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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 31298/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso n. 19029 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura per notar Cavallotti del 16.3.2015, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], nn. 73/81, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "B. e B. METAL" s.r.I., in persona del ragioniere [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO avverso il decreto dei 5/10.6.2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 93 I.fall.

"[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento (dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) della "Be B Metal" s.r.l.

2. Il giudice delegato accoglieva in parte la domanda, ovvero denegava l'ammissione per gli importi degli aggi di riscossione e per i diritti di notifica relativamente alla cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000 e per gli aggi di riscossione e per gli interessi di mora relativamente agli avvisi di accertamento n.

T9303TD00377/2012, n.

T9303TD00382/2012 e n.

T9303TD00383/2012.

3. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo.

Il curatore del fallimento non si costituiva.

4. Con decreto dei 5/10.6.2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'opposizione.

Premetteva il tribunale, con riferimento alla cartella di pagamento, che l'aggio è da ammettere al passivo, quale credito concorsuale, a condizione, quanto meno, che la cartella di pagamento - che segna l'avvio dell'attività di riscossione coattiva e giustifica il diritto del concessionario alla remunerazione della relativa attività - sia stata notificata antecedentemente alla dichiarazione di fallimento.

Indi evidenziava che il ruolo era stato sì emesso e reso esecutivo in data 3.3.2014 e consegnato ad "[OSCURATO:PERSONA]" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e però la cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000 era stata notificata a mani del curatore in data 4.7.2014, successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Premetteva il tribunale, con riferimento agli avvisi di accertamento, che l'aggio è da ammettere al passivo, in quanto credito concorsuale, a condizione che l'attività di riscossione abbia concretamente avuto inizio in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.Indi evidenziava che l'inizio dell'attività di riscossione non poteva farsi coincidere né con il perfezionamento, avvenuto in data 9.5.2012, della notifica degli avvisi di accertamento né con la presa "in carico", avvenuta il 7.11.2012, della posizione "a debito" da parte del concessionario.

Evidenziava altresì che l'inizio dell'attività di riscossione neppure poteva farsi coincidere con la comunicazione data alla "B e B Metal" mercé l'inoltro delle raccomandate in data 18.3.2013, siccome agli atti non vi era riscontro del perfezionamento delle notifiche delle medesime raccomandate.

Premetteva il tribunale, del pari con riferimento agli avvisi di accertamento, che presupposto per il riconoscimento degli interessi di mora è che l'avviso di accertamento contenga in maniera espressa l'intimazione a pagare rivolta al contribuente, presupposto a sua volta necessario perché si possa procedere alla riscossione accelerata ex art. 29 del d.P.R. n. 602/1973.

Indi evidenziava che la mancata produzione degli avvisi di accertamento - produzione di cui era senz'altro onerata "[OSCURATO:PERSONA]" - impediva il riscontro della sussistenza del presupposto necessario ai fini dell'ammissione al passivo dell'importo degli interessi di mora.

Evidenziava infine che analogamente ostava all'ammissione degli interessi dì mora il mancato riscontro del perfezionamento delle notifiche delle raccomandate inoltrate in data 18.3.2013.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della "B e B Metal" s.r.l. non ha svolto difese.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 17 del dec. lgs. n. 112/1999e dell'art. 45 d .P.R. n. 602/1973.Deduce che, relativamente all'aggio per il quale, con riferimento alla cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000, è stata invocata l'ammissione al passivo fallimentare, l'impugnata decisione si pone in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità.

Deduce segnatamente che dalla pronuncia n. 4861/2010 di questa Corte si desume che il concessionario ha senz'altro diritto all'aggio per l'attività di insinuazione al passivo fallimentare.

7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 29 del dec. leg. n. 78/2010.

Deduce che, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, in difetto di impug nazione, l'accertamento diviene esecutivo.

Deduce quindi che, a decorrere dal 61° giorno dalla notifica, in assenza di ricorso da parte del contribuente, essendosi formato il titolo esecutivo, maturano il diritto all'aggio e gli interessi di mora.

Deduce che la spedizione della raccomandata ha natura meramente informativa e non determina l'inizio della riscossione.

Deduce che l'inizio dell'attività di riscossione, sia ai fini del diritto all'aggio sia ai fini degli interessi di mora, deve individuarsi nel 7.11.2012, data in cui l'Agenzia delle Entrate ha "trasferito" ad essa "[OSCURATO:PERSONA]" la posizione del contribuente.

8. Il primo motivo di ricorso va respinto.

9. Va debitamente premesso che con la pronuncia n. 4861 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha puntualizzato - propriamente - che le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'art. 17 del dec.

Igs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore (in motivazione si legge testualmente: "per tutte le suesposte considerazioni la disciplina relativa al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, di cui al su menzionato D. Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure con corsuali, rientrando, peraltro, tale interpretazione nell'ambito della portata normativa della legge di delega").

Non vi è margine quindi ché la ricorrente invochi la pronuncia n. 4861/2010 a supporto dell'esperito motivo di ricorso.

10. In pari tempo, devesi dar atto che il primo motivo di ricorso non si correla alla "ratio, in parte qua, decidendi", ossia non reca censura degli assunti alla stregua dei quali il tribunale ha disconosciuto la pretesa finalizzata a conseguire l'ammissione al passivo per gli importi degli aggi di riscossione e per i diritti di notifica relativamente alla cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000 (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952).

E, ben vero, la premessa cui è ancorato il riscontro - la cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000 è stata notificata successivamente alla dichiarazione di fallimento - operato dal tribunale, appieno si conforma all'elaborazione di questa Corte.

Difatti, questo Giudice spiega che, in tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa, sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2020, n. 11883).

11. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

12. Va dapprima rimarcato che il mezzo di impugnazione in esame analogamente non reca puntuale censura né dell'affermazione del tribunale secondo cui non vi era prova agli atti del perfezionamento delle notifiche correlate alle raccomandate in data 18.3.2013 né dell'affermazione del tribunale secondo cui non risultavano prodotti gli avvisi di accertamento.

13. Va dipoi rimarcato che, alla luce dell'insegnamento di questa Corte da ultimo menzionato (il riferimento è a Cass. (ord.) n. 11883/2020), per nulla può esser recepito l'assunto finale veicolato dal secondo mezzo, alla stregua del quale l'inizio dell'attività di riscossione sarebbe stato da individuare nella data - 7.11.2012, antecedente alla dichiarazione di fallimento - in cui la ricorrente aveva preso "in carico" la posizione del contribuente (cfr. ricorso, pag. 10).Del resto, ai sensi dell'art. 50, 1° co., d.P.R. n. 602 del 29.9.1973, "il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento".

Evidentemente, in questi termini l'esecuzione forzata esattoriale ha inizio, appunto, all'esito della (vana) notificazione della cartella di pagamento.

Cosicché, se è vero - come è vero - che l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ai fini del recupero coattivo del credito "esattoriale" (cfr. Cass. (ord.) 2.10.2019, n. 24588), innegabilmente nessun compenso può spettare, qualora l'attività di recupero non si sia estrinsecata quanto meno con la notifica della cartella di pagamento in epoca antecedente alla dichiarazionedi fallimento.

14. Il curatore del fallimento della "B e B Metal" s.r.l. non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

15. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 19029 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura per notar Cavallotti del 16.3.2015, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], nn. 73/81, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "B. e B. METAL" s.r.I., in persona del ragioniere [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso il decreto dei 5/10.6.2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 93 I.fall. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento (dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) della "Be B Metal" s.r.l. 2. Il giudice delegato accoglieva in parte la domanda, ovvero denegava l'ammissione per gli importi degli aggi di riscossione e per i diritti di notifica relativamente alla cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000 e per gli aggi di riscossione e per gli interessi di mora relativamente agli avvisi di accertamento n. T9303TD00377/2012, n. T9303TD00382/2012 e n. T9303TD00383/2012. 3. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Il curatore del fallimento non si costituiva. 4. Con decreto dei 5/10.6.2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'opposizione. Premetteva il tribunale, con riferimento alla cartella di pagamento, che l'aggio è da ammettere al passivo, quale credito concorsuale, a condizione, quanto meno, che la cartella di pagamento - che segna l'avvio dell'attività di riscossione coattiva e giustifica il diritto del concessionario alla remunerazione della relativa attività - sia stata notificata antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. Indi evidenziava che il ruolo era stato sì emesso e reso esecutivo in data 3.3.2014 e consegnato ad "[OSCURATO:PERSONA]" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e però la cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000 era stata notificata a mani del curatore in data 4.7.2014, successivamente alla dichiarazione di fallimento. Premetteva il tribunale, con riferimento agli avvisi di accertamento, che l'aggio è da ammettere al passivo, in quanto credito concorsuale, a condizione che l'attività di riscossione abbia concretamente avuto inizio in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.Indi evidenziava che l'inizio dell'attività di riscossione non poteva farsi coincidere né con il perfezionamento, avvenuto in data 9.5.2012, della notifica degli avvisi di accertamento né con la presa "in carico", avvenuta il 7.11.2012, della posizione "a debito" da parte del concessionario. Evidenziava altresì che l'inizio dell'attività di riscossione neppure poteva farsi coincidere con la comunicazione data alla "B e B Metal" mercé l'inoltro delle raccomandate in data 18.3.2013, siccome agli atti non vi era riscontro del perfezionamento delle notifiche delle medesime raccomandate. Premetteva il tribunale, del pari con riferimento agli avvisi di accertamento, che presupposto per il riconoscimento degli interessi di mora è che l'avviso di accertamento contenga in maniera espressa l'intimazione a pagare rivolta al contribuente, presupposto a sua volta necessario perché si possa procedere alla riscossione accelerata ex art. 29 del d.P.R. n. 602/1973. Indi evidenziava che la mancata produzione degli avvisi di accertamento - produzione di cui era senz'altro onerata "[OSCURATO:PERSONA]" - impediva il riscontro della sussistenza del presupposto necessario ai fini dell'ammissione al passivo dell'importo degli interessi di mora. Evidenziava infine che analogamente ostava all'ammissione degli interessi dì mora il mancato riscontro del perfezionamento delle notifiche delle raccomandate inoltrate in data 18.3.2013. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della "B e B Metal" s.r.l. non ha svolto difese. 6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 17 del dec. lgs. n. 112/1999e dell'art. 45 d .P.R. n. 602/1973.Deduce che, relativamente all'aggio per il quale, con riferimento alla cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000, è stata invocata l'ammissione al passivo fallimentare, l'impugnata decisione si pone in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità. Deduce segnatamente che dalla pronuncia n. 4861/2010 di questa Corte si desume che il concessionario ha senz'altro diritto all'aggio per l'attività di insinuazione al passivo fallimentare. 7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 29 del dec. leg. n. 78/2010. Deduce che, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, in difetto di impug nazione, l'accertamento diviene esecutivo. Deduce quindi che, a decorrere dal 61° giorno dalla notifica, in assenza di ricorso da parte del contribuente, essendosi formato il titolo esecutivo, maturano il diritto all'aggio e gli interessi di mora. Deduce che la spedizione della raccomandata ha natura meramente informativa e non determina l'inizio della riscossione. Deduce che l'inizio dell'attività di riscossione, sia ai fini del diritto all'aggio sia ai fini degli interessi di mora, deve individuarsi nel 7.11.2012, data in cui l'Agenzia delle Entrate ha "trasferito" ad essa "[OSCURATO:PERSONA]" la posizione del contribuente. 8. Il primo motivo di ricorso va respinto. 9. Va debitamente premesso che con la pronuncia n. 4861 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha puntualizzato - propriamente - che le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'art. 17 del dec. Igs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore (in motivazione si legge testualmente: "per tutte le suesposte considerazioni la disciplina relativa al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, di cui al su menzionato D. Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure con corsuali, rientrando, peraltro, tale interpretazione nell'ambito della portata normativa della legge di delega"). Non vi è margine quindi ché la ricorrente invochi la pronuncia n. 4861/2010 a supporto dell'esperito motivo di ricorso. 10. In pari tempo, devesi dar atto che il primo motivo di ricorso non si correla alla "ratio, in parte qua, decidendi", ossia non reca censura degli assunti alla stregua dei quali il tribunale ha disconosciuto la pretesa finalizzata a conseguire l'ammissione al passivo per gli importi degli aggi di riscossione e per i diritti di notifica relativamente alla cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000 (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952). E, ben vero, la premessa cui è ancorato il riscontro - la cartella di pagamento n. 117R117201400066661620000 è stata notificata successivamente alla dichiarazione di fallimento - operato dal tribunale, appieno si conforma all'elaborazione di questa Corte. Difatti, questo Giudice spiega che, in tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa, sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2020, n. 11883). 11. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 12. Va dapprima rimarcato che il mezzo di impugnazione in esame analogamente non reca puntuale censura né dell'affermazione del tribunale secondo cui non vi era prova agli atti del perfezionamento delle notifiche correlate alle raccomandate in data 18.3.2013 né dell'affermazione del tribunale secondo cui non risultavano prodotti gli avvisi di accertamento. 13. Va dipoi rimarcato che, alla luce dell'insegnamento di questa Corte da ultimo menzionato (il riferimento è a Cass. (ord.) n. 11883/2020), per nulla può esser recepito l'assunto finale veicolato dal secondo mezzo, alla stregua del quale l'inizio dell'attività di riscossione sarebbe stato da individuare nella data - 7.11.2012, antecedente alla dichiarazione di fallimento - in cui la ricorrente aveva preso "in carico" la posizione del contribuente (cfr. ricorso, pag. 10).Del resto, ai sensi dell'art. 50, 1° co., d.P.R. n. 602 del 29.9.1973, "il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento". Evidentemente, in questi termini l'esecuzione forzata esattoriale ha inizio, appunto, all'esito della (vana) notificazione della cartella di pagamento. Cosicché, se è vero - come è vero - che l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ai fini del recupero coattivo del credito "esattoriale" (cfr. Cass. (ord.) 2.10.2019, n. 24588), innegabilmente nessun compenso può spettare, qualora l'attività di recupero non si sia estrinsecata quanto meno con la notifica della cartella di pagamento in epoca antecedente alla dichiarazionedi fallimento. 14. Il curatore del fallimento della "B e B Metal" s.r.l. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta. 15. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. ci
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