CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 novembre 2022
Cassazione n. 37344/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 4.11.2021 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; udite le conclusioni del difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Mantova per il delitto di calunnia, perché, con atto di denuncia-querela presentato alla Stazione dei Carabinieri di Viadana incolpava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna, pur sapendola innocente, del reato di estorsione, riferendo che, a seguito di un procedimento civile lo stesso avvocato avrebbe richiesto, oltre alla somma di euro 10.179,55,, corna da atto di precetto, la somma di euro 801,64, domanda mai formulata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che invece era l'importo regolarmente richiesto come nota spese e competenze da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di cui lo stesso indagato era a conoscenza, anche a mezzo del proprio avvocato di fiducia; fatto commesso in Viadana (MN) in data 23 gennaio 2003. Il Tribunale di Mantova, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 19 luglio 2010, ha dichiarato il Vulcano colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute della parte civile costituita. Con ordinanza del 1 novembre 2022, tuttavia, la Corte di appello di Brescia, rilevando di aver posto in essere un errore materiale per utilizzo di «una "maschera" di dispositivo non corretta», in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza, assistenza e difesa della parte civile costituita. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Vulcano, ricorre avverso la sentenza e l'ordinanza predette e ne chiede l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inosservanza delle norme processuali relative alla correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 127, commi 1 e 5, 130, commi 1 e 2, cod. pen., in quanto la Corte di appello, qualificato l'errore nel quale era incorsa come errore emendabile di ufficio, avrebbe provveduto a correggerlo senza previamente attivare il contraddittorio mediante fissazione di un'udienza in camera di consiglio, limitandosi ad annotare il nuovo provvedimento sull'originale dell'atto. La correzione, peraltro, a differenza da quanto consentito dall'art. 130 cod. proc. pen., si sarebbe risolta nell'integrale modifica del contenuto dell'atto;b) l'omissione della pronuncia in ordine allo specifico motivo di appello formulato e alle conclusioni scritte rassegnate relativamente all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. c) la violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del danno in favore della parte civile costituita, in quanto la Corte di appello avrebbe motivato genericamente sul punto, utilizzando le semplici affermazioni della parte civile quale prova del danno dedotto. 3. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 4 maggio 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in quanto la Corte di appello, pur potendo procedere d'ufficio alla correzione dell'errore materiale, avrebbe dovuto adottare le forme e la procedura della camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen. La parte civile in data 27 maggio 2022 ha depositato memoria e conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dall'imputato, con ogni conseguente statuizione e conferma delle statuizioni civili oltre alle spese di assistenza della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente censura l'inosservanza delle norme processuali relative alla correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 127, commi 1 e 5, 130, commi 1 e 2, cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato l'errore nel quale era incorsa come errore emendabile di ufficio e avrebbe provveduto a correggerlo senza previamente attivare il contraddittorio mediante fissazione di un'udienza in camera di consiglio, limitandosi ad annotare il nuovo provvedimento sull'originale dell'atto. La correzione, peraltro, violando la disciplina dettata dall'art. 130 cod. proc. pen., si sarebbe risolta nell'integrale modifica del contenuto dell'atto. 3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per carenza di interesse. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione o nella sostituzione di una decisione già assunta (ex plurimis: Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543; Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 - 01; Sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924 - 01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158 - 01). La giurisprudenza di legittimità è, del resto, stabilmente orientata ad affermare che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (ex multis: Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219-01; Sez. n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). Tuttavia, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). Proprio muovendo da tali ultimi affermazioni della giurisprudenza di legittimità, occorre, tuttavia, rilevare che, ancorché la Corte di appello di Brescia abbia modificato il dispositivo della sentenza impugnata ricorrendo al procedimento di correzione dell'errore materiale e de plano, non sussiste l'interesse del ricorrente a impugnare sul punto. Una volta perfezionatasi la prescrizione del delitto contestato (circostanza, peraltro, non contestata dal ricorrente), infatti, l'accoglimento della censura proposta non potrebbe mai condurre a un esito della decisione differente da quella impugnatd, fermo restando l'ammissibilità delle censure di violazione di legge volte a ottenere una dichiarazione di insussistenza di tale delitto e delle censure relative alle statuizioni civili (ex plurimis: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non ha neppure allegato che il decisum dovesse essere diverso da quello adottato nel provvedimento di correzione di errore materiale, peraltro adottato in favore dell'imputato. 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omissione della valutazione dello specifico motivo di appello svolto e delle conclusioni scritte rassegnate relativamente all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. Rileva il difensore che l'imputato avrebbe prodotto tutta la documentazione in suo possesso al fine di chiarire lo svolgimento dei fatti; questo comportamento escluderebbe a priori un'effettiva volontà calunniatoria.Difetterebbe, peraltro, in entrambi i gradi del giudizio di merito l'analitica valutazione dell'attendibilità della parte civile. 5. Il motivo è generico, e dunque, inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento della conferma, ai soli fini civili, della sentenza di primo grado e, comunque, sollecita contra legem la Corte di legittimità ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori agli atti. La Corte di appello, peraltro, lungi dall'aver ignorato le censure svolte dal difensore in ordine alla insussistenza del dolo di calunnia, ha rilevato, con motivazione congrua, che l'imputato ha scientemente denunciato falsamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di aver preteso da lui un compenso professionale indebito, minacciandolo, in caso di mancato pagamento, di procedere alla trascrizione del pignoramento a suo carico. La Corte di appello ha, infatti, rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a richiedere il pagamento delle competenze maturate per l'attività svolta, come aveva scritto alla collega [OSCURATO:PERSONA], incaricata proprio dal Vulcano di «curare la definizione della controversia con la [OSCURATO:SOCIETA]., pagando il dovuto» e chiedendole di farle «avere il conteggio definitivo». La sentenza impugnata, dunque, ha rilevato, tutt'altro che illogicamente che l'imputato, all'atto della presentazione della querela in data 23 gennaio 2003, e, dunque, dopo aver già pagato la notula emessa per un importo corretto, in quanto liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, ed aver anche ottenuto la restituzione delle cambiali, aveva incolpato l'avvocato con la piena consapevolezza della sua innocenza. Nella sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello di Brescia, si rileva, peraltro, che il Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza emessa in data 14 gennaio 2019, pur avendo assolto il Vulcano dal reato di minacce nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva dato atto che l'imputato aveva proferito all'indirizzo della parte lesa la frase «prego ogni sera che suo figlio muoia», così dimostrando un forte risentimento, tale da spiegare le ragioni della falsa accusa di estorsione. Inammissibile, in quanto aspecifico, si rileva il profilo di censura relativo al mancato scrutinio nella sentenza impugnata della credibilità della parte lesa. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, che si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01.; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), hanno ritenuto comprovato il delitto di calunnia sulla base della mutual corroboration tra gli asserti ac:cusatori della parte lesa, le risultanze documentali e le testimonianze dei legali dello stesso imputato.6. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del danno in favore della parte civile costituita, in quanto la Corte di appello avrebbe motivato genericamente sul punto, utilizzando le semplici affermazioni della parte civile quale prova del danno dedotto. La sentenza di primo grado avrebbe motivato l'entità del danno asseritamente cagionato in ragione di un dato indipendente dalla volontà dell'imputato (la durata delle indagini preliminari, protrattesi per un anno e messo prima di pervenire alla archiviazione), mentre la sentenza impugnata avrebbe fatto richiamo solo al «consistente patema d'animo» subito dalla parte lesa. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, i medesimi argomenti potrebbero essere utilizzati per addivenire ad un risarcimento del danno inferiore, in quanto la parte civile è «soggetto professionalmente abituato a certi argomenti» e in quanto la «sua esposizione si è limitata alla sola fase delle indagini preliminari». 7. Il motivo si rivela, tuttavia, inammissibile, in quanto volto a sollecitare un sindacato di merito che esula dai limiti delibal:ori propri del giudizio di legittimità. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (ex plurimis: Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P., Rv. 280495-02; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170 - 01; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123 - 01). In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018 Ud. (dep. 22/10/2018), B., Rv. 274229 - 01). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha congruamente motivato l'importo del risarcimento dal danno non patrimoniale disposto in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ragione del paterna d'animo e del grave danno reputazionale patito per essere stata iscritta nel registro degli indagati per il delitto di estorsione e di aver dovuto subire per tale ragione l'apertura, d'ufficio, di un procedimento disciplinare. 6 e6. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stati presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve, altresì, essere condannato a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] la spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, oltre accessori come per legge. P. Q. VI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla r