CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19083/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisefftite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] P4 c- (0.11142.) ., uttto-i+-chferrrstrre Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (al medesimo è contestato di avere incaricato [OSCURATO:PERSONA] ed un soggetto allo stato ignoto, con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale i suddetti esplodevano quattro colpi di arma da fuoco, che attingevano quest'ultimo all'emitorace sinistro, nonché all'avambraccio destro, mettendone in pericolo la vita). 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per la mancata trasmissione delle conversazioni telematiche su cui si fonda la misura. Osserva il difensore di avere eccepito come in atti, già al momento della valutazione del G.i.p., mancasse il DVD contenente le chat su cui si fonda la misura cautelare, rilevando, altresì la perdita di efficacia di detta misura per mancato inoltro di tale documentazione. Lamenta che, a fronte di tale rilievo difensivo, il Tribunale del riesame ha fatto riferimento ad una mail contenente le conversazioni, trascurando che non è stata depositata alcuna missiva telematica che ricomprenda tutte le conversazioni. 2.2 Con il secondo e il terzo motivo di ricorso vengono denunciati assenza e/o vizio di motivazione sulla dedotta questione dell'inesistenza delle pretese intercettazioni [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 2020, nonché violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, per la mancata trasmissione delle stesse. Si rileva che la difesa aveva osservato come il G.i.p., affrontando la questione del mandato omicidiario, avesse fatto riferimento alle suddette intercettazioni, di cui non vi è traccia nel fascicolo, che comunque non sarebbero state trasmesse al Tribunale del riesame, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi del combinato disposto normativo summenzionato.2.3. Con il quarto motivo di impugnazione vengono rilevati violazione degli artt. 191 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 Cedu e vizio di motivazione in relazione all'utilizzo delle comunicazioni [OSCURATO:PERSONA]. La difesa osserva che la gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si fonda quasi esclusivamente sul contenuto di chat intervenute attraverso il sistema di messaggistica [OSCURATO:PERSONA]. Rileva di avere evidenziato con il riesame proposto che, qualificando dette chat, al pari del Giudice della misura, come mera prova documentale, si finisce per mettere a disposizione delle difese e quindi della valutazione del Tribunale del riesame solo gli esiti dell'attività probatoria svolta all'estero ovvero la parte terminale del processo di acquisizione della documentazione, in assenza di elementi idonei a verificare la fase di formazione di tali esiti, passata attraverso l'acquisizione prima e 'la decifratura poi del contenuto della messaggistica acquisita in forma criptata, e, quindi, la legittimità delle risultanze assunte. Aggiunge di avere, inoltre, rilevato che: - non valeva a colmare tali lacune il fatto che la consegna di tale materiale fosse passata attraverso [OSCURATO:PERSONA] di Indagine (0EI), non potendo tale procedura sostituirsi al controllo dell'autorità giudiziaria sulla legittimità del processo di formazione della prova; - a sostegno dell'utilizzabilità non può soccorrere il principio del "mutuo riconoscimento"; - sarebbe stata necessaria, ai fini della legittima utilizzazione di una prova straniera quale quella in esame, la messa a disposizione delle parti di tutto il compendio investigativo, invece mancata. Si duole il difensore che i Giudici del riesame: - abbiano nuovamente invocato la asserita natura di documenti dei messaggi scritti e vocali e dei file multimediali scambiati attraverso gli apparati cellulari utilizzatori del sistema [OSCURATO:PERSONA] ; - li abbiano ritenuti, in quanto trasmessi attraverso rogatorie dalle autorità giudiziarie straniere, assistiti da una presunzione di legittimità dell'attività svolta e utilizzabili, in quanto materiale istruttorio acquisito in piena autonomia e legittimamente, in assenza di evidenze di segno contrario, non allegate dalla difesa, dall'autorità giudiziaria francese. Lamenta che il fatto che la Procura non abbia messo a disposizione delle parti processuali gli scambi delle comunicazioni di polizia, che avevano preceduto l'acquisizione di detto materiale, ha impedito di fatto una valutazione sulla modalità di acquisizione del dato utilizzato. Osserva che dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 preleggi, 191 e 729 cod. proc. pen. si ricavano due postulati e precisamente che: - la prova non può essere in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; - poiché il diritto straniero è un fatto, spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, tanto più nel caso del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea. Rileva, ancora, il difensore che nel caso in esame lo scrutinio della compatibilità del processo di acquisizione del dato probatorio con l'inviolabile diritto di difesa, come anche l'onere probatorio individuato, sono completamente frustrati dal fatto della messa a disposizione del G.i.p. e del difensore da parte della Procura dei soli esiti dell'attività svolta all'estero e non anche del percorso di acquisizione di quei dati. Osserva la difesa che una recente pronuncia della Quarta sezione di questa Corte (ric. [OSCURATO:PERSONA]) ha precisato che la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione del dato probatorio all'estero, nella specie proprio scambi [OSCURATO:PERSONA], impedisce il controllo di legittimità del procedimento acquisitivo anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen., che stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e, quindi, non consente la piena esplicazione del diritto di difesa. Rileva, altresì, il difensore che la recente pronuncia della Prima sezione (ric. Molisso), che sembra andare in senso contrario, attiene a profili di censura distinti e non sovrapponibili al caso di specie. 2.4. Col quarto e il quinto motivo di ricorso vengono dedotti omessa motivazione in relazione alla eccepita carenza di prova del presupposto dell'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] per mano di Marzani e del successivo conferimento di incarico omicidiario da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. in relazione alla gravità indiziaria. Lamenta il difensore che il Tribunale del riesame (e ancor prima l'ordinanza genetica) non si pronuncia su tali circostanze basilari della vicenda, in relazione alle quali non vi sono intercettazioni in atti, venendo invero riportate in riferimento al periodo antecedente e contemporaneo al 20 ottobre 2020 (data del tentato omicidio) conversazioni relative agli altri indagati. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Risultano depositati motivi nuovi, nei quali, oltre a ritornare sulla mancata trasmissione del DVD contenente le conversazioni telematiche su cui si fonda la misura, si insiste su quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso e sulla sentenza di questa Corte, imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ci si duole della violazione del contraddittorio in relazione alle modalità di acquisizione del materiale probatorio trasmesso dall'autorità giudiziaria straniera. Si riportano, infine, due pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relative alla conservazione dei dati del traffico telefonico e la pronuncia del Tribunale distrettuale di Berlino del 19/10/2022, che rimette gli atti alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo per valutazione della liceità del modus procedendi dell'investigazione europea che ci occupa. La difesa conclude per l'accoglimento del ricorso proposto e il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. L'eccezione, già prospettata al Tribunale del riesame, è stata dallo stesso correttamente rigettata, sul rilievo che la mancata trasmissione del DVD, mero supporto delle conversazioni tramite chat poste a base della richiesta del Pm, non determini la nullità dell'ordinanza genetica, legittimamente fondata sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno di tale richiesta (come specificato a p. 3 le conversazioni vennero trasmesse attraverso una mail tra uffici giudiziari e investigativi transnazionali; la cui esistenza non viene negata dalla difesa, neppure in sede di conclusioni e di replica alla requisitoria della Procura generale, insistendosi sulla mancata ricezione in atti del supporto magnetico), né comporti la perdita di efficacia della misura cautelare. Tale omissione potrebbe, al più, incidere sul diritto di difesa, mentre non inficia l'attività di ricerca della prova ed il risultato probatorio, in sé considerati, ed integrare, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che richiede, tuttavia, che una qualche effettiva lesione di tale diritto possa dirsi realizzata. Nel caso in esame il difensore dell'indagato, come altresì evidenziato nell'attenta requisitoria della Procura generale, non ha indicato alcun pregiudizio conseguente all'omessa trasmissione del supporto, sicché la doglianza si incentra sul mero dato formale ed astratto della mancata trasmissione e dell'asserita erronea motivazione posta a suo fondamento, ma non evidenzia alcun elemento concreto che sia indicativo di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa tecnica e personale di [OSCURATO:PERSONA]. Non essendo stata, quindi, evidenziata alcuna specifica lesività, neppure può parlarsi di nullità. 1.2. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. Se è vero, per come risulta anche dal provvedimento impugnato, che l'indagato aveva lamentato la mancata trasmissione delle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 2020, relative al presunto mandato omicidiario, che sarebbero state citate nell'ordinanza genetica, è anche vero che il quadro indiziario esaminato nel provvedimento gravato e in particolare quello relativo al mandato omicidiario ascritto a [OSCURATO:PERSONA] si fonda su una serie di intercettazioni e messaggi dai quali emergono indizi gravi della sussistenza del reato e del ruolo partecipativo dell'indagato, che non fanno alcun riferimento alle captazioni di cui si lamenta la mancata trasmissione. La doglianza difensiva, incentrandosi sul mero dato formale della mancata motivazione sul punto e non evidenziando alcun elemento concreto indicativo di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, si rivela infondata. 1.3. Privo di pregio è, poi, il quarto motivo di impugnazione - anche nella più ampia articolazione di cui alla memoria difensiva - sulla inutilizzabilità delle chat relative alle comunicazioni intervenute utilizzando la rete [OSCURATO:PERSONA]. Chat, che costituirebbero una parte significativa del compendio indiziario a fondamento della misura in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.1. Al fine di inquadrare correttamente le questioni giuridiche poste all'attenzione del Collegio, non è superfluo evidenziare come i sistemi [OSCURATO:PERSONA] ed Encrochat siano piattaforme di comunicazione criptata che consentono lo scambio di comunicazioni utilizzando i cc.dd. criptofonini, ovverosia smartphone opportunamente modificati nel software (prevalentemente con il sistema Android o Blackberry) 5 5(1 con l'unico scopo di garantirne l'inviolabilità, poiché il relativo sistema operativo è caratterizzato da particolari requisiti di sicurezza che si possono riassumere nella cifratura dei dati trasmessi e di quelli memorizzati, nella possibilità per l'utilizzatore di cancellare, quasi in tempo reale e anche da remoto, l'intera memoria del telefono inserendo un cd. panic code, o nella possibilità di segnalare la presenza di sistemi di individuazione (cd. [OSCURATO:PERSONA]) o di tentativi di aggressione informatica da parte di agenti esterni. Tali sistemi di comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] non sono però basati sulla tecnologia Pin to Pin (tipo Blackberry, cioè su un sistema crittografico dove le chiavi di cifratura sono collocate in un server), bensì sul sistema end to end che prevede la cifratura delle conversazioni mediante l'utilizzo di chiavi depositate esclusivamente sui dispositivi che colloquiano, sicché, in questa modalità, neanche il gestore del servizio è in grado di conoscere le chiavi utilizzate e di conseguenza il contenuto delle comunicazioni. 1.3.2. Si apprende dal provvedimento impugnato, che fa riferimento alla documentazione in atti ( informativa finale della [OSCURATO:PERSONA] - Gruppo di Ostia in data 11 aprile 2022), che la messaggistica relativa ai profili di [OSCURATO:PERSONA] utilizzati dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] è stata richiesta dalla Procura di Roma all'Autorità giudiziaria francese con [OSCURATO:PERSONA] di Indagine (0EI), rispettivamente in data 14 maggio e 24 novembre 2021, e ricevuta in seguito a rogatorie emesse dalla Corte di appello di Parigi, rispettivamente in data 30 luglio 2021 e 27 gennaio 2022, contenuta in un DVD e in una email, che venivano prontamente trasmessi alla Polizia giudiziaria italiana per l'analisi dei dati in essi raccolti, già estratti dalla Polizia giudiziaria francese sotto il controllo della Autorità giudiziaria francese; e che il 13 gennaio 2022 veniva richiesto il nulla osta all'acquisizione delle chat dei profili dell'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA], il cui OEI era stato già acquisito. Il dato probatorio nel presente procedimento risulta, quindi, ottenuto in esecuzione di [OSCURATO:PERSONA] d'Indagine (0EI), cui facevano seguito rogatorie emesse dalla Corte di appello di Parigi con cui veniva disposta la trasmissione dei dati già estratti dalla Polizia giudiziaria francese. Posti a disposizione dell'Autorità giudiziaria italiana sono, pertanto, i dati relativi alle conversazioni e alle comunicazioni trasmesse mediante i criptofonini in uso ai coindagati, così come è altrettanto pacifico che i files oggetto di esame sono copia di quelli che sono stati trasmessi dall'Autorità giudiziaria francese già decriptati. L'operazione di decriptazione è stata eseguita dalla Polizia straniera mediante l'individuazione del necessario algoritmo di criptazione utilizzato dalla società proprietaria del sistema di cifratura [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.3. Riguardo alla questione della natura delle chat oggetto di doglianza è già stato condivisibilmente chiarito (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non mass.; Sez. 6 n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819 - 01) che occorre distinguere due diversi tipi di operazione che gli inquirenti possono effettuare nello svolgimento delle indagini, segnatamente: le operazioni di captazione e di registrazione del messaggio cifrato nel mentre lo stesso è in transito dall'apparecchio del mittente a quello del destinatario (che viaggia attraverso reti Internet messe a disposizione in ogni paese da gestori di servizi telematici e che, lungo tale 'tragitto' transita di regola da un server che non è necessariamente collocato nel paese o in uno dei paesi nei quali si trovano fisicamente i soggetti che stanno comunicando tra loro) e le diverse operazioni di decriptazione del contenuto del messaggio, necessarie per trasformare mere stringhe informatiche in dati comunicativi intellegibili. E' chiaro che solo alla prima delle due appena indicate tipologie di operazioni fa riferimento l'art. 266-bis cod. proc. pen., che estende l'applicabilità delle norme del codice di rito relative alle 'normali' intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra soggetti a distanza, alle intercettazioni di flussi di comunicazioni relativi a sistemi telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi telematici: flussi che non avvengono in via diretta tra apparecchi informatici, ma che sfruttano la trasmissione dei dati in via telematica, dunque via cavo o ponti radio, ovvero per mezzo di altra analoga strumentazione tecnica (nel senso della qualificazione come intercettazione ai sensi dell'art. 266-bis cod. proc. pen. dell'acquisizione dei contenuti di messaggistica in atto effettuata con sistema Blackberry, cfr. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949-01; Sez. 3, n. 47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990-01/02; Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Guarnera, Rv. 265615- 01) Laddove il messaggio telematico sia "in chiaro", cioè non criptato, la sua captazione e la sua registrazione ne rendono immediatamente intellegibile il contenuto e, perciò, direttamente utilizzabile a fini di prova il relativo risultato conoscitivo.Se, invece, il messaggio telematico, come è accaduto nel caso di specie, sia criptato, gli inquirenti ne possono valorizzare il contenuto a fini dimostrativi solo laddove abbiano la disponibilità dell'algoritmo che consente di decriptarne il tenore ovvero se tale 'chiave' venga altrimenti messa a disposizione degli investigatori dalla società che ne è proprietaria (e che la sfrutta dal punto di vista commerciale). Di tutto ciò dà atto una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998), che ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di chat su sistema [OSCURATO:PERSONA], acquisite mediante [OSCURATO:PERSONA] di Indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale. Di tale pronuncia si è ritenuto opportuno ripercorrere in questa sede molti dei passaggi argomentativi, considerata la sovrapponibilità dei rispettivi casi in esame. La stessa, invero, evidenzia come, in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni sia attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. 1.3.4. Ciò di cui si è dato sin qui conto consente di valutare le deduzioni difensive e impone di ritenerne l'infondatezza. Deve in primo luogo escludersi che l'attività di acquisizione e di decifrazione di tali dati comunicativi rientri nel novero delle attività d'intercettazione, poiché queste ultime postulano la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, di tal che non è applicabile la relativa disciplina processuale contenuta negli artt. 266 e ss. del codice di rito, la cui estensione alle intercettazioni dei flussi di comunicazioni relativi a sistemi telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi telematici è prescritta dall'art. 266-bis cod. proc. pen. E di ciò dà atto la stessa ordinanza impugnata, che, a p. 6, evidenzia come nel caso in esame si sia in presenza di un'attività di acquisizione ex post di dati risultanti da precedenti, già avvenute e terminate comunicazioni via chat, dati ai quali va riconosciuta, secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità, la natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. Alla p. 8 l'ordinanza di riesame rileva che: - dalla documentazione aV\ 8 versata in atti risulta che la polizia giudiziaria francese in esecuzione di ordini provenienti dalla corrispondente autorità giudiziaria procedeva all'estrazione delle informazioni richieste riguardanti la messaggistica [OSCURATO:PERSONA] relativa agli ID richiesti; - gli esiti di tale estrazione, effettuata sotto il controllo della Autorità giudiziaria francese, e non di iniziativa della Polizia francese, venivano poi trasmessi alla Procura di Roma richiedente, che, attraverso la Polizia giudiziaria, procedeva all'analisi dei flles inviati; - i dati acquisiti sono poi confluiti, così come trasmessi dall'Autorità giudiziaria francese, nel procedimento penale in esame. La difesa, pur non contestando la natura di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. delle chat, come premesso dallo stesso Tribunale del riesame, lamenta che, difettando ogni indicazione circa le modalità di acquisizione delle stesse ad opera della Polizia giudiziaria francese, non sarebbe possibile scrutinare il percorso di acquisizione di quei dati e verificarne la legittimità. La censura trascura di considerare come l'acquisizione delle chat da parte della Autorità giudiziaria italiana sia avvenuta con [OSCURATO:PERSONA] d'Indagine, disciplinato dal d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108, emanato per dare attuazione alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014. L'art. 2 della direttiva stabilisce che «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9 che «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Tali elementi, che assumono rilievo ai fini dell'interpretazione del decreto attuativo, implicano che l'[OSCURATO:PERSONA] d'Indagine deve aver a oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, dovendosi certamente presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario. 9 5t Va, infatti, a tale ultimo proposito ricordato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'utilizzazione degli atti trasmessi a seguito di attività di cooperazione internazionale (si vedano le plurime decisioni in tema di rogatoria attiva) non è condizionata a un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01). In particolare, come sottolineato dalla stessa ordinanza di riesame (alle p. 8-9), proprio in tema di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari, è stata affermata l'utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova della medesima (cfr. Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457). E, secondo il Collegio, questo limite appare difficilmente rinvenibile in attività giudiziarie di uno stato membro dell'Unione Europea, tenuto a condividere i principi fondamentali dell'ordinamento europeo, come la Francia, nel cui ordinamento le garanzie della libertà individuale e della riservatezza delle comunicazioni rappresentano un baluardo costituzionale e le cui attività investigative relative a queste piattaforme sono state ritenute correttamente svolte sia dalla Corte di cassazione (sentenza del 2.4.2022) che dalla Corte costituzionale francesi (decisione n. 2022-987 QPC dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), come evidenziato dalla sentenza Calderon sopra citata. Il giudice italiano, dunque, non può e non deve conoscere della regolarità degli atti di esecuzione di attività di indagine compiuta dall'autorità giudiziaria straniera (nel caso di specie francese), giacché detta attività investigativa è eseguita secondo la legislazione dello Stato straniero; e, a maggior ragione, ciò vale ove l'originaria attività investigativa non sia stata compiuta su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, ma sia stata eseguita, nell'ambito di altro procedimento instaurato nello Stato estero, su iniziativa di quell'autorità giudiziaria i cui esiti sono stati trasmessi, come dati c.d. freddi, siccome acquisiti in epoca antecedente alla richiesta di OEI. Nel caso in esame si tratta, invero, non di una richiesta di procedere a intercettazioni, ma di una richiesta di acquisizione degli esiti documentali di attività d'indagine che l'autorità straniera ha già svolto, nella sua piena autonomia, nel rispetto della sua legislazione in relazione ad altri reati; pertanto, la tutela giurisdizionale relativa a tali atti non può che trovare spazio in tale ordinamento. Si può e si deve pertanto ritenere, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, che l'Autorità giudiziaria francese si sia resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione, nonché della trasmissione dei dati all'autorità italiana richiedente. Nel caso di specie non è stato prospettato alcun profilo rilevante ai fini del mancato rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzione (tale non può essere la generica doglianza di compromissione del diritto di difesa, in assenza dell'individuazione di specifici elementi di criticità che possano far dubitare della genuinità del dato e della correttezza della sua acquisizione o della sua conservazione), sicché - non avendo assolto, il ricorrente, al relativo onere - il principio della presunzione della legittimità delle procedure di acquisizione nel paese richiesto è pienamente operante. La situazione delineata dalla difesa non corrisponde interamente a quella esaminata in altra recente pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Come evidenziato dalla sentenza Calderon - di cui appunto si ripercorrono le argomentazioni - in quell'occasione la difesa aveva lamentato la mancata messa a disposizione da parte del Pubblico ministero della «documentazione (comprensiva dei file) consegnata da Europol nel mese di marzo 2021, a seguito dell'accesso ai server di [OSCURATO:PERSONA], con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali, nonché i verbali delle attività compiute dagli investigatori italiani per fini di polizia di cui alla dichiarata analisi preliminare», con la motivazione che si trattasse di atti estranei al fascicolo processuale, trattandosi di «scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi che, in quanto tali non sono processualmente utilizzabili». Tale documentazione nella citata sentenza era stata posta dalla Corte alla base di una più ampia valorizzazione del contraddittorio. Ciò, fermo restando che, ad avviso del Collegio, che ritiene condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, quanto invece all'utilizzabilità degli atti trasmessi a seguito di attività di cooperazione internazionale (rogatoria, OEI), la stessa non è condizionata a un accertamento da parte del giudice italiano inerente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, ribadendosi il pieno vigore - in assenza di deduzioni specifiche - della presunzione della regolarità dell'attività svolta, spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la competenza a risolvere qualsiasi questione in ordine ad eventuali irregolarità lamentate. 1.4. Infine, inammissibile è l'ultimo motivo di impugnazione. Invero, l'ordinanza impugnata, seguendo un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha desunto il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nel tentato omicidio e gli elementi costitutivi della premeditazione non solo dalle chat [OSCURATO:PERSONA] citate (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e terzi come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma, altresì, da intercettazioni telefoniche ed ambientali, riportate nel provvedimento e logicamente interpretate, e dai dati risultanti dai tabulati telefonici e registrati dai sistemi GPS per la geolocalizzazione satellitare (si vedano p. 11 e ss.). Ed ha adeguatamente affrontato anche il tema del movente dell'azione omicidiaria, emergente proprio da detti elementi investigativi, individuato nell'intento di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi alle reiterate richieste estorsive di Marzani, che lamentava di non aver ricevuto dall'indagato alcun contributo economico in occasione della detenzione, nonostante avesse detenuto per [OSCURATO:PERSONA] la cocaina per cui era stato arrestato. Ha, quindi, evidenziato come: - risulti documentata dall'intervento effettuato dai carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 luglio 2020 l'aggressione di Marzani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - emerga dall'analisi delle comunicazioni [OSCURATO:PERSONA] che nel mese di luglio 2020 [OSCURATO:PERSONA] scriveva a [OSCURATO:PERSONA] che tale Dani (da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA]) si era rivolto a lui dicendogli che aveva avuto un problema e che aveva litigato con un soggetto, da individuarsi sulla base delle successive comunicazioni in Marzani, nei cui confronti iniziava la pianificazione dell'omicidio col coinvolgimento anche di [OSCURATO:PERSONA] come killer (al quale [OSCURATO:PERSONA] dava appuntamento presso il bar Palombini dell'Eur, verosimilmente per la programmazione dell'imminente agguato), come emergente da altre comunicazioni; - sia attestato, dai dati dei tabulati telefonici e delle geolocalizzazioni, il vuoto comunicativo sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costacurta, nell'orario del tentato omicidio, spiegabile quale cautela adottata per neutralizzare i rischi che, nel corso delle indagini per il tentato omicidio, gli inquirenti potessero risalire ai suddetti. Di contro, le censure non si confrontano con tale iter motivazionale non manifestamente illogico, se non per contestarlo genericamente nei termini sopra riportati. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che