CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41271/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 442 comma 2 bis e 545 bis per mancato avviso all'imputato, da parte del giudice di primo grado, della facoltà di chiedere l'applicazione di pena sostitutiva, è manifestamente infondato dovendosi richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicchè l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen, non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione della insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); ritenuto che, non essendosi verificata alcuna nullità della sentenza di primo grado, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la questione di costituzionalità prospettata nel ricorso (peraltro generica/non indicando neppure le norme costituzionali violate) è priva di rilevanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembr