CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 25159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11073-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivarnente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 175/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 13/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte dei Conti, III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune di Roma delle somme in dispositivo per ciascuno indicate a titolo di risarcimento del danno erariale. 2. La contestazione dalla quale traeva origine il procedimento di giurisdizione contabile era costituita dall'illecita erogazione della complessiva somma di C 2.276.518,85 in favore di associazioni e cooperative, erogazione finalizzata alla realizzazione di alcuni progetti Ric. 2021 n. 11073 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- a carattere sportivo o culturale; tali erogazioni vedevano il coinvolgimento, a vario titolo, di [OSCURATO:PERSONA], Presidente dell'Assemblea del Comune di Roma e decisore politico dell'iniziativa finanziata, ed, in relazione alla relativa esecuzione, di [OSCURATO:PERSONA], Direttore dell'Ufficio dell'[OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante dell'Ufficio di Ragioneria comunale, e di altra dipendente comunale, [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto liquidatore di alcuni mandati. 3. La sentenza impugnata ha accertato che l'erogazione delle somme in oggetto era avvenuta sulla base di una procedura sostanzialmente ibrida la quale nella fase di avvio ed istruttoria aveva assunto la conformazione e le cadenze previste dal Regolamento del Comune di Roma n. 219 del 2003 per l'erogazione dei contributi ad associazioni mentre per la fase di conclusione ed esecutiva aveva assunto i caratteri propri delle procedure negoziali, con applicazione delle norme in materia di evidenza pubblica di cui al d. Igs. n. 163/2006; l'interpolazione delle due discipline aveva finito per frustrare le funzioni di tutela del corretto impiego del denaro pubblico al cui presidio le norme relative ad entrambe le procedure erano dedicate. 3.1. Ciò posto, il giudice contabile ha osservato che le erogazioni in questione, sia per le modalità (non concorrenziali) di assegnazione, sia per l'oggetto, costituito da manifestazioni sportivo culturali rientranti nelle finalità di cui al Capo I e II dello Statuto comunale di Roma, sia per i soggetti destinatari (enti, organismi di volontariato ed associazioni che perseguono finalità di cui al Capo I e II dello Statuto comunale di Roma), non erano riconducibili all'ambito dei servizi al Comune ma configuravano dei contributi- finanziamenti assoggettati in quanto tali alla disciplina di cui al Regolamento n. 219/2003 del Comune, che costituiva, pertanto, il paradigma normativo in base al quale verificare eventuali profili di responsabilità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11073 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- responsabilità era in concreto sussistente in quanto le condotte materiali contestate integravano violazioni degli obblighi di servizio previsti dal detto Regolamento ed avevano cooperato sul piano causale a dar luogo all'erogazione di somme non giustificate. 3.2. Per quel che in questa sede rileva, il giudice contabile ha respinto la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Pomarici, all'epoca dei fatti Presidente dell'Assemblea capitolina il quale aveva sostenuto la natura di scelte discrezionali, insindacabili nel merito, delle direttive che gli erano state imputate e che erano all'origine delle indebite erogazioni; secondo il giudice contabile, infatti, la contestazione non investiva la scelta di "meritevolezza" relativa alle iniziative per le quali erogare il contributo, scelta operata e trasfusa nelle direttive impartite agli uffici dal Pomarici, ma risiedeva nel difetto di competenza di questi ad adottare una decisione monocratica in ordine alle manifestazioni da finanziare in luogo dell'organo collegiale, come stabilito dal Regolamento n. 219/2003, vigente ratíone temporís, che rimetteva il giudizio di meritevolezza sulle iniziative da finanziare all'Ufficio di Presidenza e non al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. 4.1. La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha depositato controricorso. 4.2. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. 4.3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11073 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- 1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente denunzia il difetto di giurisdizione del giudice contabile in ragione della natura di mero atto politico delle direttive di indirizzo alla base delle erogazioni in oggetto. Svolge, inoltre, argomentazioni intese a contestare che con tali direttive fosse stata autorizzata l'erogazione di somme rappresentando che la la verifica delle relative condizioni di legittimità era rimessa agli uffici esecutori; nega, infine, che vi fosse stata violazione delle regole di competenza. 2. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla preclusione scaturente dall'asserito giudicato interno formatosi sulla giurisdizione della Corte dei Conti per essere la relativa questione stata sollevata davanti al giudice contabile di secondo grado con eccezione formulata dal Pomarici nella comparsa di risposta, anziché con appello incidentale. 2.1. In continuità con la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite deve ritenersi che per la configurabilità del giudicato è necessario che nella sentenza di primo grado vi sia un capo autonomo sulla giurisdizione impugnabile ma non impugnato in appello. Tale situazione è da escludere in relazione ad una sentenza del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale poiché all'interno del plesso giurisdizionale della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, un simile vizio non dà luogo ad un capo autonomo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile, risolvendosi piuttosto in una questione di merito del cui esame il giudice speciale di secondo grado viene investito con la proposizione dell'appello. Con la conseguenza che l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite può sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che è anche la sola suscettibile di arrecare pregiudizio all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri dello Stato ( cfr. , tra le altre, Cass. Sez. Un. 16/04/2021, n. Ric. 2021 n. 11073 sez. SU - ud. 12-07-2022 -5- 10108; Cass. Sez. Un. 06/03/2021 n. 6462; Cass. Sez. Un.17/05/2019, n. 13436) 3. In relazione alle deduzioni articolate nel ricorso si premette che in questa sede, in quanto afferenti ai limiti interni della giurisdizione, non possono trovare ingresso le censure che investono l'accertamento nel merito della sussistenza della responsabilità contabile del Pomarici sotto il profilo della idoneità della relativa iniziativa a concorrere nella produzione del danno erariale e sotto il profilo della corretta interpretazione delle norme di riferimento ed in particolare delle norme che regolano le competenze attribuite agli organi del Comune. 4. La censura, incentrata sulla natura "politica" degli atti di iniziativa del Pomarici, natura che si si asserisce non esclusa dal rilevato vizio di incompetenza essendo la decisione sulla finalità da perseguire per distribuire le risorse pubbliche improntata a valutazioni intrinsecamente politiche e la censura incentrata sul carattere discrezionale della valutazione di meritevolezza in relazione alla iniziativa finanziata sono inammissibili. 4.1. In relazione al primo profilo di censura è d osservare che non è dato riconoscere nell'operato del Pomarici il carattere di <<atto politico» nella rigorosa interpretazione data da queste Sezioni Unite secondo le quali per affermare il carattere politico dell'atto e quindi sottrarlo al sindacato giurisdizionale è necessario che sia impossibile individuare il parametro giuridico (norme di legge o principi dell'ordinamento) al quale deve essere ancorato detto sindacato. Quanto l'ambito di estensione del potere discrezionale, quale che esso sia, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne delimitano i confini e ne indirizzano l'esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e validità dell'atto che può essere oggetto di sindacato (Cass. Sez. Un. 12/07/2019, n. 18829; Cass. Sez. Un. 30/04/2019 n. 11502; nello specifico la erogazione di Ric. 2021 n. 11073 sez. SU - ud. 12-07-2022 -6- finanziamenti per finalità sportivo/culturali, ad enti e associazioni, pur connotata da ampia discrezionalità nei contenuti e nella scelta delle iniziative beneficiarie dei contributi, risultava normativamente disciplinata dal Regolamento comunale non solo in relazione alle finalità ma anche in relazione alle modalità di esplicazione del relativo potere risultando sindacabile sotto questo profilo. 4.2. L' esistenza di una norma che disciplina il potere e le relative regole di esercizio rende, infatti, sia pure limitatamente al segmento oggetto di regolazione, l'atto suscettibile di controllo giurisdizionale come proprio dello Stato di diritto in cui non si danno poteri costituiti che non siano posti e disciplinati da norme giuridiche. 4.3. Non coglie, infine, nel segno la critica che ascrive al giudice contabile di avere esorbitato dal proprio sindacato per attingere al merito delle scelte operate dal decisore politico delle iniziative finanziate avendo la sentenza impugnata dichiaratamente ed in I concreto escluso dall'ambito del proprio sindacato la valutazione di "meritevolezza" delle iniziative finanziate limitando la propria verifica alla conformità delle modalità di esercizio del potere al parametro legale, sotto il profilo della corretta individuazione dell'organo competente a deliberare le iniziative da finanziare. 5. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 11073 sez. SU - ud. 12-07-2022 -7- unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co