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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28442/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 35-ter Ord. pen., detenuto in espiazione della pena presso la Casa di reclusione di Saluzzo.

Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv.

L. Cianferoni, (violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 35-ter Ord. pen.) devolve censura manifestamente infondata, perché fondata su enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Rilevato, infatti, che il Magistrato ha rilevato l'assenza, da parte dell'interessato, nel reclamo formulato, di ogni indicazione del fatto posto a base della domanda, essendosi limitato a indicare gli istituti penitenziari ove era stato ristretto, ma senza specificare, in alcun modo, le condizioni detentive che, in ipotesi, potessero giustificare la domanda risarcitoria.

Considerato, invero, che l'indirizzo richiamato dal Magistrato di sorveglianza è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento reiettivo della domanda ex art. 35-ter Ord. pen., è sufficiente l' indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena, ma anche delle specifiche condizioni detentive, in relazione alle quali l'interessato deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell'art. 3 CEDU (tra le altre, Sez. 1, n. 40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246), sicché è manifestamente inammissibile (e come tale può essere dichiarata de plano dal Magistrato di sorveglianza) la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 35-ter e 69, comma 6, Ord. pen., come quella in esame, con la quale l'interessato si limiti a chiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 35-ter Ord. pen., detenuto in espiazione della pena presso la Casa di reclusione di Saluzzo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. L. Cianferoni, (violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 35-ter Ord. pen.) devolve censura manifestamente infondata, perché fondata su enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato, infatti, che il Magistrato ha rilevato l'assenza, da parte dell'interessato, nel reclamo formulato, di ogni indicazione del fatto posto a base della domanda, essendosi limitato a indicare gli istituti penitenziari ove era stato ristretto, ma senza specificare, in alcun modo, le condizioni detentive che, in ipotesi, potessero giustificare la domanda risarcitoria. Considerato, invero, che l'indirizzo richiamato dal Magistrato di sorveglianza è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento reiettivo della domanda ex art. 35-ter Ord. pen., è sufficiente l' indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena, ma anche delle specifiche condizioni detentive, in relazione alle quali l'interessato deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell'art. 3 CEDU (tra le altre, Sez. 1, n. 40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246), sicché è manifestamente inammissibile (e come tale può essere dichiarata de plano dal Magistrato di sorveglianza) la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 35-ter e 69, comma 6, Ord. pen., come quella in esame, con la quale l'interessato si limiti a chiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore
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