CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 10.5.2022, la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento dell'istanza avanzata da Diego PEZZOTTA, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: - sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 5.10.2020, irrevocabile il 20.12.2020, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 23.7.2018, lo ha condannato in relazione ai reati di truffa consumata e tentata, patrocinio infedele, falsità materiale, irrogandogli la pena di anni 3, mesi 9 e giorni 15 di reclusione; - sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 19.4.2019, irrevocabile il 18.7.2019, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo 5.4.2017, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui all'art. 640. Nel determinare la pena, la Corte territoriale ha ritenuto più gravi i reati di cui alla sentenza in data 5.10.2020 ed ha operato l'aumento per la continuazione in relazione alla truffa giudicata con la sentenza del 19.4.2019, determinandolo in mesi 3 e giorni 15 di reclusione. 2. Avverso tale pronuncia il Pezzotta, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con il quale deduce il vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine all'aumento di pena disposto per il reato giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 19.4.2019 (irrevocabile il 18.7.2019). Tale obbligo motivaziorribussisterebbe anche con riguardo alla pena relativa ai reati satellite, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 47127 del 2021. Nella specie, tenuto conto che gli aumenti di pena operati per i reati satellite dalla sentenza della Corte territoriale del 5.10.2020 erano minimi, l'aumento per la truffa giudicata con sentenza della Corte d'appello di Brescia del 19.4.2019 avrebbe ben potuto essere contenuto nella misura di due mesi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La medesima pronuncia ha, tuttavia, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Si è poi ulteriormente precisato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di pena di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). 3. Nella specie per il reato satellite, la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 19.4.2019 aveva irrogato la pena da 6 mesi a 3 anni, oltre che con la multa da 51 a 1.032 euro. Trattandosi di una truffa, l'aumento operato per tale reato dalla Corte territoriale con l'ordinanza impugnata, determinato in 3 mesi e 15 giorni di reclusione, è stato contenuto al di sotto del minimo edittale. Pertanto, trattandosi di un aumento dì entità modesta, in applicazione della richiamata giurisprudenza, può ritenersi che non fosse necessario svolgere in proposito alcuna specifica motivazione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16