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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15083/2026

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difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.500/2022 depositata il 04/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente processo trae origine dalle seguenti vicende negoziali egiudiziarie, pacifiche in causa, che per una migliore intelligenza dellequestioni trattate è bene qui richiamare sinteticamente.2.

Con atto di compravendita, a rogito del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla sig.raHeuvelmans [OSCURATO:PERSONA] (cittadina svizzera), un immobilesito nel Comune di Roma alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 47 per il prezzoNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026di € 10.000.000,00, da corrispondersi entro il 31.12.2012 (termine poiprorogato al 31.12.2014). [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla registrazioneversando le correlate imposte di registro, ipotecarie e catastali.Successivamente, con atto di compravendita e mantenimento stipulato arogito notaio Itri, registrato in data 06.03.2014, la sig.ra HeuvelmansPerret [OSCURATO:PERSONA] cedeva ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stesso immobile sito nel Comune di Roma.

I cessionari si obbligavano,come corrispettivo, solidalmente tra loro, al mantenimento della sig.raHeuvelmans; al contempo le parti convenivano che la prestazione dimantenimento non venisse eseguita a favore della cedente, bensì a favoredel sig. [OSCURATO:PERSONA], in adempimento dell’obbligo di pagamento (maieseguito) del prezzo dovuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al sig.

LuppiGianfranco per la compravendita intervenuta in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] alla registrazione versando le correlate imposte di registro,ipotecarie e catastali.

In pari data veniva stipulato a rogito notaio ItriBeniamino l’atto di costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito,registrato in data 06.03.2014, con cui i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e CucchianiGiada costituivano a titolo gratuito, a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ildiritto di abitazione sull’immobile in questione. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva allaregistrazione, versando le correlate imposte ipotecarie e catastali e dibollo.

Il 23.11.2017 il Tribunale Civile di Vicenza, con la sentenza n.3188/2017, dichiarava la nullità ex artt. 1418 e 1344 c.c. in relazioneall’art. 16 preleggi, dell’atto di compravendita tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ela sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 16 delle preleggi cheimpone il rispetto delle condizioni di reciprocità (nella fattispecie conriferimento alla [OSCURATO:PERSONA] svizzera ed ai limiti di trasferibilità immobiliareall’estero).

Per effetto della nullità del predetto atto di compravendita, ilTribunale dichiarava l’inefficacia anche del successivo atto dicompravendita e di mantenimento (stipulato tra la sig.ra HeuvelmansPerret e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dell’atto di costituzione diNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026abitazione a titolo gratuito (stipulato tra i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e CucchianiGiada).

La sentenza passava in giudicato per intervenuta acquiescenza ditutte le parti coinvolte.3.

Gli odierni ricorrenti, ossia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali parti dei predetti atti negozialidichiarati definitamente nulli, anche in via derivata, presentavano istanzedi rimborso ex art.38 DPR 131/1986, la prima autonomamente, gli altridue congiuntamente, per ottenere la restituzione delle imposte versate.4.

L’Ufficio rigettava le istanze.5.

I sig.ri Luppi impugnavano il diniego di rimborso delle imposte, cosìcome la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Vicenza che, previa riunione dei ricorsi, liaccoglieva.6.

Avverso siffatta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate(ADE) che la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto accoglieva,confermando il diniego dei rimborsi.7.

Ricorrono per cassazione contro tale pronunciamento [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che si affidanoad un unico motivo di censura.8.

L’ADE resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, la parte ricorrente lamenta, sotto ilprofilo dell’art. 360 1° comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 38 DPR 131/86, sostenendo che i giudici di appellonella formazione del proprio ragionamento logico-giuridico, purcorrettamente inquadrando il perimetro normativo, sarebbero giunti aduna conclusione errata e contraddittoria rispetto alla ratio della norma inquestione ed a quanto accertato dai giudici di primo grado, nell’escludereil requisito della non imputabilità alle parti della nullità (anche derivata)dei negozi per i quali era stata presentata l’istanza di rimborsoNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’imposta in forza dell’art.38 cit..1.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2.

E’ inammissibile perché i ricorrenti, pur deducendo apparentementeuna violazione di legge, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758).

Oggetto del giudizioche si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n.3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315).

Con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass.23872/2020, Cass.9097/2017).1.3.

Nel caso di specie, i ricorrenti, pur deducendo apparentemente laviolazione dell’art.38 cit., intendono inammissibilmente rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto deigiudici di appello, insindacabile in sede di legittimità, circa l’assenza delrequisito della non imputabilità alle parti della causa di nullità degli atti inquestione.

In particolare, la CTR ha ritenuto che le circostanzeNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026puntualmente indicate in sentenza fossero sufficienti a dimostrarel’impossibilità degli appellanti di invocare la non imputabilità degli attidichiarati in frode alla legge, in quanto posti in essere con preciso disegnoe consapevolezza, nonostante sia riservato al giudice di merito.1.4.

Il che, come appena esposto in diritto, costituisce apprezzamento infatto non sindacabile dal giudice di legittimità, essendo riservato al giudicedi merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione.1.5.

Il motivo è, in ogni caso, anche infondato, considerato che èprincipio consolidato di questa Corte che, ove la controversia abbia adoggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, odel silenzio rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente è attore in sensonon solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza chegrava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega iltrattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficionega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita,costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale(fra le altre Cass. 11784/23; Cass. 1906/2020; Cass. 21197/2014).

Si è,quindi, precisato che, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il contribuente, oltre a dover provare il passaggio in giudicato dellasentenza che annulla un contratto, o che ne dichiara la nullità, è oneratoanche della prova degli altri presupposti, rappresentati dalla nonimputabilità del vizio alle parti e dalla inattuabile ratifica, convalida oconferma dell'atto invalido (cfr. Cass.24617/2014).1.6.

Quanto poi allo specifico requisito della “non imputabilità” alle partidella causa di nullità o annullabilità del negozio, va ulteriormenteevidenziato che essa va individuata in fattori esterni alla volontà delleparti e alla loro sfera di controllo, tra cui non vi rientrano, a titoloNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026meramente esemplificativo, le ipotesi in cui l’invalidità dell’atto derivi dailliceità dell’operazione negoziale nota o conoscibile, da dolo, simulazione,violazione consapevole di norme, errore colposo nella formazione dellavolontà ecc., fermo restando, come ribadito da questa Corte (vediCass.6665/25), che essa va limitata alle sole ipotesi di nullità oannullamento dell'atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti "ab origine",e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattualederivante da altre e diverse ragioni.1.7.

Orbene, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di siffattiprincipi, oltre che in tema di ripartizione dell’onere della prova, anchenell’interpretazione della causa di non imputabilità della nullità di cuiall’art.38 cit., individuandoli in fattori esterni alla volontà delle parti e allaloro sfera di controllo, là dove ha in particolare affermato che il diritto alrimborso spetterebbe solo qualora la nullità fosse dipesa da un eventoesterno agli acquirenti e ai venditori, del tutto imprevedibile ed inevitabilenon controllabile dalle loro forze, per poi farne corretta applicazione, sullascorta dell’accertamento di merito compiuto, riservato al giudice di merito,che dovesse escludersi tale diritto, con conseguente legittimità delprovvedimento di diniego, proprio per aver riconosciuto che la causa dellanullità fosse imputabile ad un preciso disegno delle parti per consentire aOscar Luppi di spogliarsi temporaneamente dei beni in ragione di variavvisi di accertamento, anche di rilevante importo, di cui era destinatario,per poi rientrarne in possesso, permettendogli di chiedere anche ilrimborso delle imposte e dell’onorario del notaio.2.

In definitiva, il ricorso va rigettato.3.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.Numero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/202613, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 a titolodi compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto .Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.500/2022 depositata il 04/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente processo trae origine dalle seguenti vicende negoziali egiudiziarie, pacifiche in causa, che per una migliore intelligenza dellequestioni trattate è bene qui richiamare sinteticamente.2. Con atto di compravendita, a rogito del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla sig.raHeuvelmans [OSCURATO:PERSONA] (cittadina svizzera), un immobilesito nel Comune di Roma alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 47 per il prezzoNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026di € 10.000.000,00, da corrispondersi entro il 31.12.2012 (termine poiprorogato al 31.12.2014). [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla registrazioneversando le correlate imposte di registro, ipotecarie e catastali.Successivamente, con atto di compravendita e mantenimento stipulato arogito notaio Itri, registrato in data 06.03.2014, la sig.ra HeuvelmansPerret [OSCURATO:PERSONA] cedeva ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stesso immobile sito nel Comune di Roma. I cessionari si obbligavano,come corrispettivo, solidalmente tra loro, al mantenimento della sig.raHeuvelmans; al contempo le parti convenivano che la prestazione dimantenimento non venisse eseguita a favore della cedente, bensì a favoredel sig. [OSCURATO:PERSONA], in adempimento dell’obbligo di pagamento (maieseguito) del prezzo dovuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al sig. LuppiGianfranco per la compravendita intervenuta in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] alla registrazione versando le correlate imposte di registro,ipotecarie e catastali. In pari data veniva stipulato a rogito notaio ItriBeniamino l’atto di costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito,registrato in data 06.03.2014, con cui i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e CucchianiGiada costituivano a titolo gratuito, a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ildiritto di abitazione sull’immobile in questione. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva allaregistrazione, versando le correlate imposte ipotecarie e catastali e dibollo. Il 23.11.2017 il Tribunale Civile di Vicenza, con la sentenza n.3188/2017, dichiarava la nullità ex artt. 1418 e 1344 c.c. in relazioneall’art. 16 preleggi, dell’atto di compravendita tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] ela sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 16 delle preleggi cheimpone il rispetto delle condizioni di reciprocità (nella fattispecie conriferimento alla [OSCURATO:PERSONA] svizzera ed ai limiti di trasferibilità immobiliareall’estero). Per effetto della nullità del predetto atto di compravendita, ilTribunale dichiarava l’inefficacia anche del successivo atto dicompravendita e di mantenimento (stipulato tra la sig.ra HeuvelmansPerret e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dell’atto di costituzione diNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026abitazione a titolo gratuito (stipulato tra i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e CucchianiGiada). La sentenza passava in giudicato per intervenuta acquiescenza ditutte le parti coinvolte.3. Gli odierni ricorrenti, ossia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali parti dei predetti atti negozialidichiarati definitamente nulli, anche in via derivata, presentavano istanzedi rimborso ex art.38 DPR 131/1986, la prima autonomamente, gli altridue congiuntamente, per ottenere la restituzione delle imposte versate.4. L’Ufficio rigettava le istanze.5. I sig.ri Luppi impugnavano il diniego di rimborso delle imposte, cosìcome la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Vicenza che, previa riunione dei ricorsi, liaccoglieva.6. Avverso siffatta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate(ADE) che la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto accoglieva,confermando il diniego dei rimborsi.7. Ricorrono per cassazione contro tale pronunciamento [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che si affidanoad un unico motivo di censura.8. L’ADE resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la parte ricorrente lamenta, sotto ilprofilo dell’art. 360 1° comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 38 DPR 131/86, sostenendo che i giudici di appellonella formazione del proprio ragionamento logico-giuridico, purcorrettamente inquadrando il perimetro normativo, sarebbero giunti aduna conclusione errata e contraddittoria rispetto alla ratio della norma inquestione ed a quanto accertato dai giudici di primo grado, nell’escludereil requisito della non imputabilità alle parti della nullità (anche derivata)dei negozi per i quali era stata presentata l’istanza di rimborsoNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’imposta in forza dell’art.38 cit..1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ inammissibile perché i ricorrenti, pur deducendo apparentementeuna violazione di legge, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizioche si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n.3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315). Con la proposizione del ricorso per cassazione, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass.23872/2020, Cass.9097/2017).1.3. Nel caso di specie, i ricorrenti, pur deducendo apparentemente laviolazione dell’art.38 cit., intendono inammissibilmente rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto deigiudici di appello, insindacabile in sede di legittimità, circa l’assenza delrequisito della non imputabilità alle parti della causa di nullità degli atti inquestione. In particolare, la CTR ha ritenuto che le circostanzeNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026puntualmente indicate in sentenza fossero sufficienti a dimostrarel’impossibilità degli appellanti di invocare la non imputabilità degli attidichiarati in frode alla legge, in quanto posti in essere con preciso disegnoe consapevolezza, nonostante sia riservato al giudice di merito.1.4. Il che, come appena esposto in diritto, costituisce apprezzamento infatto non sindacabile dal giudice di legittimità, essendo riservato al giudicedi merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione.1.5. Il motivo è, in ogni caso, anche infondato, considerato che èprincipio consolidato di questa Corte che, ove la controversia abbia adoggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, odel silenzio rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente è attore in sensonon solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza chegrava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega iltrattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficionega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita,costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale(fra le altre Cass. 11784/23; Cass. 1906/2020; Cass. 21197/2014). Si è,quindi, precisato che, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il contribuente, oltre a dover provare il passaggio in giudicato dellasentenza che annulla un contratto, o che ne dichiara la nullità, è oneratoanche della prova degli altri presupposti, rappresentati dalla nonimputabilità del vizio alle parti e dalla inattuabile ratifica, convalida oconferma dell'atto invalido (cfr. Cass.24617/2014).1.6. Quanto poi allo specifico requisito della “non imputabilità” alle partidella causa di nullità o annullabilità del negozio, va ulteriormenteevidenziato che essa va individuata in fattori esterni alla volontà delleparti e alla loro sfera di controllo, tra cui non vi rientrano, a titoloNumero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/2026meramente esemplificativo, le ipotesi in cui l’invalidità dell’atto derivi dailliceità dell’operazione negoziale nota o conoscibile, da dolo, simulazione,violazione consapevole di norme, errore colposo nella formazione dellavolontà ecc., fermo restando, come ribadito da questa Corte (vediCass.6665/25), che essa va limitata alle sole ipotesi di nullità oannullamento dell'atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti "ab origine",e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattualederivante da altre e diverse ragioni.1.7. Orbene, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di siffattiprincipi, oltre che in tema di ripartizione dell’onere della prova, anchenell’interpretazione della causa di non imputabilità della nullità di cuiall’art.38 cit., individuandoli in fattori esterni alla volontà delle parti e allaloro sfera di controllo, là dove ha in particolare affermato che il diritto alrimborso spetterebbe solo qualora la nullità fosse dipesa da un eventoesterno agli acquirenti e ai venditori, del tutto imprevedibile ed inevitabilenon controllabile dalle loro forze, per poi farne corretta applicazione, sullascorta dell’accertamento di merito compiuto, riservato al giudice di merito,che dovesse escludersi tale diritto, con conseguente legittimità delprovvedimento di diniego, proprio per aver riconosciuto che la causa dellanullità fosse imputabile ad un preciso disegno delle parti per consentire aOscar Luppi di spogliarsi temporaneamente dei beni in ragione di variavvisi di accertamento, anche di rilevante importo, di cui era destinatario,per poi rientrarne in possesso, permettendogli di chiedere anche ilrimborso delle imposte e dell’onorario del notaio.2. In definitiva, il ricorso va rigettato.3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.Numero registro generale 22657/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 15083/2026Data pubblicazione 19/05/202613, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 a titolodi compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto .Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/3/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]