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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31847/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata ovvero, in via subordinata, di annullarla con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "Ristorazione di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 13 novembre 2015.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - in qualità di socio illimitatamente responsabile - avrebbe distratto merce destinata alla vendita, dal valore di euro 359.660,00, e avrebbe sottratto i libri e le scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217 e 219 legge fall. e 192 cod. proc. pen.

Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, sostiene che la documentazione contabile relativa al triennio precedente al fallimento sarebbe stata nella disponibilità della Guardia di finanza.

I giudici di merito avrebbero «stravolto» i dati dell'istruttoria, dalla quale emergeva che, in occasione di un precedente controllo, erano state consegnate alla Guardia di finanza due cartellette di colore celeste, contenenti le fatture e gli scontrini di chiusura giornaliera degli anni 2012, 2013 e 2014.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che mancherebbe completamente l'elemento psicologico del reato, come emergerebbe dal fatto che nessun bene personale dei soci era stato posto al riparo dalla procedura fallimentare, che, proprio grazie ai beni personali dei soci, si era chiusa con l'integrale soddisfazione dei creditori.

La mancanza dell'elemento psicologico avrebbe dovuto portare i giudici di merito a "derubricare" il fatto in bancarotta semplice e ad applicare conseguentemente l'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, considerato che alcun concreto danno si era verificato per i creditori, che erano stati integralmente soddisfatti.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che non vi sarebbe la prova delle distrazioni contestate all'imputato e che la decisione dei giudici di merito sarebbe basata sullo «spesometro» relativo all'anno 2012, che sarebbe uno strumento inaffidabile.

Non sarebbe stata raggiunta la prova dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio e la Corte di appello sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, nel ritenere che l'imputato non avesse consegnato la documentazione contabile alla Guardia di finanza e avesse distratto i beni.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata ovvero, in via subordinata, di annullarla con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va rilevato, anzitutto, che i documenti che erano stati consegnati alla Guardia di finanza, in occasione di un precedente controllo (avvenuto nel 2014), si riducevano alle sole fatture commerciali e agli scontrini di chiusura giornaliera.

Va poi evidenziato che, dalla stessa documentazione allegata al ricorso, risulta che quei documenti, all'esito del controllo, erano stati restituiti dalla Guardia di finanza.

Sempre dalla documentazione allegata al ricorso, e in particolare dalla relazione del curatore fallimentare, risulta che: (nel marzo 2016) il curatore aveva chiesto all'imputato la documentazione contabile della società; quest'ultimo aveva sostenuto che fosse in possesso della Guardia di finanza; a seguito delle interlocuzioni con la Tenenza della Guardia di finanza di Montegiordano, il curatore aveva appurato che alcuna documentazione si trovava in possesso della Guardia di finanza.

Dalla stessa documentazione allegata al ricorso, dunque, risulta che: i giudici di merito non avevano affatto "stravolto" i dati delle risultanze dibattimentali; non era affatto vero che la documentazione contabile si trovasse nella disponibilità della Guardia di finanza.

La censura relativa all'elemento psicologico del reato è priva di specificità estrinseca, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, in particolare, ha posto in evidenza la malafede dell'imputato, che aveva falsamente riferito al curatore, prima, di avere consegnato i libri sociali ai militari della Guardia di finanza, che avevano smentito tale circostanza, e, poi, di averle depositate presso il commercialista, che a sua volta aveva negato tale circostanza.Ha, poi, correttamente ritenuto che la circostanza che anche i beni personali erano stati "aggrediti" dalla procedura fallimentare non fosse incompatibile con l'elemento soggettivo del reato; anzi, proprio l'intento di evitare tale "aggressione" poteva costituire ulteriore movente per la condotta illecita.

La richiesta di riqualificazione del reato risulta priva di fondamento, attesa la corretta ricostruzione da parte dei giudici di merito dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta.

Quanto all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in primo luogo, va rilevato che la questione risulta inedita, atteso che - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e dallo stesso atto di appello - non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione.

Sotto altro profilo, va evidenziato che questa Corte ha già evidenziato che, in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione e non invece all'entità del passivo fallimentare e alle vicende della procedura fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658).

La valutazione deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione del reo, al momento della consumazione del reato, ossia al momento della dichiarazione di fallimento.

Non deve, cioè, aversi riguardo al danno causato dal fallimento, ma al danno derivato dal fatto di bancarotta: è questo, invero, il fatto che costituisce l'illecito penale, non il fallimento in sé considerato ed è, pertanto, errato riferirsi, nella valutazione del danno, all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo.

Quanto accaduto dopo la consumazione del reato costituisce un mero "post factum", irrilevante.

Nel caso in esame, pertanto, gli esiti della procedura fallimentare non risultano rilevanti rispetto alla sussistenza dell'attenuante.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

La prima censura è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, in particolare, ha posto in rilievo che: svariati beni che risultavano acquistati dalla società non erano stati rinvenuti; lo spesometro costituiva uno strumento di accertamento fiscale di oggettiva capacità dimostrativa; a prescindere dallo spesometro, rimaneva comunque il dato oggettivo della distrazione di beni di consistente valore, seppur inferiore a quello ipotizzato dalla Guardia di finanza.

Quanto alle restanti censure, in primo luogo, va rilevato che, in realtà, il ricorrente non deduce un effettivo travisamento di prova, ma, in sostanza, richiede una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.

Va, in ogni caso, evidenziato che, come già detto, dagli stessi documenti allegati al ricorso, emerge che la Guardia di finanza all'esito del controllo del 2014 aveva restituito i pochi documenti ricevuti.

L'asserzione difensiva secondo la quale la documentazione contabile sarebbe stata nella disponibilità della Guardia di finanza risulta, dunque, indimostrata e smentita dagli stessi atti allegati al ricorso.

Quanto alla presunta violazione della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», va rilevato che la censura si presenta del tutto generica.

In ogni caso, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata ovvero, in via subordinata, di annullarla con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "Ristorazione di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 13 novembre 2015. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - in qualità di socio illimitatamente responsabile - avrebbe distratto merce destinata alla vendita, dal valore di euro 359.660,00, e avrebbe sottratto i libri e le scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217 e 219 legge fall. e 192 cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, sostiene che la documentazione contabile relativa al triennio precedente al fallimento sarebbe stata nella disponibilità della Guardia di finanza. I giudici di merito avrebbero «stravolto» i dati dell'istruttoria, dalla quale emergeva che, in occasione di un precedente controllo, erano state consegnate alla Guardia di finanza due cartellette di colore celeste, contenenti le fatture e gli scontrini di chiusura giornaliera degli anni 2012, 2013 e 2014. Il ricorrente, inoltre, sostiene che mancherebbe completamente l'elemento psicologico del reato, come emergerebbe dal fatto che nessun bene personale dei soci era stato posto al riparo dalla procedura fallimentare, che, proprio grazie ai beni personali dei soci, si era chiusa con l'integrale soddisfazione dei creditori. La mancanza dell'elemento psicologico avrebbe dovuto portare i giudici di merito a "derubricare" il fatto in bancarotta semplice e ad applicare conseguentemente l'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, considerato che alcun concreto danno si era verificato per i creditori, che erano stati integralmente soddisfatti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che non vi sarebbe la prova delle distrazioni contestate all'imputato e che la decisione dei giudici di merito sarebbe basata sullo «spesometro» relativo all'anno 2012, che sarebbe uno strumento inaffidabile. Non sarebbe stata raggiunta la prova dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio e la Corte di appello sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, nel ritenere che l'imputato non avesse consegnato la documentazione contabile alla Guardia di finanza e avesse distratto i beni.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata ovvero, in via subordinata, di annullarla con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va rilevato, anzitutto, che i documenti che erano stati consegnati alla Guardia di finanza, in occasione di un precedente controllo (avvenuto nel 2014), si riducevano alle sole fatture commerciali e agli scontrini di chiusura giornaliera. Va poi evidenziato che, dalla stessa documentazione allegata al ricorso, risulta che quei documenti, all'esito del controllo, erano stati restituiti dalla Guardia di finanza. Sempre dalla documentazione allegata al ricorso, e in particolare dalla relazione del curatore fallimentare, risulta che: (nel marzo 2016) il curatore aveva chiesto all'imputato la documentazione contabile della società; quest'ultimo aveva sostenuto che fosse in possesso della Guardia di finanza; a seguito delle interlocuzioni con la Tenenza della Guardia di finanza di Montegiordano, il curatore aveva appurato che alcuna documentazione si trovava in possesso della Guardia di finanza. Dalla stessa documentazione allegata al ricorso, dunque, risulta che: i giudici di merito non avevano affatto "stravolto" i dati delle risultanze dibattimentali; non era affatto vero che la documentazione contabile si trovasse nella disponibilità della Guardia di finanza. La censura relativa all'elemento psicologico del reato è priva di specificità estrinseca, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha posto in evidenza la malafede dell'imputato, che aveva falsamente riferito al curatore, prima, di avere consegnato i libri sociali ai militari della Guardia di finanza, che avevano smentito tale circostanza, e, poi, di averle depositate presso il commercialista, che a sua volta aveva negato tale circostanza.Ha, poi, correttamente ritenuto che la circostanza che anche i beni personali erano stati "aggrediti" dalla procedura fallimentare non fosse incompatibile con l'elemento soggettivo del reato; anzi, proprio l'intento di evitare tale "aggressione" poteva costituire ulteriore movente per la condotta illecita. La richiesta di riqualificazione del reato risulta priva di fondamento, attesa la corretta ricostruzione da parte dei giudici di merito dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta. Quanto all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in primo luogo, va rilevato che la questione risulta inedita, atteso che - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e dallo stesso atto di appello - non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione. Sotto altro profilo, va evidenziato che questa Corte ha già evidenziato che, in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione e non invece all'entità del passivo fallimentare e alle vicende della procedura fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658). La valutazione deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione del reo, al momento della consumazione del reato, ossia al momento della dichiarazione di fallimento. Non deve, cioè, aversi riguardo al danno causato dal fallimento, ma al danno derivato dal fatto di bancarotta: è questo, invero, il fatto che costituisce l'illecito penale, non il fallimento in sé considerato ed è, pertanto, errato riferirsi, nella valutazione del danno, all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo. Quanto accaduto dopo la consumazione del reato costituisce un mero "post factum", irrilevante. Nel caso in esame, pertanto, gli esiti della procedura fallimentare non risultano rilevanti rispetto alla sussistenza dell'attenuante. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La prima censura è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha posto in rilievo che: svariati beni che risultavano acquistati dalla società non erano stati rinvenuti; lo spesometro costituiva uno strumento di accertamento fiscale di oggettiva capacità dimostrativa; a prescindere dallo spesometro, rimaneva comunque il dato oggettivo della distrazione di beni di consistente valore, seppur inferiore a quello ipotizzato dalla Guardia di finanza. Quanto alle restanti censure, in primo luogo, va rilevato che, in realtà, il ricorrente non deduce un effettivo travisamento di prova, ma, in sostanza, richiede una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Va, in ogni caso, evidenziato che, come già detto, dagli stessi documenti allegati al ricorso, emerge che la Guardia di finanza all'esito del controllo del 2014 aveva restituito i pochi documenti ricevuti. L'asserzione difensiva secondo la quale la documentazione contabile sarebbe stata nella disponibilità della Guardia di finanza risulta, dunque, indimostrata e smentita dagli stessi atti allegati al ricorso. Quanto alla presunta violazione della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», va rilevato che la censura si presenta del tutto generica. In ogni caso, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il rico
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