestato reato di truffa (art. 640 cod. pen.) commesso in data 7 marzo 2018. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la determinazione del trattamento sanzionatorio oltre il minimo edittale era stata operata attraverso l’uso di formule stereotipate che non consentono di stabilire come i Giudici abbiano fatto uso dei poteri discrezionali che agli stessi competono al riguardo. Con riferimento, poi, alle circostanze attenuanti generiche, come detto, la difesa del ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle stesse e dell’assenza di motivazione sul punto nonostante che dette circostanze fossero state oggetto di uno specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Sulla doverosa premessa che non è in contestazione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato per il quale è intervenuta condanna, rileva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria in quanto la Corte territoriale (pag. 3), nel riportare correttamente quanto statuito dalla sentenza di primo grado, ha testualmente affermato che «le circostanze generiche non sono state riconosciute non essendo emerso alcun elemento idoneo a giustificarne l’applicazione», mentre a pag. 6 della medesima sentenza, dopo che si è dato atto della richiesta in sede di gravame di riconoscimento delle attenuanti de quibus nella loro massima estensione e si sono indicati i parametri per la determinazione del trattamento sanzionatorio (negativa valutazione della personalità dell’imputato in considerazione dei precedenti penali omogenei a quello in contestazione) ha affermato «… le stesse considerazioni giustificano la, peraltro assai generosa, concessione delle attenuanti generiche, in misura minore rispetto al massimo consentito». L’errore nel quale è caduta la Corte di appello nel ritenere comunque riconosciute all’imputato le invocate circostanze attenuanti generiche, invece negate dal Tribunale, ha determinato la presenza di una contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata che ne impone l’annullamento sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo esame. Quanto stabilito porta a ritenere, allo stato, assorbito il motivo di ricorso in materia di trattamento sanzionatorio, all’evidenza collegato all’eventuale riconoscimento delle invocate attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. 2. Non essendovi contestazione sul punto, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione ai fatti di cui all’imputazione. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'aff