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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16962/2026

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. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. L.V. , condannato per i reati di cui agli artt. 609-bis cod. pen., 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, e 610 cod. pen., in relazione al giudizio di revisione pendente davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, ha chiesto, tramite il suo difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario ex art. 45 cod. proc. pen. in data 11 gennaio 2026.

2. L'istante deduce, nella richiesta di rimessione, l'esistenza di una situazione di "grave turbamento" che impedisce la prosecuzione del giudizio nel territorio della Corte d'appello di Caltanissetta.Precisamente, l'istante rappresenta di aver presentato formali richieste di acquisizione di atti e documenti ritenuti indispensabili per il giudizio di revisione, nelle date 25 ottobre 2025, 20 dicembre 2025, 22 dicembre 2025, e 3 gennaio 2026, e di non aver ricevuto alcun riscontro.

Osserva che «[t]ale stasi procedurale, pur potendo derivare da contingenze organizzative degli uffici, alimenta nell'imputato il fondato convincimento di una carenza di effettività della tutela giurisdizionale nel caso di specie», e che «[c]iò determina nell'imputato un profondo e giustificato convincimento di non poter essere giudicato in un contesto di piena serenità».

Evidenzia che «[t]ale stato d'animo, unito all'impossibilità odierna di accedere a elementi probatori cruciali, integra quel "grave turbamento" e quella "legittima suspicione" che impediscono la prosecuzione del giudizio nel distretto nisseno.

La rimessione si rende pertanto necessaria per garantire che il processo si svolga in un ambiente in cui il diritto di difesa sia non solo garantito, ma anche percepito come effettivo dall'imputato medesimo».

Aggiunge che, secondo un'opinione della dottrina, il presupposto del turbato svolgimento del processo può essere integrato anche da un rallentamento del regolare corso di quest'ultimo.

3. [OSCURATO:PERSONA] procedente, con nota sottoscritta dal Presidente di Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, presidente del Collegio cui è assegnata la trattazione del giudizio di revisione nel cui ambito è stata presentata l'istanza di rimessione, ha tramesso osservazioni ex art. 46, comma 3, cod. proc. pen.

Nella nota, si segnala, in primo luogo, che l'istanza di rinnessione non risulta notificata alle altre parti, come attestato dal funzionario della cancelleria.

Si rappresenta, in secondo luogo, per quanto concerne le richieste asseritamente presentate dall'odierno istante e rimaste prive di risposta, indicate come presentate nelle date 25 ottobre 2025, 20 dicembre 2025, 22 dicembre 2025, e 3 gennaio 2026, che: a) il 25 ottobre 2025 non è pervenuta nessuna istanza presso la Corte d'appello di Caltanissetta; b) il 20 dicembre 2025 non risulta presentata nessuna istanza nella Casa circondariale nella quale l'attuale istante risulta detenuto; c) l'istanza del 22 dicembre 2025 è stata evasa dalla cancelleria il 9 gennaio 2026; d) l'istanza del 3 gennaio 2026, diretta a sollecitare la risposta sull'istanza del 22 dicembre 2025, è stata trasmessa il 9 gennaio 2026, e alla stessa è stata data risposta il 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. La richiesta di rimessione è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. i ; (

22. Preliminarmente, appare utile rappresentare in modo esplicito, data la varietà di tipologie di decisioni rinvenibili nella casistica giurisprudenziale, che la forma del provvedimento emesso dalla Corte di cassazione, quando decide sulle richieste di rimessione previste dall'art. 45 ss. cod. proc. pen., è quella dell'ordinanza.

Questa affermazione discende dal dato letterale dell'art. 48 cod. proc. pen., rubricato «Decisione», e relativo alle pronunce che la Corte di cassazione può adottare sulle richieste di rimessione.

In particolare, il comma 4 prevede inequivocabilmente che, in caso di accoglimento della richiesta di rimessione, la Corte di cassazione pronuncia "ordinanza", poiché statuisce «4.

L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato.

Il giudice procedente trasmette gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private»). ces, Analoghe indicazioni provengono dal comma 6statuisce per il caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione.

Questa disposizione, infatti, recita: «6.

Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta».

E, in questo senso si sono orientate le Sezioni Unite, sia pure senza specifica motivazione in proposito, con le ordinanze n. 37824 del 10/07/2025, Buzzelli, Rv. 288732 - 01, e n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01.

3. Ciò premesso, la richiesta di rimessione in esame deve essere dichiarata inammissibile, per un duplice ordine di autonome ragioni, ciascuna da sola sufficiente a determinare tale esito decisorio.

3.1. Anzitutto, la richiesta di rimessione è inammissibile perché non risulta notificata entro sette giorni dalla sua proposizione alle altre parti.

Invero, l'onere di notificare, «a cura del richiedente», la richiesta di rimessione alle altre parti entro sette giorni da suo deposito in cancelleria, è previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., e la sua inosservanza è espressamente sanzionata come «causa di inammissibilità» dal medesimo art. 46 al comma 3.

E in questo senso si è costantemente orientata la giurisprudenza, secondo la quale la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente 3equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01, e Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 - 01).

3.2. In secondo luogo, la richiesta di rimessione è inammissibile perché formulata in difetto del presupposto concernente l'esistenza di «gravi situazioni locali», richiesto dall'art. 45 cod. proc. pen.

Come precisato dalle Sezioni Unite, e poi costantemente ribadito dalle successive decisioni, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii; con la conseguenza che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (così Sez.

U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638 - 01, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, B., Rv. 289322 - 01).

Ciò posto, i motivi addotti sono del tutto privi di fondamento.

Gli stessi, innanzitutto, attengono alla mancata risposta a richieste di acquisizione atti e documenti, ma non indicano elementi concreti per ritenere che tale (asserita) omessa risposta sia determinata da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo.

In secondo luogo, non risulta nemmeno provato che la mancata risposta si sia effettivamente verificata.

Invero, con nota trasmessa dal presidente del Collegio procedenterche nessuna delle istanze presentate dall'attuale richiedente è rimasta priva di risposta perché: a) il 25 ottobre 2025 non è pervenuta nessuna istanza presso la Corte d'appello di Caltanissetta; b) il 20 dicembre 2025 non risulta presentata nessuna istanza nella Casa circondariale nella quale l'attuale istante 4risulta detenuto; c) l'istanza del 22 dicembre 2025 è stata evasa dalla cancelleria il 9 gennaio 2026; d) l'istanza del 3 gennaio 2026, diretta a sollecitare la risposta sull'istanza del 22 dicembre 2025, è stata trasmessa il 9 gennaio 2026, e alla stessa è stata data risposta il 13 gennaio 2026.

4. In conclusione, la richiesta deve ritenersi inammissibile sia perché proposta in assenza dei presupposti indicati dall'art. 45 cod. proc. pen. sia per l'inosservanza delle forme e dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 48 comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalla istanza, si determina equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L.V. , condannato per i reati di cui agli artt. 609-bis cod. pen., 3, n. 5, legge n. 75 del 1958, e 610 cod. pen., in relazione al giudizio di revisione pendente davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, ha chiesto, tramite il suo difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario ex art. 45 cod. proc. pen. in data 11 gennaio 2026. 2. L'istante deduce, nella richiesta di rimessione, l'esistenza di una situazione di "grave turbamento" che impedisce la prosecuzione del giudizio nel territorio della Corte d'appello di Caltanissetta.Precisamente, l'istante rappresenta di aver presentato formali richieste di acquisizione di atti e documenti ritenuti indispensabili per il giudizio di revisione, nelle date 25 ottobre 2025, 20 dicembre 2025, 22 dicembre 2025, e 3 gennaio 2026, e di non aver ricevuto alcun riscontro. Osserva che «[t]ale stasi procedurale, pur potendo derivare da contingenze organizzative degli uffici, alimenta nell'imputato il fondato convincimento di una carenza di effettività della tutela giurisdizionale nel caso di specie», e che «[c]iò determina nell'imputato un profondo e giustificato convincimento di non poter essere giudicato in un contesto di piena serenità». Evidenzia che «[t]ale stato d'animo, unito all'impossibilità odierna di accedere a elementi probatori cruciali, integra quel "grave turbamento" e quella "legittima suspicione" che impediscono la prosecuzione del giudizio nel distretto nisseno. La rimessione si rende pertanto necessaria per garantire che il processo si svolga in un ambiente in cui il diritto di difesa sia non solo garantito, ma anche percepito come effettivo dall'imputato medesimo». Aggiunge che, secondo un'opinione della dottrina, il presupposto del turbato svolgimento del processo può essere integrato anche da un rallentamento del regolare corso di quest'ultimo. 3. [OSCURATO:PERSONA] procedente, con nota sottoscritta dal Presidente di Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, presidente del Collegio cui è assegnata la trattazione del giudizio di revisione nel cui ambito è stata presentata l'istanza di rimessione, ha tramesso osservazioni ex art. 46, comma 3, cod. proc. pen. Nella nota, si segnala, in primo luogo, che l'istanza di rinnessione non risulta notificata alle altre parti, come attestato dal funzionario della cancelleria. Si rappresenta, in secondo luogo, per quanto concerne le richieste asseritamente presentate dall'odierno istante e rimaste prive di risposta, indicate come presentate nelle date 25 ottobre 2025, 20 dicembre 2025, 22 dicembre 2025, e 3 gennaio 2026, che: a) il 25 ottobre 2025 non è pervenuta nessuna istanza presso la Corte d'appello di Caltanissetta; b) il 20 dicembre 2025 non risulta presentata nessuna istanza nella Casa circondariale nella quale l'attuale istante risulta detenuto; c) l'istanza del 22 dicembre 2025 è stata evasa dalla cancelleria il 9 gennaio 2026; d) l'istanza del 3 gennaio 2026, diretta a sollecitare la risposta sull'istanza del 22 dicembre 2025, è stata trasmessa il 9 gennaio 2026, e alla stessa è stata data risposta il 13 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta di rimessione è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. i ; ( 22. Preliminarmente, appare utile rappresentare in modo esplicito, data la varietà di tipologie di decisioni rinvenibili nella casistica giurisprudenziale, che la forma del provvedimento emesso dalla Corte di cassazione, quando decide sulle richieste di rimessione previste dall'art. 45 ss. cod. proc. pen., è quella dell'ordinanza. Questa affermazione discende dal dato letterale dell'art. 48 cod. proc. pen., rubricato «Decisione», e relativo alle pronunce che la Corte di cassazione può adottare sulle richieste di rimessione. In particolare, il comma 4 prevede inequivocabilmente che, in caso di accoglimento della richiesta di rimessione, la Corte di cassazione pronuncia "ordinanza", poiché statuisce «4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private»). ces, Analoghe indicazioni provengono dal comma 6statuisce per il caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione. Questa disposizione, infatti, recita: «6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta». E, in questo senso si sono orientate le Sezioni Unite, sia pure senza specifica motivazione in proposito, con le ordinanze n. 37824 del 10/07/2025, Buzzelli, Rv. 288732 - 01, e n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01. 3. Ciò premesso, la richiesta di rimessione in esame deve essere dichiarata inammissibile, per un duplice ordine di autonome ragioni, ciascuna da sola sufficiente a determinare tale esito decisorio. 3.1. Anzitutto, la richiesta di rimessione è inammissibile perché non risulta notificata entro sette giorni dalla sua proposizione alle altre parti. Invero, l'onere di notificare, «a cura del richiedente», la richiesta di rimessione alle altre parti entro sette giorni da suo deposito in cancelleria, è previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., e la sua inosservanza è espressamente sanzionata come «causa di inammissibilità» dal medesimo art. 46 al comma 3. E in questo senso si è costantemente orientata la giurisprudenza, secondo la quale la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente 3equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01, e Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 - 01). 3.2. In secondo luogo, la richiesta di rimessione è inammissibile perché formulata in difetto del presupposto concernente l'esistenza di «gravi situazioni locali», richiesto dall'art. 45 cod. proc. pen. Come precisato dalle Sezioni Unite, e poi costantemente ribadito dalle successive decisioni, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii; con la conseguenza che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (così Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638 - 01, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, B., Rv. 289322 - 01). Ciò posto, i motivi addotti sono del tutto privi di fondamento. Gli stessi, innanzitutto, attengono alla mancata risposta a richieste di acquisizione atti e documenti, ma non indicano elementi concreti per ritenere che tale (asserita) omessa risposta sia determinata da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. In secondo luogo, non risulta nemmeno provato che la mancata risposta si sia effettivamente verificata. Invero, con nota trasmessa dal presidente del Collegio procedenterche nessuna delle istanze presentate dall'attuale richiedente è rimasta priva di risposta perché: a) il 25 ottobre 2025 non è pervenuta nessuna istanza presso la Corte d'appello di Caltanissetta; b) il 20 dicembre 2025 non risulta presentata nessuna istanza nella Casa circondariale nella quale l'attuale istante 4risulta detenuto; c) l'istanza del 22 dicembre 2025 è stata evasa dalla cancelleria il 9 gennaio 2026; d) l'istanza del 3 gennaio 2026, diretta a sollecitare la risposta sull'istanza del 22 dicembre 2025, è stata trasmessa il 9 gennaio 2026, e alla stessa è stata data risposta il 13 gennaio 2026. 4. In conclusione, la richiesta deve ritenersi inammissibile sia perché proposta in assenza dei presupposti indicati dall'art. 45 cod. proc. pen. sia per l'inosservanza delle forme e dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 48 comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalla istanza, si determina equitativamente in euro 3.000,00. P.Q.M
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