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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 17229/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] f-/-\1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 novembre 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, sull'accordo delle parti, condannava il ricorrente per i reati a lui ascritti alla pena concordata di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a un unico motivo, qui di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con cui deduce la mancanza di motivazione in ordine all'adeguatezza degli aumenti di pena a titolo di continuazione interna come concordati dalle parti.

3. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, — è inammissibile.

4. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e la censura è, dunque, inammissibile.

5. All'inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non consente di ravvisare assenza di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 30 gennaio 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] f-/-\1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, sull'accordo delle parti, condannava il ricorrente per i reati a lui ascritti alla pena concordata di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a un unico motivo, qui di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con cui deduce la mancanza di motivazione in ordine all'adeguatezza degli aumenti di pena a titolo di continuazione interna come concordati dalle parti. 3. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, — è inammissibile. 4. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e la censura è, dunque, inammissibile. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non consente di ravvisare assenza di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 30 gennaio 2025 Il Consigliere e
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