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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 03192/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14914/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Roma , al [OSCURATO:PERSONA] n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da gli A nnamaria [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso quest’ultim o , dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 747 /20 2 3 , del TRIBUNALE DI AVELLINOdepositata in data 04/05/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello avverso la sentenza n. 405/2020, resa dal Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi il 29 dicembre 2020, che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], l’aveva condannata al pagamento, in favore di quest’ultimo, della somma di € 700,00 ed al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Costituitosi l’appellato, che concluse chiedendo la conferma della sentenza gravata, l’adito Tribunale di Avellino, con sentenza del 4 maggio 2023, n. 747, dichiarò quella impugnazione inammissibile, ex art. 339, comma 3, cod. proc. civ.

In particolare, riportato il tenore letterale della domanda come originariamente formulata dal Bianco («Accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa della convenuta per la causazione dei danni arrecati all’istante derivanti dall’inadempimento contrattuale, conseguentemente condannare la convenuta società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti –patrimoniali e non patrimoniali, esistenziali e da turbamento della qualità della vita, oltre il danno morale –quantificati ex art. 1226 c.c. in € 1.000,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.[…]»), ritenne «essere stata la pronuncia del Giudice di Pace emessa secondo "equità necessaria", ai sensi dell'art. 113 c.p.c., e pertanto non appellabile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., avendo la controversia valore inferiore al limite di € 1.100,00, previsto dalla norma, come del resto risulta dal valore dichiarato in fase di iscrizione a ruolo della medesima sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello».

2. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Iformulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 7-8-9-10 del d.m.

Tesoro del 16.6.1981 e del d.m. 13.6.1986, degli artt.1342 c.c., 113, comma 2, 339, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Si contesta l’affermazione del tribunale irpino secondo cui la sentenza del Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi innanzi allo stesso impugnata doveva considerarsi appellabile solo per violazione dei principi regolatori della materia, trovando applicazione la previsione contenuta nell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ.

La ricorrente osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale suddetto, la sentenza ivi impugnata era da considerarsi pienamente appellabile, atteso che il buono postale prodotto dalla controparte comprovava la stipula di un contratto secondo modulo prestampato, soggetto alla disciplina di cui all’art. 1342 cod. civ., contratto il cui contenuto era indicato dal d.m. di emissione del 13 giugno 1986; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 100 e 339, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Si censura il decisum del tribunale nella parte in cui ha qualificato la natura del rapporto tra le parti in causa come autonoma azione di risarcimento del danno non incidente su di una azione precedente intrapresa dal Bianco contro l’odierna ricorrente, statuendo, contraddittoriamente, che la sentenza di primo grado non avrebbe potuto essere appellata exart. 339, comma 3, cod. proc. civ.

Si sostiene, in particolare, che «La domanda proposta, […], è inammissibile in quanto speculare e diretta ad ottenere una duplicazione di un titolo che è già stato ottemperato da [OSCURATO:PERSONA] unitamente alle spese liquidate in decreto ingiuntivo senza alcuna necessità di promuovere un nuovo giudizio per la richiesta di un incomprensibile risarcimento del danno al fine di ottenere un’ulteriore sentenza per i medesimi fatti costitutivi».

2. Il primo di tali motivi si rivela fondato, con conseguente assorbimento del secondo, alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

Il Tribunale di Avellino ha ritenuto che la decisione del Giudice di Pace - non espressamente qualificata come decisione assunta secondo equità -fosse stata resa secondo equità e non secondo diritto, atteso il valore della controversia, rilevando altresì che il vizio dedotto dall'appellante (che dalla sentenza impugnata si desume essere la “inammissibilità della domanda” per “insussistenza di inadempimento contrattuale,in quanto il decreto ingiuntivo è stato regolarmente onorato da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, nessun interesse ad agire [art. 100 c.p.c.] aveva l’odierno appellato al fine di ottenere il risarcimento del danno”) non rientrasse tra i limitati motivi di appello consentiti dall'art. 339 cod. proc. civ.

Fermo che le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, exart. 113, comma 2, cod. proc. civ., possono – ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 –essere oggetto di appello solo per norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia (cfr. Cass. n. 19050 del 2017; Cass. n. 10063 del 2020), rileva il Collegio che, come già questa Corte ha rimarcato ( cfr., amplius , anc he nelle relative motivazioni, Cass. n. 33033 del 2021; Cass. n. 23006 del 2023; Cass. n. 11688 del 2025), l'art. 113, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce che il Giudice di Pace decide secondo equità nelle controversie di valore inferiore a 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.

Invero, come ha statuito Cass. n. 10394 del 2007, «a seguito della sostituzione del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., da parte dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1-bis di detto decreto) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi– una volta considerato che l'esigenza della decisione secondo diritto obbedisce, nelle intenzioni del legislatore, alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto – che un'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola – di natura processuale –della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l'uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all'utente parità di trattamento» (conf.

Cass. n. 10559 del 2009).

