CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 27 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli, in data 31 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un'errata valutazione dei fatti in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha evidenziato come dall'istruttoria svolta non emergessero dubbi circa la perpetrazione della frode contestata, essendo stato il prevenuto trovato in più occasioni a svolgere attività estranee a quelle lavorative, nonostante l'attestazione della presenza tramite badge; Considerato che i due restanti motivi di ricorso, che contestano il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, risultano manifestamente infondati, in quanto la corte di appello a pagina 3 ha correttamente argomentato in ordine a entrambi i profili censurati, valorizzando la gravità dei fatti, la negativa personalità del prevenuto, nonché l'assenza di elementi positivi valutabili, al fine di escludere le generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) e rigettando la richiesta di una riduzione di pena, peraltro fissata in misura inferiore rispetto alla media edittale, sulla base della reiterazione delle condotte fraudolente (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de