CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07975/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per due episodi di furto in abitazione, consumato e tentato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché prospetta deduzioni in fatto, intrinsecamente indeterminate e prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a fondamento della condanna; Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, si esaurisce in mere asserzioni, sganciate da elementi concreti che neppure considerano come la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il