Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06612/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rel.

ORDINANZA sul ricorso 24840/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] o Co p pac- chioli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n.32; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata – proposto avverso la sentenza n.1061/11/2022della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata in data 9/3/2020; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1061/11/2022 depositata in data 9/03/2022ha rigettatol’appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributa- ria provinciale di Roma n. 17460 / 12 / 20 1 9 , la quale ha a sua volta respintoil ricorso proposto dalla contribuente relativo all’intimazione di pagamento cui èsottesa la cartell a di pagamento per I RPEF e IVA relativa a ll’ ann o 2005 , impost e richieste dall’Amministrazione finan- ziaria alla contribuenteper il complessivo importo di euro 149.496,48 . 2.La contribuente deduceva di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartella sottesa all’intimazione, e il giudice di prime cure disat- tendeva le doglianze, confermando le riprese.

Il giudice di appello condivideva integralmente tale decisione. 3.La contribuente propone ricor so per cassazione affidato a due mo- tivi,che illustra con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ., cui re- plica l’Agenzia delle Entrate con controricorso .

L’agente della riscos- sione non ha svolto difese.

Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso – in relazione all’art.360 primo comma nn.3, 4, 5 cod. proc. civ. –la contribuente deduce (testualmente, cfr. pp.3 e 20 del ricorso)l’error in procedendo e in iudicando in cui sarebbe occorsa la CTR, per violazione ed errata applicazione degli artt.82 e ss., 112 e 115 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su un fatto deci- sivo del giudizio e comunque per omessa motivazione, omesso e co- munque non corretto esame degli atti e documenti di causa, violazione ed errata applicazione degli artt.22 d.lgs. n.546/92, 2712, 2716, 2719 e ss. cod. civ., 26 d.P.R. n.602/73, 214, 215 e ss. cod. proc. civ. e dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza, per omessa pronuncia su fatto decisivo del giudizio e comunque per omessa o carente moti- vazione.

5. Con il secondo motivo la ricorrente –ex art.360 primo comma nn.3, 4, 5 cod. proc. civ. –prospetta , oltre alla riproposizione delle disposi- zioni che si assumono violate con il primo mezzo di impugnazione(cfr. p.23 ricorso),l’erroneità e totale carenza di motivazione della sentenza impugnata, per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n.602/73, 60 del d.P.R. n.600/73, 3 e ss. l. n.890/82, nonché l’omesso o non corretto esame degli atti e documenti di causa, nonché per omessa e comunque errata applicazione della maggioritaria giuri- sprudenza di legittimità e di merito , con particolare riferimento alla prescrizione breve del tributo e delle sanzioni e degli interessi.

6. Le censure sono inammissibili, per più concorrenti ragioni.

6.1. Va ribadito anche nel presente giudizio che « Il giudizio di cassa- zione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative forma- lizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specifi- cità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sic- ché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, for- mulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.» (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959). [OSCURATO:PERSONA] osserva che, contrariamente al consolidato principio di diritto che precede, ciascuna delle due censure in disamina compendia più profili di doglianza tra loro incompatibili, dal vizio motivazionale, alla violazione di legge sulla prescrizione; dall’omessa pronuncia con im- precisi riferimenti al giudizio di primo grado,alla richiesta di nuovo ac- certamento dell’illegittimità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’avviso di pagamento impugnato, il tutto in una commistione che non consente neppure l’individuazione di specifiche difese e del pertinente paradigma di censura.

6.2. Inoltre, nella parte in cui si prospettano vizi motivazionali, l’inam- missibilità delle censure deriva anche dalla mancata ricognizione del corretto quadro normativo applicabile.

6.2.1. Infatti,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazio- naleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motiv azione perplessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830),non residuando spazio alcuno per la “carente motivazione” suicui insistono entrambi i motivi di ricorso.

6.2.2. In secondo luogo, la censura motivazionale incappa nella pre- clusione della c.d.

“ doppia conforme ” .

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 at- tuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la dispo- sizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ̀ stato oggetto di discussione tra le parti.

6.3. Infine, va rammentato che nel giudizio di cassazione « le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenutanella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.» (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

Al contrario, scopertamente, le due doglianze sono nel caso di specie complessivamente dirette ad ottenere un nuovo apprezzamento della prova, in particolare in punto di legittimità della notifica della cartella di pagamento non tempestivamente opposta, fatto già apprezzato dal giudice del merito inun doppio grado di giudizio e oggetto di accerta- mento motivato nella sentenza impugnata.

La richiesta di revisione è pertanto inammissibile nei termini proposti, a ttraverso censure larga- mente aspecifiche e generiche, trovando applicazione piena il principio di diritto sopra richiamato.

7. Ilricorso è perciò rigettato per inammissibilità dei motivi e da que- stoesito discende il regolamento delle spese di lite come da disposi- tivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ORDINANZA sul ricorso 24840/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] o Co p pac- chioli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n.32; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata – proposto avverso la sentenza n.1061/11/2022della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata in data 9/3/2020; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1061/11/2022 depositata in data 9/03/2022ha rigettatol’appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributa- ria provinciale di Roma n. 17460 / 12 / 20 1 9 , la quale ha a sua volta respintoil ricorso proposto dalla contribuente relativo all’intimazione di pagamento cui èsottesa la cartell a di pagamento per I RPEF e IVA relativa a ll’ ann o 2005 , impost e richieste dall’Amministrazione finan- ziaria alla contribuenteper il complessivo importo di euro 149.496,48 . 2.La contribuente deduceva di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartella sottesa all’intimazione, e il giudice di prime cure disat- tendeva le doglianze, confermando le riprese. Il giudice di appello condivideva integralmente tale decisione. 3.La contribuente propone ricor so per cassazione affidato a due mo- tivi,che illustra con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ., cui re- plica l’Agenzia delle Entrate con controricorso . L’agente della riscos- sione non ha svolto difese. Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso – in relazione all’art.360 primo comma nn.3, 4, 5 cod. proc. civ. –la contribuente deduce (testualmente, cfr. pp.3 e 20 del ricorso)l’error in procedendo e in iudicando in cui sarebbe occorsa la CTR, per violazione ed errata applicazione degli artt.82 e ss., 112 e 115 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su un fatto deci- sivo del giudizio e comunque per omessa motivazione, omesso e co- munque non corretto esame degli atti e documenti di causa, violazione ed errata applicazione degli artt.22 d.lgs. n.546/92, 2712, 2716, 2719 e ss. cod. civ., 26 d.P.R. n.602/73, 214, 215 e ss. cod. proc. civ. e dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza, per omessa pronuncia su fatto decisivo del giudizio e comunque per omessa o carente moti- vazione. 5. Con il secondo motivo la ricorrente –ex art.360 primo comma nn.3, 4, 5 cod. proc. civ. –prospetta , oltre alla riproposizione delle disposi- zioni che si assumono violate con il primo mezzo di impugnazione(cfr. p.23 ricorso),l’erroneità e totale carenza di motivazione della sentenza impugnata, per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n.602/73, 60 del d.P.R. n.600/73, 3 e ss. l. n.890/82, nonché l’omesso o non corretto esame degli atti e documenti di causa, nonché per omessa e comunque errata applicazione della maggioritaria giuri- sprudenza di legittimità e di merito , con particolare riferimento alla prescrizione breve del tributo e delle sanzioni e degli interessi. 6. Le censure sono inammissibili, per più concorrenti ragioni. 6.1. Va ribadito anche nel presente giudizio che « Il giudizio di cassa- zione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative forma- lizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specifi- cità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sic- ché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, for- mulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.» (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959). [OSCURATO:PERSONA] osserva che, contrariamente al consolidato principio di diritto che precede, ciascuna delle due censure in disamina compendia più profili di doglianza tra loro incompatibili, dal vizio motivazionale, alla violazione di legge sulla prescrizione; dall’omessa pronuncia con im- precisi riferimenti al giudizio di primo grado,alla richiesta di nuovo ac- certamento dell’illegittimità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’avviso di pagamento impugnato, il tutto in una commistione che non consente neppure l’individuazione di specifiche difese e del pertinente paradigma di censura. 6.2. Inoltre, nella parte in cui si prospettano vizi motivazionali, l’inam- missibilità delle censure deriva anche dalla mancata ricognizione del corretto quadro normativo applicabile. 6.2.1. Infatti,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazio- naleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motiv azione perplessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830),non residuando spazio alcuno per la “carente motivazione” suicui insistono entrambi i motivi di ricorso. 6.2.2. In secondo luogo, la censura motivazionale incappa nella pre- clusione della c.d. “ doppia conforme ” . Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 at- tuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la dispo- sizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ̀ stato oggetto di discussione tra le parti. 6.3. Infine, va rammentato che nel giudizio di cassazione « le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenutanella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.» (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Al contrario, scopertamente, le due doglianze sono nel caso di specie complessivamente dirette ad ottenere un nuovo apprezzamento della prova, in particolare in punto di legittimità della notifica della cartella di pagamento non tempestivamente opposta, fatto già apprezzato dal giudice del merito inun doppio grado di giudizio e oggetto di accerta- mento motivato nella sentenza impugnata. La richiesta di revisione è pertanto inammissibile nei termini proposti, a ttraverso censure larga- mente aspecifiche e generiche, trovando applicazione piena il principio di diritto sopra richiamato. 7. Ilricorso è perciò rigettato per inammissibilità dei motivi e da que- stoesito discende il regolamento delle spese di lite come da disposi- tivo, secondo soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 06612/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris