CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 28041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/02/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2023 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in accoglimento del proposto appello del Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Innocenti, indagata per il reato di cui all'art. 349, comma 1 e 2, cod. pen., della misura cautelare del divieto di dimora nella via Acquaviva d'Isernia, in Roma. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione in relazione alla dedotta manifesta illogicità e carenza motivazionale. 2.1. In particolare, la prognosi di reiterazione nel reato doveva ritenersi ormai priva di attualità, in ragione della chiusura delle opere murarie da parte della Polizia municipale, in ossequio al ripristino del sequestro da parte del Pubblico ministero. Vi era stata quindi definitiva perdita del possesso del suindicato immobile da parte dell'indagata, in virtù del ripristino del sequestro con nuova apposizione dei sigilli. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al motivo di censura azionato, è anzitutto nozione generale che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Ciò posto, il provvedimento impugnato - non contestate specificamente le reiterate violazioni di cui all'art. 349 cit. da parte dell'odierna ricorrente, già nominata custode dell'immobile sequestrato - ha inteso applicare la contestata misura cautelare all'evidente fine di impedire la ricaduta nel delitto, a nulla essendo approdate le ripetute iniziative tese a preservare l'integrità dei sigilli ancora una volta apposti al fabbricato. In proposito invero l'odierna ricorrente, del tutto insensibile ai provvedimenti dell'autorità, risulta essere stata addirittura in grado di ultimare nel tempo il fabbricato, oggetto di sequestro e di acquisizione al patrimonio del Comune di Roma, pubbliche iniziative all'evidenza sgradite alla ricorrente, e ininfluenti in relazione alle determinazioni personali via via illecitamente assunte. Il pericolo di reiterazione è oggettivamente documentale. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare la complessiva inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 02