CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 00261/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1900/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32045/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto consistito nell’essersi impossessato di uno zaino sottratto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 261/2026 Roma, lì, 05/01/2026 a un turista in data 14 agosto 2015; reato aggravato dalla destrezza e dal fatto commesso sul bagaglio di viaggiatori all’interno di una stazione ferroviaria. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. A fondamento del motivo si sostiene che i giudici di merito hanno valorizzato la “mossa repentina”. Tale connotazione però, secondo i dettami della sentenza delle Sezioni Unite n. 34090 del 12 luglio 2017, non è sufficiente a caratterizzare la destrezza che richiede un particolare ingegno, l’astuzia, la scaltrezza dimostrata dall’imputato nell’impossessarsi del bene, e che non può configurarsi quando, come nella specie, l’agente si sia limitato ad approfittarsi della distrazione del detentore. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria scritta; il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria a sostegno del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. I giudici di merito hanno ricostruito il fatto come segue: l’imputato “dopo aver notato una famiglia di turisti asiatici seduti su una panchina con numerosi bagagli al seguito, si sedeva sulla stessa vicino uno dei figli piccoli e appena i genitori si allontanavano per consultare il tabellone degli orari dei treni, si impossessava con una mossa repentina di uno zaino verde posto a terra vicino ai bagagli e tentava di allontanarsi. La fuga veniva impedita dagli agenti che intervenivano, bloccandolo, e restituendo immediatamente lo zaino agli aventi diritto” (cfr. pag. 1 sentenza impugnata). La Corte di appello ravvisa l’aggravante della destrezza nella circostanza che l’imputato ha «portato a compimento l’azione con una manovra scaltra, caratterizzata da una mossa fulminea con la quale ha afferrato la borsa con gesto dotato di una non comune rapidità, scappando poi a piedi con lo stesso zaino sottratto” (cfr. pagg. 1 e 2). 2.1. La decisione non è rispondente ai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, dalla pronuncia delle Sezioni Unite Quarticelli (n. 34090 del 27/04/2017) così massimata: «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Rv. 270088). Calando questi principi nel caso in esame si ottiene che l’aggravante della destrezza non è integrata. Difatti, in base alla stessa ricostruzione del fatto offerta dai giudici di merito, risulta che l'imputato si è impossessato del bene approfittando della disattenzione delle persone offese, allontanatesi dai bagagli per controllare il tabellone degli orari. 2.2. La condizione di maggiore vulnerabilità connaturata al soggetto che intraprende un viaggio è "coperta" dall'altra circostanza aggravante ─ nella specie riconosciuta dai giudici di merito (e non contestata con il ricorso) ─ di cui all'art. 625 comma primo n. 6 cod. pen., che prevede un aggravamento di pena quando il furto sia «commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande» Come osservano le Sezioni Unite Quarticelli, l'art. 625 comma primo n. 6 cod. pen.«prende in considerazione la particolare condizione del soggetto passivo quando si sposti dalla dimora o residenza abituale verso altra località e debba affrontare la difficoltà di portare con sé degli oggetti, a servizio delle proprie necessità, comodità o utilità personali, anche inerenti all'attività lavorativa o alle finalità del viaggio, costituenti il bagaglio che ha l'esigenza di trasportare mediante un qualsiasi mezzo di locomozione in luoghi ove si concentra una moltitudine di altre persone. […] Con l'assegnazione al delitto commesso in danno di viaggiatori di un autonomo rilievo quale elemento accidentale il legislatore ha inteso valorizzare i contesti concreti che nella realtà degli accadimenti quotidiani facilitano la distrazione del detentore, perché concentrato sulle implicazioni del viaggio, e l'asportazione dei suoi beni ad opera di chi, senza avere provocato la condizione di attenuata difesa del patrimonio, volga quello stato di fatto a proprio vantaggio per appropriarsi del bagaglio». 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’aggravante della destrezza che va esclusa; occorre, di conseguenza, rinviare alla Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Alla data odierna non è maturato il termine di prescrizione, tenuto conto che: - si procede per il reato di furto monoaggravato ed è stata riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale; sussistono pertanto due circostanze aggravanti ad effetto speciale; - per stabilire il termine ordinario di prescrizione, occorre tenere conto del criterio di contemperamento di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen.; - circostanza più grave è quella di cui all’art. 625 comma primo n. 6 cod. pen. che determina un aumento di pena, nel massimo, pari ad anni sei di reclusione corrispondente al doppio di quella prevista per il reato base; quindi su tale pena va poi applicato l’aumento di un terzo per l’aggravante (“meno grave”) della recidiva (cfr. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 – 01); si ottiene che il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni otto; - la prescrizione massima è pari ad anni dodici, corrispondenti ad anni otto, aumentati della metà per l’ulteriore effetto della recidiva ai sensi dell’art. 161 cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 – 01); - discende che il termine massimo di prescrizione, decorrente dalla data del commesso reato (14 agosto 2015) spirerebbe il 15 agosto 2027. Con la presente pronuncia scende il giudicato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., sulla affermazione di responsabilità, e pertanto si arresta anche il decorso del termine prescrizionale (cfr. per tutte Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 – 01). La sentenza non contiene riferimenti a elementi che consentano l’identificazione dei minorenni figli delle persone offese (anch’esse indicate genericamente e non individuate attraverso le loro generalità) e pertanto, in difetto delle condizioni di legge, si ritiene di non dover disporre l’oscuramento dati. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della destrezza che esclude e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]