CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 12/12/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un mezzo provento di furto, ritenuto il fatto contestato di particolare tenuità ex art. 648, comma secondo, cod. pen.2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore d' ufficio deducendo due motivi: a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 648 cod. pen. Assume che nella specie i giudici di merito avevano fatto discendere la responsabilità dell'imputato dal mero fatto che egli si trovasse a bordo del mezzo risultato rubato quale passeggero facendo riferimento alla sussistenza di un possesso congiunto del mezzo senza distinguere la posizione del trasportato che rispetto al conducente poteva non essere a conoscenza della provenienza illecita del bene. Richiama a sostegno della propria tesi i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità; b. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 420 bis e quater cod. proc. pen.). Lamenta che, nel caso in esame, mancava la prova certa della conoscenza del processo da parte dell'imputato dichiarato assente in difetto dei presupposti di legge. 3. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate. 3.1. L'imputato, terzo trasportato a bordo di un furgone di provenienza furtiva, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Milano ritenuto accertata la sua penale responsabilità in assenza di elementi probatori certi e in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, omettendo di considerare il profilo del dolo. La censura difensiva è fondata. La sentenza impugnata fonda, infatti, il giudizio di responsabilità sulla circostanza che l'imputato era consapevole che "il furgone aveva il sistema di avviamento manomesso pendendo i fili attraverso i quali, in mancanza di chiave, poteva essere messo in moto", e che lo stesso non aveva fornito alcun chiarimento circa la sua condotta. Tuttavia va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso. (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante ed altri, Rv. 258582; n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli e altri, Rv. 250689). E' pacifico, invero, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richieda il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto sicchè ai fini dell'affermazione di responsabilità detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale trasportato (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011 - Mbaye, Rv. 249863), dovendosi dar conto dei profili partecipativi alla già intervenuta consumazione del delitto. Si è ancora precisato che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto : in applicazione del principiotquesta Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profili partecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto-Sez. 2, Sent. n. 22959 del 29/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270292). In simili ipotesi non può, del resto, richiamarsi nell' ottica accusatoria - come nella sentenza impugnata - il consolidato principio che in tema di dolo ritiene integrata la prova dell'elemento psicologico in assenza di attendibile giustificazione circa la provenienza della res, giacchè tale principio presuppone come acclarato il materiale del possesso del bene, nella specie contestato; per altro verso, anche la - in ipotesi - acquisita consapevolezza della illiceità della disponibilità del mezzo da parte del suo conducente resta priva di rilievo, non essendo il terzo trasportato titolare di una posizione di garanzia dalla quale possa scaturire un obbligo di denunzia. Assorbiti i residui rilievi deve, dunque, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto, non essendo emersi ulteriori elementi a carico e non essendo necessari ulteriori accertamenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il reato. Sentenza a motivazione semplificata. Così decis