Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1605/2012
ECLI:EU:T:2012:533
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-247/09)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi relativi alla produzione e diffusione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e dei mezzi online e offline connessi – Rigetto dell’offerta di un offerente e decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Manifesto errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce degli elementi di informazione a disposizione
del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100,
§ 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 30-34)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche
e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100,
§ 2) (v. punti 47, 172-174)
3.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni –
Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 146,
§ 1, secondo comma) (v. punti 50, 75)
4.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia –
Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento
di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 57)
5.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli
offerenti – Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata (v. punti 66-69)
6.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione [Regolamento
di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 165)
7.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto
integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 177)
8.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che favorisce il
sorgere della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3, secondo comma) (v. punti 183, 184)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del
7 aprile 2009 di scartare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto relativa alla prestazione
di servizi per la produzione e diffusione del Supplemento alla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e dei mezzi online e offline connessi, nonché di tutte le decisioni posteriori alla decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni,
inclusa quella di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie
spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.