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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2014

Cassazione n. 20689/2023

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NZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 28460 / 20 1 4 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegataal ricorso , da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA]. 18; -controricorrente - Ric. n. 28460/2014sez.

T –ud. 12- 5 - 202 3 est.

Napolitano A. e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t. , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza n. 2275 / 29 / 201 4 della C.T.

R . d el Lazio - Roma, depositata in data 9/4/2014; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 12 maggio 202 3 ; Rilevato che Con cartella di pagamento n. 09720100097451437000 notificata a mezzo del servizio postale il 26 aprile 2010, Equitalia (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) comunicò all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la ricorrente” o “la co ntribuente” ) l’avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di un debito Irap relativo all’anno 2006 pari ad euro 41.147,10 oltre ad aggi per euro 17.013,50.

Proposto ricorso da parte della contribuente, la C.T.P. di Roma lo accolse, in quanto l’agente della riscossione aveva notificato direttamente la cartella di pagamento avvalendosi del servizio postale.

L’Agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate proposero rispettivamente appello principale ed appello incidentale, ai quali resistette la contribuente, che, oltre ad insistere sui motivi di impugnazione dedotti in primo grado, eccepì l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione, tra l’altro, per non essere stato depositato l’originale dell’appello entro il termine di giorni trenta dalla sua notificazione.

La C.T.R. accolse gli appelli, rigettando le censure della società.

Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di seimotivi.Ric. n. 28460/2014sez.

T –ud. 12- 5 - 202 3 est.

Napolitano A. Resiste con controricorso l’agente della riscossione.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene , preliminarmente, che sia necessario ac quisire il fascicolo di merito in relazione al terzo motivo, con il quale la contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c. (cfr. Cass., sez.

T, n. 31879/2022), sul presupposto dell’omesso deposito dell’originale dell’appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Ne consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo di merito presso la C.G.T. del Lazio.

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione del fascicolo di merito dalla C.G.T. del Lazio, sede di Roma.

Rinvia la causa a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 28460 / 20 1 4 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegataal ricorso , da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA]. 18; -controricorrente - Ric. n. 28460/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t. , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza n. 2275 / 29 / 201 4 della C.T. R . d el Lazio - Roma, depositata in data 9/4/2014; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 12 maggio 202 3 ; Rilevato che Con cartella di pagamento n. 09720100097451437000 notificata a mezzo del servizio postale il 26 aprile 2010, Equitalia (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) comunicò all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la ricorrente” o “la co ntribuente” ) l’avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di un debito Irap relativo all’anno 2006 pari ad euro 41.147,10 oltre ad aggi per euro 17.013,50. Proposto ricorso da parte della contribuente, la C.T.P. di Roma lo accolse, in quanto l’agente della riscossione aveva notificato direttamente la cartella di pagamento avvalendosi del servizio postale. L’Agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate proposero rispettivamente appello principale ed appello incidentale, ai quali resistette la contribuente, che, oltre ad insistere sui motivi di impugnazione dedotti in primo grado, eccepì l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione, tra l’altro, per non essere stato depositato l’originale dell’appello entro il termine di giorni trenta dalla sua notificazione. La C.T.R. accolse gli appelli, rigettando le censure della società. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di seimotivi.Ric. n. 28460/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. Resiste con controricorso l’agente della riscossione. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene , preliminarmente, che sia necessario ac quisire il fascicolo di merito in relazione al terzo motivo, con il quale la contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c. (cfr. Cass., sez. T, n. 31879/2022), sul presupposto dell’omesso deposito dell’originale dell’appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. Ne consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo di merito presso la C.G.T. del Lazio. P.Q.M. Dispone l’acquisizione del fascicolo di merito dalla C.G.T. del Lazio, sede di Roma. Rinvia la causa a nuovo ru
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