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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30714/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 dicembre 1982 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 26 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persòna del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del, ricorso; letta la memoria della difesa, trasmessa via "pec" il 29 aprile 2022, con la quale sono state ribadite le conclusioni prospettate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 ottobre 2019 all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, appellata tra gli altri, anche da [OSCURATO:PERSONA], ferma la ritenutà responsabilità del Bonanno per la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico descritta al capo A) della rubrica nonchè per più fatti sanzionati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 indicati al capo E), ha modificato la decisione appellata solo in punto di pena, avendo escluso la recidiva contestata e ritenuta in primo grado. 2.11 Bonanno in particolare, secondo la conforme valutazione resa di giudici del merito, seppur ristretto ai domiciliari, grazie alla materiale collaborazione garantita dal cugino [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato un interlocutore continuativo e privilegiato nella commercializzazione, collocazione e distribuzione sulla piazza di riferimento dei consistenti quantitativi di hashish acquisiti, da fornitori calabresi, da parte dell'associazione descritta al capo A), facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e al padre [OSCURATO:PERSONA].

3. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta: -il travisamento del materiale probatorio quanto alla puntuale identificazione nel Bonanno del soggetto che si approvvigionava in modo costante e continuativo dal gruppo associativo in contestazione grazie alla collaborazione con il cugino [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un materiale probatorio assolutamente inconsistente, attesa l'assenza di contatti diretti tra il ricorrente e gli altri sodali vieppiù confermata dallo stato di restrizione domiciliare che caratterizzava l'imputato all'epoca dei fatti; -l'inconsistenza del dato offerto dai colloqui intercettati, come reso evidente dal tenore dei colloqui captati indicativamente evocati dal ric:orso (quello del 10 marzo 2016, delle ore 10,21, tra Arena e Cannavò e quelle relative all'il febbraio del 2016 in relazione ad un asserito incontro avvenuto con l'Arena a casa del Bonanno), non riscontrati da ulteriori elementi a conforto; - l'assenza degli elementi utili a riscontrare nella specie la presenza di un accordo stabile e duraturo tra il ricorrente e gli altri presunti associati e la mancata indicazione di un effettivo contributo assicurato alla consorteria criminale e comunque la consapevolezza da parte del Bonanno di aderire all'azione associativa, non ricavabile unicamente dalla frequenza e dalla intensità degli acquisti, non potendosi giungere alle conclusioni privilegiate in sentenza valorizzando il contegno del [OSCURATO:PERSONA] in assenza di elementi in grado di raccordare gli agiti di quest'ultimo alla posizione del ricorrente; - vizio di motivazione in relazione alla misura della pena e alla mancata concessione delle generiche, considerata l'assoluta marginalità del contributo garantito dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché prospetta doglianze se non aspecifiche (in quanto dirette a contrastare solo in minima parte il materiale probatorio emarginato in sentenza a supporto della ritenuta disponibilità) comunque addotte in termini non consentiti, perché estranee alla effettiva indicazione di veri e propri vizi logici dell'argomentare speso dalla Corte del merito a conferma della sentenza appellata.

2. La difesa contesta in primo luogo l'avvenuta identificazione nel Bonanno del soggetto, ristretto ai domiciliari, per conto del quale il cugino [OSCURATO:PERSONA] si muoveva intrattenendo rapporti di stabile e costante approvvigionamento con gli Arena; rapporti grazie ai quali il gruppo facente capo a questi ultimi riusciva a collocare con sistematicità sulla piazza di riferimento la sostanza stupefacente a sua volta reperita da fornitori calabresi. 2.1.La censura spesa sul punto, oltre che generic:a (perchè atomizza indebitamente il portato complessivo delle emergenze probatorie valorizzate in sentenza), è tuttavia apertamente neutralizzata dalla puntualità dell'argomentare svolto in sentenza (si vedano le pagine da 33 a 40), laddove viene messo in luce l'inequivoco portato delle intercettazioni dell'il e del 12 febbraio del 2016, relative ai colloqui occorsi tra Cannavò e gli Arena, Michele e Francesco.

Ne emerge, secondo una lettura logica che non merita censura alcuna, l'immediato coinvolgimento dell'odierno imputato nelle attività di approvvigionamento realizzate cori la collaborazione materiale del Cannavj, grazie all'insieme di elementi individualizzanti in tal senso ricavabili dal tenore dei detti colloqui (il nome di battesimo coincidente; il riferimento allo stato di restrizione domiciliare che all'epoca connotava l'odierno ricorrente; il rapporto di parentela con il Carbone, più volte evocato nel corso di quei colloqui, nel definire soggettivamente l'interlocutore effettivo dei rapporti negoziali illeciti con gli Arena materialmente gestiti dal primo).

Tenore probatorio che del resto risulta vieppiù confortato, sul piano logico, dagli esiti del servizio di osservazione della polizia giudiziaria dell'Il febbraio 2016 (riportati in sentenza a pagina 38), siccome a loro volta letti alla luce delle intercettazioni del 3 febbraio e dello stesso 11 febbraio (che hanno permesso ai giudici del merito di confermare che l'[OSCURATO:PERSONA] ebbe a recarsi proprio nel complesso dove il ricorrente si trovava ristretto ai domiciliari, malgrado i controlli operati nella zona e la preoccupazione legata al fatto che in quel frangente temporale l'Arena stesso risultava sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale).

Aspetti questi che il ricorso trascura di criticare con la dovuta specificità. 2.2.Del resto, l'intero portato del ricorso, anche laddove mette in discussione gli estremi, pure soggettivi, della partecipazione del ricorrente al consorzio criminale di cui al capo A) della rubrica, appare connotato da una marcata aspecificità e da una solo apparente prospettazione di vizi logici del ritenere dei giudici del merito.

La difesa, infatti, contesta il portato delle intercetl:azioni limitandosi a contrastare il tenore di una limitatissima porzione del dato valorizzato in sentenza, evocato solo in via esemplificativa e peraltro messo in discussione rivendicando chiavi di lettura alternative, di per se stesse non necessariamente indicative della iliogicità delle valutazioni probatorie privilegiate dalla Corte del merito.

Per contro, le emergenze trascurate dall'impugnazione, puntualmente messe in evidenza dalla Corte del merito, descrivono appieno il ruolo di intermediario svolto nell'interesse del Bonanno dal Cannavo nel concordare e portare ad esecuzione gli approvvigionamenti di stupefacente garantiti dal gruppo facente capo agli Arena, in termini costanti e continuativi lungo l'arco temporale preso in considerazione dalla contestazione in esame; l'essenzialità di tali forniture per il gruppo, che entrava •in fibrillazione in caso di ritardo nei pagamenti da parte del Bonanno, dando conto anche della piena consapevolezza del contesto associativo nel quale si incanalava il citato rapporto continuativo di fornitura ( pag. 38); i costanti e diretti rapporti tra gli Arena e il Bonanno, con i primi che, come già detto, non disdegnavano di recarsi direttamente a casa di quest'ultimo malgrado i rischi che tanto comportava alla luce dello stato di restrizione dell'odierno ricorrente .

Da qui la evidente infondatezza non solo delle censure dirette a contrastare la responsabilità per i singoli fatti di acquisto ( descritti al capo E) ma anche la partecipazione all'associazione di cui al Capo A), resa inequivoca, anche sul versante soggettivo da diversi elementi valorizzati in sentenza (in particolare, è decisivo il riferimento sia alla partecipazione del Cannavo, per conto del Bonanno, alle riunioni del gruppo, sia alle già citate fibrillazioni che il gruppo pativa in conseguenza del ritardo nei pagamenti). 3.Una sorte non diversa, infine, meritano le censure prospettate in relazione al trattamento sanzionatorio.Le doglianze sono all'evidenza eccentriche rispetto ai motivi prospettabili in sede di legittimità in questa sede, perché, senza emarginare effettivi vuoti motivazionali o fratture logiche nell'argomentare speso sul punto, si risolvono in una inammissibile sollecitazione rivolta alla Corte, diretta a favorire una non consentita rivisitazione di merito della sanzione irrogata.

Il tutto facendo leva, peraltro, su elementi in fatto palesemente smentiti dal tenore della decisione gravata (l'asserita marginalità del ruolo assunto dal ricorrente sia nella realizzazione dei reati fine che nel contribuire all'azione associativa, smentita dalla centralità della posizone del ricorrente anche nell'ottica dell'utile prosec:uzione dell'azione associativa), trascurando di segnalare aspetti di matrice positiva, pretermessi dai giudici del merito, utili ad una decisione di segno opposto quanto al mancato riconoscimento delle attenuatiti atipiche.

3. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. nella misura definita dal dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 dicembre 1982 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 26 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persòna del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del, ricorso; letta la memoria della difesa, trasmessa via "pec" il 29 aprile 2022, con la quale sono state ribadite le conclusioni prospettate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 ottobre 2019 all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, appellata tra gli altri, anche da [OSCURATO:PERSONA], ferma la ritenutà responsabilità del Bonanno per la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico descritta al capo A) della rubrica nonchè per più fatti sanzionati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 indicati al capo E), ha modificato la decisione appellata solo in punto di pena, avendo escluso la recidiva contestata e ritenuta in primo grado. 2.11 Bonanno in particolare, secondo la conforme valutazione resa di giudici del merito, seppur ristretto ai domiciliari, grazie alla materiale collaborazione garantita dal cugino [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato un interlocutore continuativo e privilegiato nella commercializzazione, collocazione e distribuzione sulla piazza di riferimento dei consistenti quantitativi di hashish acquisiti, da fornitori calabresi, da parte dell'associazione descritta al capo A), facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e al padre [OSCURATO:PERSONA]. 3. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta: -il travisamento del materiale probatorio quanto alla puntuale identificazione nel Bonanno del soggetto che si approvvigionava in modo costante e continuativo dal gruppo associativo in contestazione grazie alla collaborazione con il cugino [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un materiale probatorio assolutamente inconsistente, attesa l'assenza di contatti diretti tra il ricorrente e gli altri sodali vieppiù confermata dallo stato di restrizione domiciliare che caratterizzava l'imputato all'epoca dei fatti; -l'inconsistenza del dato offerto dai colloqui intercettati, come reso evidente dal tenore dei colloqui captati indicativamente evocati dal ric:orso (quello del 10 marzo 2016, delle ore 10,21, tra Arena e Cannavò e quelle relative all'il febbraio del 2016 in relazione ad un asserito incontro avvenuto con l'Arena a casa del Bonanno), non riscontrati da ulteriori elementi a conforto; - l'assenza degli elementi utili a riscontrare nella specie la presenza di un accordo stabile e duraturo tra il ricorrente e gli altri presunti associati e la mancata indicazione di un effettivo contributo assicurato alla consorteria criminale e comunque la consapevolezza da parte del Bonanno di aderire all'azione associativa, non ricavabile unicamente dalla frequenza e dalla intensità degli acquisti, non potendosi giungere alle conclusioni privilegiate in sentenza valorizzando il contegno del [OSCURATO:PERSONA] in assenza di elementi in grado di raccordare gli agiti di quest'ultimo alla posizione del ricorrente; - vizio di motivazione in relazione alla misura della pena e alla mancata concessione delle generiche, considerata l'assoluta marginalità del contributo garantito dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché prospetta doglianze se non aspecifiche (in quanto dirette a contrastare solo in minima parte il materiale probatorio emarginato in sentenza a supporto della ritenuta disponibilità) comunque addotte in termini non consentiti, perché estranee alla effettiva indicazione di veri e propri vizi logici dell'argomentare speso dalla Corte del merito a conferma della sentenza appellata. 2. La difesa contesta in primo luogo l'avvenuta identificazione nel Bonanno del soggetto, ristretto ai domiciliari, per conto del quale il cugino [OSCURATO:PERSONA] si muoveva intrattenendo rapporti di stabile e costante approvvigionamento con gli Arena; rapporti grazie ai quali il gruppo facente capo a questi ultimi riusciva a collocare con sistematicità sulla piazza di riferimento la sostanza stupefacente a sua volta reperita da fornitori calabresi. 2.1.La censura spesa sul punto, oltre che generic:a (perchè atomizza indebitamente il portato complessivo delle emergenze probatorie valorizzate in sentenza), è tuttavia apertamente neutralizzata dalla puntualità dell'argomentare svolto in sentenza (si vedano le pagine da 33 a 40), laddove viene messo in luce l'inequivoco portato delle intercettazioni dell'il e del 12 febbraio del 2016, relative ai colloqui occorsi tra Cannavò e gli Arena, Michele e Francesco. Ne emerge, secondo una lettura logica che non merita censura alcuna, l'immediato coinvolgimento dell'odierno imputato nelle attività di approvvigionamento realizzate cori la collaborazione materiale del Cannavj, grazie all'insieme di elementi individualizzanti in tal senso ricavabili dal tenore dei detti colloqui (il nome di battesimo coincidente; il riferimento allo stato di restrizione domiciliare che all'epoca connotava l'odierno ricorrente; il rapporto di parentela con il Carbone, più volte evocato nel corso di quei colloqui, nel definire soggettivamente l'interlocutore effettivo dei rapporti negoziali illeciti con gli Arena materialmente gestiti dal primo). Tenore probatorio che del resto risulta vieppiù confortato, sul piano logico, dagli esiti del servizio di osservazione della polizia giudiziaria dell'Il febbraio 2016 (riportati in sentenza a pagina 38), siccome a loro volta letti alla luce delle intercettazioni del 3 febbraio e dello stesso 11 febbraio (che hanno permesso ai giudici del merito di confermare che l'[OSCURATO:PERSONA] ebbe a recarsi proprio nel complesso dove il ricorrente si trovava ristretto ai domiciliari, malgrado i controlli operati nella zona e la preoccupazione legata al fatto che in quel frangente temporale l'Arena stesso risultava sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale). Aspetti questi che il ricorso trascura di criticare con la dovuta specificità. 2.2.Del resto, l'intero portato del ricorso, anche laddove mette in discussione gli estremi, pure soggettivi, della partecipazione del ricorrente al consorzio criminale di cui al capo A) della rubrica, appare connotato da una marcata aspecificità e da una solo apparente prospettazione di vizi logici del ritenere dei giudici del merito. La difesa, infatti, contesta il portato delle intercetl:azioni limitandosi a contrastare il tenore di una limitatissima porzione del dato valorizzato in sentenza, evocato solo in via esemplificativa e peraltro messo in discussione rivendicando chiavi di lettura alternative, di per se stesse non necessariamente indicative della iliogicità delle valutazioni probatorie privilegiate dalla Corte del merito. Per contro, le emergenze trascurate dall'impugnazione, puntualmente messe in evidenza dalla Corte del merito, descrivono appieno il ruolo di intermediario svolto nell'interesse del Bonanno dal Cannavo nel concordare e portare ad esecuzione gli approvvigionamenti di stupefacente garantiti dal gruppo facente capo agli Arena, in termini costanti e continuativi lungo l'arco temporale preso in considerazione dalla contestazione in esame; l'essenzialità di tali forniture per il gruppo, che entrava •in fibrillazione in caso di ritardo nei pagamenti da parte del Bonanno, dando conto anche della piena consapevolezza del contesto associativo nel quale si incanalava il citato rapporto continuativo di fornitura ( pag. 38); i costanti e diretti rapporti tra gli Arena e il Bonanno, con i primi che, come già detto, non disdegnavano di recarsi direttamente a casa di quest'ultimo malgrado i rischi che tanto comportava alla luce dello stato di restrizione dell'odierno ricorrente . Da qui la evidente infondatezza non solo delle censure dirette a contrastare la responsabilità per i singoli fatti di acquisto ( descritti al capo E) ma anche la partecipazione all'associazione di cui al Capo A), resa inequivoca, anche sul versante soggettivo da diversi elementi valorizzati in sentenza (in particolare, è decisivo il riferimento sia alla partecipazione del Cannavo, per conto del Bonanno, alle riunioni del gruppo, sia alle già citate fibrillazioni che il gruppo pativa in conseguenza del ritardo nei pagamenti). 3.Una sorte non diversa, infine, meritano le censure prospettate in relazione al trattamento sanzionatorio.Le doglianze sono all'evidenza eccentriche rispetto ai motivi prospettabili in sede di legittimità in questa sede, perché, senza emarginare effettivi vuoti motivazionali o fratture logiche nell'argomentare speso sul punto, si risolvono in una inammissibile sollecitazione rivolta alla Corte, diretta a favorire una non consentita rivisitazione di merito della sanzione irrogata. Il tutto facendo leva, peraltro, su elementi in fatto palesemente smentiti dal tenore della decisione gravata (l'asserita marginalità del ruolo assunto dal ricorrente sia nella realizzazione dei reati fine che nel contribuire all'azione associativa, smentita dalla centralità della posizone del ricorrente anche nell'ottica dell'utile prosec:uzione dell'azione associativa), trascurando di segnalare aspetti di matrice positiva, pretermessi dai giudici del merito, utili ad una decisione di segno opposto quanto al mancato riconoscimento delle attenuatiti atipiche. 3. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. nella misura definita dal dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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