CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 34624/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4780-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 14057/2019 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4780/2020 Numero sezionale 9525/2021 Con sentenza n. 21541/2018 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 34624/2021Data pubblicazione 16/11/2021 accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la via di Portonaccio, in Roma. Con la sentenza impugnata, n. 14057/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello principale, proposto dal Mainella in relazione alla statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di prime cure, accogliendo invece l’impugnazione incidentale proposta dalla parte soccombente. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio, compensando le spese. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti rilevanti per il giudizio, consistenti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4780/2020 in particolare nella documentazione allegata agli atti del giudizio di Numero sezionale 9525/2021Numero di raccolta generale 34624/2021 merito, proveniente da [OSCURATO:PERSONA], che dimostrava la necessità Data pubblicazione 16/11/2021 di un intervento sulla segnaletica esistente in via di Portonaccio e la sua esecuzione nella notte tra l’11 ed il 12 luglio. Da tale circostanza il ricorrente vorrebbe far discendere la conferma dell’inadeguatezza della segnaletica alla data della contravvenzione, che era stata elevata in relazione ad un transito avvenuto il 2.7.2017. La censura è inammissibile, posto che il ricorrente non specifica il contenuto della nota del 18.7.2017 richiamata a pag. 5 del ricorso; l’esecuzione di un intervento di adeguamento sulla segnaletica, del resto, conferma che la stessa era esistente, con conseguente applicazione del principio –richiamato anche dalla sentenza impugnata: cfr. pag. 4– per cui qualora sia dedotta l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584). Poiché nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non sia stata raggiunta, e sia invece stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, la censura si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4780/2020 Numero sezionale 9525/2021 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da Numero di raccolta generale 34624/2021 dispositivo, seguono la soccombenza. Data pubblicazione 16/11/2021 Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 900, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C