CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALBANIA il 14/06/1986 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato quella del Tribunale di Lecce, che lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 495, 497 -bis e 489 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione - è reiterativo di argomenti con i quali si confronta la sentenza impugnata, che rende conto senza aporie logiche delle ragioni di sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato, come anche della irrilevanza dell'accertamento della falsità del documento in sé, in quanto la falsità nel caso in esame è conseguente all'inserimento della fotografia dell'imputato su un documento recante altre generalità. In sostanza, fa buon governo la Corte di appello de; principio per il quale integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poi p‘é la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in qtkelli in cui vigono particolari accordi internazionaii, essendo irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera• circolazione delle persone all'interno della cosiddetta "area Schengen" (Sez.5, n.47613 del 28/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2777548); [OSCURATO:PERSONA] che i secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen - è manifestamente infondato. Sul punto, la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua e completa spiegando le ragioni che hanno portato alla mancata concessione delle stesse (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), con riferimento alla finalizzazione del falso a 'coprire' la latitanza dell'imputato, nonché alla natura ostativa del precedente penale per tentato omicidio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M