Sempre questa Corte (cfr. Cass. n. 25060 del 2017) ha precisato, poi, che «la regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine da rapporti contrattuali intervenuti tra un utente e una società in posizione dominante che esercita un pubblico servizio, per la necessità di garantire l'uniformità della decisione per tutti i fruitori del servizio».

In continuità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. la già citata Cass. n. 10394 del 2007 cit.), «i buoni postali, rientranti nei servizi bancoposta offerti da Poste, non sono titoli di credito e non posseggono perciò il carattere della letterarietà propria dei titoli medesimi, ma vengono qualificati alla stregua dei titoli di legittimazione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., che servono, pertanto, ad indicare l'avente diritto della prestazione (Cass. 27809/2005).

Inoltre, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 13979/2007, in motivazione) ha chiarito che si tratta di servizi postali, un tempo offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n.71 del 1994, fu poi trasformata nell'[OSCURATO:PERSONA], avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), rientranti nell'ambito di rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato, seppure destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che risente della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, ormai priva di connotazione autoritativa; cosicché le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi e di relative variazioni comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c.».

In sostanza, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli» è «destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti».

Di recente, le stesse Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, n. 3963 del 2019) hanno precisato che, «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c. c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti,da provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA], purché successivi alla sottoscrizione dei titoli».

La possibilità di applicazione del disposto dell'art. 1342 cod. civ. è stata riconosciuta nella materia da questo giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 4761 del 2018, in motivazione).

In definitiva, in continuità con quanto già sancito desumibile da Cass. nn. 33033 del 2021, Cass. n. 23006 del 2023 e Cass. n. 18688 del 2025, deve ritenersi che la giurisprudenza sopra richiamata circa l’appellabilità delle pronunce del Giudice di Pace in controversie inferiori alla soglia di euro 1.100,00, laddove derivati da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., debba trovare applicazione anche nel caso in esame, poiché la sottoscrizione di buono postale fruttifero, nonostante l'intervenuta privatizzazione della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], viene a creare un rapporto che si caratterizza per l'evidente necessità che le relative controversie siano trattate con regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo modulistica prestampata predisposta da Poste, che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto definite per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti i risparmiatori-utenti del servizio interessati.

Perciò «Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, e sono appellabili al di fuori dei limiti segnati dall'ultimo comma della disposizione di cui all'art.339 c.p.c. per l'impugnazione delle pronunce secondo equità» (così, in termini, Cass. n. 33033 del 2021).

3. La sentenza del Tribunale di Avellino oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con tale principio, sicché l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, e la sentenza suddetta va cassata, con rinvio della causa al menzionato tribunale, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarandone assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Avellino, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14914/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Roma , al [OSCURATO:PERSONA] n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da gli A nnamaria [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso quest’ultim o , dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 747 /20 2 3 , del TRIBUNALE DI AVELLINOdepositata in data 04/05/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello avverso la sentenza n. 405/2020, resa dal Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi il 29 dicembre 2020, che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], l’aveva condannata al pagamento, in favore di quest’ultimo, della somma di € 700,00 ed al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Costituitosi l’appellato, che concluse chiedendo la conferma della sentenza gravata, l’adito Tribunale di Avellino, con sentenza del 4 maggio 2023, n. 747, dichiarò quella impugnazione inammissibile, ex art. 339, comma 3, cod. proc. civ. In particolare, riportato il tenore letterale della domanda come originariamente formulata dal Bianco («Accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa della convenuta per la causazione dei danni arrecati all’istante derivanti dall’inadempimento contrattuale, conseguentemente condannare la convenuta società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti –patrimoniali e non patrimoniali, esistenziali e da turbamento della qualità della vita, oltre il danno morale –quantificati ex art. 1226 c.c. in € 1.000,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.[…]»), ritenne «essere stata la pronuncia del Giudice di Pace emessa secondo "equità necessaria", ai sensi dell'art. 113 c.p.c., e pertanto non appellabile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., avendo la controversia valore inferiore al limite di € 1.100,00, previsto dalla norma, come del resto risulta dal valore dichiarato in fase di iscrizione a ruolo della medesima sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello». 2. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iformulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 7-8-9-10 del d.m. Tesoro del 16.6.1981 e del d.m. 13.6.1986, degli artt.1342 c.c., 113, comma 2, 339, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Si contesta l’affermazione del tribunale irpino secondo cui la sentenza del Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi innanzi allo stesso impugnata doveva considerarsi appellabile solo per violazione dei principi regolatori della materia, trovando applicazione la previsione contenuta nell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ. La ricorrente osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale suddetto, la sentenza ivi impugnata era da considerarsi pienamente appellabile, atteso che il buono postale prodotto dalla controparte comprovava la stipula di un contratto secondo modulo prestampato, soggetto alla disciplina di cui all’art. 1342 cod. civ., contratto il cui contenuto era indicato dal d.m. di emissione del 13 giugno 1986; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 100 e 339, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Si censura il decisum del tribunale nella parte in cui ha qualificato la natura del rapporto tra le parti in causa come autonoma azione di risarcimento del danno non incidente su di una azione precedente intrapresa dal Bianco contro l’odierna ricorrente, statuendo, contraddittoriamente, che la sentenza di primo grado non avrebbe potuto essere appellata exart. 339, comma 3, cod. proc. civ. Si sostiene, in particolare, che «La domanda proposta, […], è inammissibile in quanto speculare e diretta ad ottenere una duplicazione di un titolo che è già stato ottemperato da [OSCURATO:PERSONA] unitamente alle spese liquidate in decreto ingiuntivo senza alcuna necessità di promuovere un nuovo giudizio per la richiesta di un incomprensibile risarcimento del danno al fine di ottenere un’ulteriore sentenza per i medesimi fatti costitutivi». 2. Il primo di tali motivi si rivela fondato, con conseguente assorbimento del secondo, alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. Il Tribunale di Avellino ha ritenuto che la decisione del Giudice di Pace - non espressamente qualificata come decisione assunta secondo equità -fosse stata resa secondo equità e non secondo diritto, atteso il valore della controversia, rilevando altresì che il vizio dedotto dall'appellante (che dalla sentenza impugnata si desume essere la “inammissibilità della domanda” per “insussistenza di inadempimento contrattuale,in quanto il decreto ingiuntivo è stato regolarmente onorato da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, nessun interesse ad agire [art. 100 c.p.c.] aveva l’odierno appellato al fine di ottenere il risarcimento del danno”) non rientrasse tra i limitati motivi di appello consentiti dall'art. 339 cod. proc. civ. Fermo che le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, exart. 113, comma 2, cod. proc. civ., possono – ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 –essere oggetto di appello solo per norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia (cfr. Cass. n. 19050 del 2017; Cass. n. 10063 del 2020), rileva il Collegio che, come già questa Corte ha rimarcato ( cfr., amplius , anc he nelle relative motivazioni, Cass. n. 33033 del 2021; Cass. n. 23006 del 2023; Cass. n. 11688 del 2025), l'art. 113, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce che il Giudice di Pace decide secondo equità nelle controversie di valore inferiore a 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. Invero, come ha statuito Cass. n. 10394 del 2007, «a seguito della sostituzione del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., da parte dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1-bis di detto decreto) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi– una volta considerato che l'esigenza della decisione secondo diritto obbedisce, nelle intenzioni del legislatore, alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto – che un'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola – di natura processuale –della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l'uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all'utente parità di trattamento» (conf. Cass. n. 10559 del 2009). Sempre questa Corte (cfr. Cass. n. 25060 del 2017) ha precisato, poi, che «la regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine da rapporti contrattuali intervenuti tra un utente e una società in posizione dominante che esercita un pubblico servizio, per la necessità di garantire l'uniformità della decisione per tutti i fruitori del servizio». In continuità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. la già citata Cass. n. 10394 del 2007 cit.), «i buoni postali, rientranti nei servizi bancoposta offerti da Poste, non sono titoli di credito e non posseggono perciò il carattere della letterarietà propria dei titoli medesimi, ma vengono qualificati alla stregua dei titoli di legittimazione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., che servono, pertanto, ad indicare l'avente diritto della prestazione (Cass. 27809/2005). Inoltre, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 13979/2007, in motivazione) ha chiarito che si tratta di servizi postali, un tempo offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la L. n.71 del 1994, fu poi trasformata nell'[OSCURATO:PERSONA], avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), rientranti nell'ambito di rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato, seppure destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che risente della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, ormai priva di connotazione autoritativa; cosicché le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi e di relative variazioni comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c.». In sostanza, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli» è «destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». Di recente, le stesse Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, n. 3963 del 2019) hanno precisato che, «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c. c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti,da provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA], purché successivi alla sottoscrizione dei titoli». La possibilità di applicazione del disposto dell'art. 1342 cod. civ. è stata riconosciuta nella materia da questo giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 4761 del 2018, in motivazione). In definitiva, in continuità con quanto già sancito desumibile da Cass. nn. 33033 del 2021, Cass. n. 23006 del 2023 e Cass. n. 18688 del 2025, deve ritenersi che la giurisprudenza sopra richiamata circa l’appellabilità delle pronunce del Giudice di Pace in controversie inferiori alla soglia di euro 1.100,00, laddove derivati da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., debba trovare applicazione anche nel caso in esame, poiché la sottoscrizione di buono postale fruttifero, nonostante l'intervenuta privatizzazione della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], viene a creare un rapporto che si caratterizza per l'evidente necessità che le relative controversie siano trattate con regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo modulistica prestampata predisposta da Poste, che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto definite per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti i risparmiatori-utenti del servizio interessati. Perciò «Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, e sono appellabili al di fuori dei limiti segnati dall'ultimo comma della disposizione di cui all'art.339 c.p.c. per l'impugnazione delle pronunce secondo equità» (così, in termini, Cass. n. 33033 del 2021). 3. La sentenza del Tribunale di Avellino oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con tale principio, sicché l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, e la sentenza suddetta va cassata, con rinvio della causa al menzionato tribunale, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Avellino, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle s
Sentenza Cassazione n. 03192/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris