CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43891/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro applicava al ricorrente, accusato dei reati di rapina aggravata e violazione di domicilio la pena concordata di anni sei, mesi due di reclusione ed euro 3000 di multa, partendo da una pena base, calcolata in relazione al più grave reato di rapina (consumata il 22 dicembre 2018), di anni sette di reclusione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: sarebbe stato violato il principio di irretroattività della legge sfavorevole in quanto per la rapina aggravata sarebbe stata applicata una pena superiore al minimo edittale previsto dalla legge applicabile in relazione al tempus commissi delicti (sette anni, invece che sei), sicché la pena sarebbe "illegale" 3.11 ricorso è inammissibile in quanto propone un motivo manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto la pena, veniva consapevolmente quantificata in un valore non prossimo al valore edittale tenuto conto della legge applicabile ratione temporis e della gravità della condotta, come esplicitato dalla sentenza di primo grado (pag. 4 della sentenza del Tribunale): dunque è errato il presupposto posto a fondamento della doglianza, in quanto la pena base non veniva affatto quantificata nel minimo, ma veniva consapevolmente determinata in anni sette, valore comunque compreso entro la forbice edittale. La pena non è dunque illegale dato che risulta discrezionalmente determinata entro i limiti fissati dalla legge applicabile in relazione al tempus commissi delicti. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma