CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ROMA il 19/06/1957 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi udito il difensore. E presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in' difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta al ricorso insistendo per l'accoglimento. E presente l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso -14RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 35118/24 del 29/5/2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli del 5/11/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e [OSCURATO:PERSONA], socio della medesima società e Direttore dello stabilimento sito in [OSCURATO:PERSONA], sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con altri trasportatori, dei reati di cui agli artt. 81, 110, 452-quaterdecies cod. pen., come contestati ai capi b) e c) della rubrica. Gli imputati, condannati in primo grado, erano stati assolti dalle fattispecie in esame con sentenza della Corte d'appello di Roma resa in data 26/9/2023. A seguito di ricorso per cassazione promosso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, la Sezione Terza della Corte di Cassazione, annullava la pronuncia assolutoria, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte d'appello. 1.1. Nella pronuncia rescindente, la Sezione Terza ha ripercorso i termini della vicenda che occupa, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado, i cui passaggi essenziali sono stati riassunti come segue. - La "[OSCURATO:PERSONA]" è una società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale «la realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti e gestione di discariche pubbliche private»; - essa gestiva l'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sito in [OSCURATO:PERSONA] giusta autorizzazione del 28 gennaio 2009, rilasciata dalla regione Lazio ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006; - a seguito di mirati servizi di osservazione e controllo, finalizzati a verificare le modalità di conferimento di rottami ferrosi nell'impianto, erano stati accertati numerosi accessi da parte di veicoli colmi di rottami metallici che ne uscivano poco dopo privi di carico; - all'esito di un accesso ispettivo, effettuato nel mese di ottobre 2016 direttamente nell'impianto, era emerso che, a fronte dei conferimenti di rifiuti metallici, quasi tutti effettuati da soggetti non iscritti all'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], venivano emesse autofatture dal cui esame era stato possibile quantificare i rifiuti ricevuti in assenza di ulteriore documentazione (formulari) e senza annotazione nel registro aziendale di carico e scarico; 2- nel periodo gennaio-maggio 2016 erano state emesse 2595 autofatture relative a 153 soggetti conferitori, quattro solo dei quali iscritti all'[OSCURATO:PERSONA], per un quantitativo complessivo di rifiuti metallici conferiti pari 3.821,952 tonnellate a fronte di pagamenti pari ad euro 586.829,00 euro; - nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e nel registro carico-scarico dell'anno 2016 erano stati annotati conferimenti di rifiuti metallici da parte di "privati" per svariate tonnellate, identificati da un unico FIR e da codice CER 1704 riferibile a rifiuti di metallo provenienti da operazioni di costruzione e demolizione; - presso la struttura risultavano inoltre stoccati 1836 tonnellate di rifiuti a fronte di un limite massimo di 1500 indicato nell'autorizzazione; - in data 5 ottobre 2016 l'impianto era stato sottoposto a sequestro preventivo; - nel mese di marzo dell'anno successivo l'impianto veniva dissequestrato; a seguito di ulteriori servizi di osservazione e controllo posti in essere dalla polizia giudiziaria dal 29 novembre al 5 dicembre 2017, e successivamente dal 18 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a ricevere numerosi conferimenti di rifiuti metallici da parte di soggetti non iscritti all'[OSCURATO:PERSONA] (solo 192 da dicembre 2017 a gennaio 2018) ed in totale assenza di documentazione, anche contabile; il 23 maggio 2018 era disposto un nuovo sequestro preventivo dell'impianto; - il Tribunale, nell'affermare la penale responsabilità degli imputati, escludeva che i conferimenti fossero di natura occasionale ed effettuati da "privati" (ossia da "ambulanti"); evidenziava come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso in sede di interrogatorio che la [OSCURATO:PERSONA] riceveva i rifiuti, nei termini accertati dalla polizia giudiziaria, confidando nella tolleranza delle istituzioni; riteneva dimostrato che gli imputati avessero conseguito un ingiusto profitto perché, sosteneva, «aggirando le menzionate prescrizioni ambientali, la gestione aziendale è divenuta meno costosa ed ha consentito di incrementare notevolmente il volume di affari per il conseguente profitto operativo» 1.2. La Corte di appello, ha osservato il Giudice di legittimità, ha assolto gli imputati ritenendo insussistente l'elemento psicologico del reato. Pur avendo riconosciuto l'oggettiva gestione abusiva di una quantità ingente di rifiuti metallici conferiti da ditte non iscritte all'[OSCURATO:PERSONA], da un lato ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse autorizzata anche al trattamento di rifiuti diversi da quelli metallici, dall'altro che la società aveva provveduto a contabilizzare i rifiuti metallici nel MUD e nel registro di carico e scarico relativo all'anno 2016 da parte dei "privati", emettendo anche autofatture recanti il prezzo di acquisto ed il quantitativo di metallo conferito (documenti sulla cui 3scorta è stato possibile quantificate l'entità dei rifiuti conferiti). Ha inoltre valorizzato la mancanza di prove circa la non congruità degli importi corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai conferitori non autorizzati, così da non potersi affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, attraverso l'attività contestata, la gestione aziendale fosse diventata meno costosa o avesse determinato un qualsiasi vantaggio. Nella pronuncia assolutoria resa dalla Corte territoriale il 26 settembre 2023, la Sezione Terza ha riconosciuto un vizio motivazionale, osservando come il giudice di appello sia venuto meno all'obbligo di confrontarsi con i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, omettendo di dare conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza. Ha evidenziato come la riforma della prima pronuncia si sia basata su una lettura parziale ed errata del medesimo compendio probatorio, tale da rendere non ragionevole il dubbio sulla effettiva esistenza del dolo di profitto. 1.3. La Corte d'appello di Roma, all'esito del giudizio di rinvio, è pervenuta alla condanna degli imputati, ravvisando nei fatti la ricorrenza delle ipotesi di reato contestate sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Ha ritenuto che gli imputati, nelle rispettive qualità, avessero realizzato in forma organizzata una raccolta abusiva di rifiuti metallici, perseguendo un fine di profitto, effettivamente conseguito, derivato dalla commercializzazione del materiale ferroso acquistato ad un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato corrisposto ove fosse stato acquistato regolarmente. 2. Avverso tale ultima sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, lamentando quanto segue. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo la Corte d'appello ribaltato il giudizio assolutorio sulla scorta di una diversa valutazione di prove dichiarative assunte nel corso del precedente grado di giudizio, di cui non è stata disposta la rinnovazione, sebbene ritenute decisive ai fini della condanna; palese violazione dei dettami imposti dall'art. 6 CEDU e dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite Dasgupta. II) Malgoverno delle regole del giusto processo per violazione della legge penale, vizio di motivazione sotto il profilo dell'applicazione della norma penale incriminatrice a fatti diversi, oggetto d'indagine prima del 6/4/2018 (data di 4entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 1/3/2018). Violazione del principio costituzionale d'irretroattività della legge penale in relazione all'applicazione dell'art. 452 -quaterdecies cod. pen. - come contestato ai capi b) e c) della rubrica - per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge ed in assenza di prova del profitto illecito, presupposto del sequestro e della confisca ex art. 321, comma 2, cod. pen. e 58 cod. pen. Nullità della sentenza di condanna per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, violazione di legge con riferimento all'art. 178, comma 1, letto c), cod. proc. pen. in relazione all'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in data 14/2/2025 e relativi allegati. III) Malgoverno delle regole del giusto processo per violazione della legge penale e vizio di motivazione sotto il profilo dell'esecuzione del sequestro preventivo totalitario ex art. 321, comma 2, cod. roc. pen. e della confisca (non definitiva) dell'intero complesso aziendale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle quote sociali e del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], in assenza di prova del profitto illecito quale presupposto per l'individuazione dei beni attinti dal vincolo cautelare reale nell'interesse dell'Erario. Violazione del principio di proporzionalità nel giudizio di prevenzione patrimoniale ai fini della confisca, come interpretati dalla giurisprudenza europea (Corte E.D.U., sentenza 20 gennaio 2025 -13 febbraio 2025, Garofalo e altri c/ Italia) e di legittimità (Sezioni Unite, sent. del 26 settembre 2024 - dep. 08 aprile 2025 - n. 13783). Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. I) Contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza assoluta di motivazione in ordine al profilo psicologico dei reati contestati ai capi b) e c) della rubrica. II) Violazione di legge con riferimento all'art. 452 -quaterdecies cod. pen. per insussistenza del requisito dell'ingiusto profitto. III) Erronea qualificazione giuridica del fatto da sussumersi sotto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. I) Erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione ai fatti di cui al capo b) dell'imputazione. Il motivo verte sulla lamentata totale carenza di motivazione con riferimento alla intervenuta condanna relativamente alle condotte di cui al capo b) dell'imputazione. Nello specifico, la difesa rappresenta l'assoluta mancanza di ogni considerazione con riferimento alle doglianze - aventi carattere di decisività - proposte nell'atto di appello originario e nella successiva memoria difensiva del 14/2/25. 5In tali atti la difesa, si legge nel ricorso, aveva ampiamente illustrato i profili di censura attinenti alla sentenza di primo grado per quanto concerne il capo in questione, deducendo - con riferimento allo specifico profilo dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice - che l'ingiusto profitto non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, ben potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio dei costi; tuttavia quel che difetta, nel caso di specie, è un'analisi specifica che consenta, appunto, di ritenere che la gestione aziendale sia divenuta meno costosa, come riportato in motivazione. In assenza di un'attenta analisi del costo di acquisto dei rottami da soggetti che si assume essere non autorizzati, comparato con quello di vendita del medesimo lotto da parte dell'impresa, non può sostenersi che vi sia stata una gestione aziendale meno costosa e, quindi, integrato l'elemento soggettivo del reato. Il risparmio dei costi, in assenza di detta analisi comparativa, rimane una mera presunzione. II) Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dell'art. 452 -quaterdecies cod. pen.; difetto dell'elemento soggettivo del dolo specifico dell'ingiusto ¦.profitto con riferimento al capo b) dell'imputazione. III) Violazione di legge e vizio di motivazione; violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; insufficienza della prova indiziaria; mancata valutazione di elementi probatori decisivi a discarico; violazione del principio del ragionevole dubbio. La sentenza impugnata sarebbe viziata da manifesta illogicità della motivazione per aver fondato la condanna su elementi probatori insufficienti e non conformi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Con riferimento al capo c) della rubrica, relativamente al periodo 18/12/17 - 5/1/18, la Corte di merito ha fondato la condanna su mere supposizioni e congetture, assumendo una motivazione non rispondente ai requisiti minimi di completezza e logicità del discorso argomentativo. Ha infatti omesso di illustrare in modo esaustivo l'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata, in presenza di ipotesi alternative plausibili non adeguatamente confutate. IV) Violazione di legge, erronea qualificazione giuridica del fatto, sussistenza degli estremi della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006. Omessa motivazione sul punto. La Corte d'appello ha erroneamente qualificato i fatti contestati come delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; le condotte esaminate, emergenti dalla istruttoria dibattimentale, integrerebbero - al più - la 6contravvenzione di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006, che punisce l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. V) Omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal P.G., insistendo nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di entrambi gli imputati, ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G., invocando l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso, a cui si è riportato. 2.2. Alla odierna udienza il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi. I difensori presenti hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili. 2. Occorre preliminarmente rilevare come la sentenza di primo grado e quella di appello impugnata in questa sede costituiscano un unico corpo argomentativo a cui occorre fare riferimento per verificare la completezza e la congruità delle risposte fornite dai giudici di merito alle doglianze difensive. Invero, la sentenza resa in seguito alla celebrazione del giudizio rescissorio è pervenuta ad un esito corrispondente a quello del Tribunale di Tivoli, ricalcando l'impianto argomentativo della prima sentenza, a cui ha fatto ampio rinvio in motivazione. Al riguardo, è d'uopo offrire continuità al condivisibile orientamento affermato da questa Corte, in base al quale, ove si pervenga, all'esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione primunziata in appello, annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna emessa all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, P., Rv. 288174 - 02). Tale iniziale precisazione consente d'introdurre il tema di doglianza che riguarda l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio rescissorio, oggetto del primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di 7entrambi gli imputati. La questione riveste carattere preliminare e merita precedenza nella trattazione di ogni altra censura, in quanto, ove si ritenesse fondata, comporterebbe la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 6 CEDU. Ebbene, l'obbligo di cui si tratta deve ritenersi non sussistente nel caso che occupa e la relativa eccezione deve considerarsi manifestamente infondata. Secondo l'orientamento preferibile, infatti, qualora nel giudizio di rinvio si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in grado appello e annullata dalla Corte di cassazione, configurandosi, come detto prima, un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" non è richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere nuovamente la prova dichiarativa (cfr. Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280671, così massimata:«In tema di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di rinvio, non sussiste l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva quando, in tale giudizio, si pervenga ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, poiché, in tal caso, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice»). E' noto come, in base all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 58, I. 103/2017, la rinnovazione sia divenuta obbligatoria ove l'impugnazione del P.M. venga proposta «per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa». In realtà, già prima della sua codificazione si riteneva doverosa la rinnovazione della prova dichiarativa quale approdo di una cospicua evoluzione della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del ribaltamento del verdetto assolutorio e della reformatio in peius della sentenza di primo grado. Deve rammentarsi in proposito che, prima degli interventi della Corte EDU nelle decisioni che hanno fatto seguito alla nota pronuncia Dan c. Moldavia del 5 novembre 2011 (tra le quali Manolachi c. Romania del 5 marzo 2013), la Corte di legittimità aveva elaborato l'orientamento che imponeva un particolare dovere di motivazione incombente sul giudice di appello che intendesse affermare la responsabilità dell'imputato assolto in primo grado (cfr. Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). La successiva pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel caso Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016), chiamata a risolvere il profilo della rilevabilità d'ufficio - in sede di giudizio di Cassazione - della violazione dell'art. 6 CEDU in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, 8 1 desclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni di testimoni e senza procedere a nuovo esame degli stessi, aveva puntualizzato importanti principi in materia. Si era ivi affermato che: il mancato rispetto, da parte del giudice dell'appello, del dovere di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative, in vista di una reformatío in peius, va inquadrato in un vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; l'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa si può prospettare anche nell'ambito di un giudizio abbreviato o in caso di impugnazione ai soli effetti civili; la necessità, per il giudice di appello, di procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante; il dovere di rinnovare gli apporti dichiarativi si configura con riguardo a quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Tutto ciò premesso, è necessario evidenziare come la fattispecie in esame non possa ricadere sotto la previsione normativa di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e come le ipotesi contemplate dalle Corti europee e dalle Sezioni Unite Dasgupta per i casi di overtuming di condanna in appello non siano sovrapponibili a quella in esame. In relazione al caso che occupa, infatti, non viene in considerazione il ribaltamento dell'esito assolutorio del primo grado di giudizio operato dal giudice di appello, bensì una difformità esistente tra i due giudizi d'appello, il primo conclusosi in senso assolutorio, il secondo conclusosi con una pronuncia di condanna all'esito di un giudizio di rinvio derivato dall'annullamento da parte della Corte di cassazione. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. pen., giova evidenziare come diverse pronunce di questa Corte abbiano chiarito che il campo applicativo della regula iuris ivi prevista non possa estendersi ad ipotesi diverse da quella del ribaltamento in appello dell'esito assolutorio assunto in primo grado. Al riguardo si è condivisibilmente precisato che un'interpretazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che voglia estendere il campo applicativo anche al giudizio di rinvio andrebbe oltre il dato letterale della norma, poiché la disposizione fa espresso riferimento all'appello del pubblico ministero e non già al ricorso per cassazione, che è l'impugnazione della parte pubblica che ha condotto al ribaltamento denunziato (Sez. 5, n. 52052 del 12/11/2019, n.m.), Si è poi osservato che una ipotesi come quella che occupa differisce profondamente da quella esaminata dalla giurisprudenza di legittimità e dalle 9pronunce della Corte EDU, nonché dalla disciplina dell'art. 603, comma 3 -bis del codice di rito. In proposito si richiamano le condivisibili argomentazioni contenute nella già citata Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, in cui, a pag. 19, si legge: «nel caso di ribaltamento di condanna che intervenga tra le due sentenze d'appello coinvolte nella dinamica del giudizio di annullamento con rinvio, [...], la sentenza di primo grado e quella successiva di appello che la conferma, all'esito del giudizio rescissorio disposto dalla Cassazione, formano una diade non già intimamente contraddittoria, bensì del tutto coerente: una doppia pronuncia conforme di condanna - come affermato anche dalla sentenza n. 53052 del 2019 - che non si presta alle obiezioni fondanti della linea interpretativa disegnata dagli approdi suddetti in tema di overturning di condanna che si sviluppa nell'ordinaria dialettica tra primo e secondo grado. [...] La pretesa distonia "orizzontale" tra i due giudizi d'appello, determinata dall'annullamento in sede di legittimità e dagli esiti del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., in realtà non esiste, in quanto la sentenza rescindente della Corte di cassazione ha eliminato la sentenza annullata dal novero delle pronunce legittimamente emesse, tanto che di essa non deve tener conto il giudice del rinvio se non come paradigma negativo per non incorrere nei medesimi errori già oggetto delle censure in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345)». 3. Sgombrato il campo dal primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si passeranno a trattare, per ragioni di ordine sistematico, ispirate alla necessità di evitare inutili ripetizioni, le doglianze comuni ai due imputati in modo congiunto ed in modo separato quelle riguardanti specificamente ciascuna posizione; infine si tratterà della censura proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Corte d'appello di Roma in data 29/5/2025 del complesso aziendale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", delle sue quote sociali e del veicolo [OSCURATO:PERSONA], su cui pone questione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel terzo motivo di ricorso. 3.1. Il secondo motivo di ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi gli imputati, riguarda la lamentata insussistenza delle fattispecie di reato in contestazione (art. 452-quaterdecies cod. pen.). La difesa si duole dell'insufficienza e della carenza della motivazione prodotta dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. I giudici di merito, si legge nel ricorso, si sarebbero astenuti dal verificare la ricorrenza dei presupposti abilitanti la configurazione del reato, quali l'abitualità delle violazioni contestate, l'esistenza di un quantitativo ingente di rifiuti trattati, 2, 10l'esistenza del profitto. In relazione a tali elementi non avrebbero espresso una motivazione rafforzata, benché la sentenza assolutoria del 26/11/2023, avesse escluso il carattere abusivo dell'attività svolta dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Avrebbero omesso ogni valutazione in ordine alle posizioni soggettive dei singoli ricorrenti in rapporto alle condotte illecite contestate e ritenute. Avrebbero trascurato di esprimersi sulle doglianze formalizzate nella memoria difensiva depositata in data 14/2/2025, così incorrendo in una palese violazione delle garanzie difensive attinenti all'intervento dell'imputato nel processo. Analoghe censure sono state propost4" dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel terzo motivo del ricorso depositato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Ivi la difesa, dolendosi dell'erronea qualificazione giuridica delle condotte, sostiene che i fatti avrebbero dovuto essere sussunti sotto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs 152/2006. All'uopo ha evidenziato: l'attività svolta rientrava nelle autorizzazioni possedute dalla società e non presentava caratteri di abusività sistematica; i quantitativi contestati rappresentavano una percentuale minima dell'attività complessiva dell'azienda, pari solo al 5% del giro di affari della società, così come documentato dal bilancio dell'anno 2016, già a suo tempo depositato in atti; non è stata fornita alcuna prova riguardo alla finalità di locupletazione di un ingiusto profitto. Eguali censure sono state proposte nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] (motivo quarto del ricorso), in cui si legge che la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato i fatti contestati come delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, dovendo, al più, individuarsi nei fatti la contravvenzione di cui all'art. 4 d.lgs. 152/2006, relativa all'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Con argomentazioni sovrapponibili a quelle illustrate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si pone in evidenza come la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." operasse in forza di regolare autorizzazione e l'attività non presentasse caratteri di abusività sistematica; la raccolta di rottami ferrosi era stata posta in essere da più conferitori autonomi, senza alcun tipo di ingerenza da parte dell'azienda; i quantitativi non potevano definirsi ingenti, rappresentando una minima parte dell'attività complessiva dell'azienda, pari solo al 5% del giro di affari, come documentato nei bilanci dell'anno 2016; presso l'azienda era stata istituita, per volontà del Comune di [OSCURATO:PERSONA], l'isola ecologica per lo smaltimento dei rifiuti, anche ingombranti e RAEE, da parte dei privati. 113.2. Ebbene, i motivi di doglianza riguardanti la carenza di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo dei reati contestati devono reputarsi palesemente destituiti di fondamento. Le difese hanno trascurato di considerare quanto dettagliatamente illustrato dal giudice di prime cure, a cui la sentenza di appello si è richiamata [cfr. quanto argomentato dal Tribunale di Terni a pag. 15 della motivazione "da un esame comparativo degli esiti dei servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria (per come riferiti dagli operanti escussi e risultanti dalle annotazioni di p.g. acquisite al fascicolo del dibattimento e dalle stesse registrazioni delle videoriprese effettuate), dei dati riportati nella documentazione aziendale (si ricordi quanto risultante dal registro di Carico e scarico e dalla contabilità societaria in relazione ai complessivi quantitativi di rifiuti Conferiti da "privati" e si veda, in particolare, il contenuto della nota 8 sopra riportata, in cui sono indicati in dettaglio i dati delle auto fatture emesse dalla società in relazione agli scarichi di materiale visionati dalla p.g.), nonché delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], è chiaramente emersa l'abituale ricezione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] di consistenti carichi di rifiuti metallici di ignota provenienza, conferiti da soggetti privi di qualsiasi autorizzazione ed in assenza della necessaria documentazione accompagnatoria. Tale attività era senz'altro illecita. I quantitativi e le diverse tipologie di rifiuti conferiti, il trasporto mediante autoveicoli tipicamente adibiti all'esercizio di attività d'impresa, nonché il fatto che diversi conferitoti effettuavano ripetuti accessi presso la società, sono circostanze che evidenziano l'esistenza' di quel "minimum" di organizzazione tale da imporre l'iscrizione dei predetti con feritori nella categoria di riferimento dell'ANGA e la documentazione del trasporto per mezzo di FIR. A ciò si aggiunga che i conferimenti in questione erano riportati nello stesso registro di carico e scarico aziendale -unitariamente e dunque senza nessuna possibilità di risalire alla loro provenienza -sotto il codice CER 1704, riferibile a rifiuti di metallo provenienti da operazioni di costruzione e demolizione e dunque da attività d'impresa"]. Il reato che occupa, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato dall'art. 452 -quaterdedes cod. pen., come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è un reato abituale, che si perfeziona mediante una pluralità di condotte reiterate e coordinate, orientate al perseguimento di un profitto, da intendersi nel suo significato più ampio (si veda infra paragrafo 7), e idonee a gestire ingenti quantitativi di rifiuti, anche quando alcune condotte, considerate isolatamente, non integrerebbero autonome fattispecie di reato (così, in motivazione, Sez. 3, n. 18131 del 20/2/2025). 12Ai fini della sussistenza della fattispecie in parola, la giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione unitaria della condotta, che consideri l'aspetto «temporale» (continuità dell'inosservanza), «quantitativo» (riferito alla parte di attività svolta abusivamente) e «qualitativo» (natura formale o sostanziale delle violazioni riscontrate), valutazione che entrambi i giudici del merito hanno effettuato con motivazione priva di aporie logiche, ritenendo che il sistematico conferimento di rifiuti metallici presso la [OSCURATO:PERSONA] e la sistematica acquisizione da parte dell'azienda di tali rifiuti, la cui provenienza era ignota, integrasse quell'abusività della condotta richiesta dalla norma in parola. A fronte delle argomentazioni illustrate dai giudici di merito, i rilievi difensivi tutti, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, tendono a sollecitare una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie. Come è noto, alla Corte di Cassazione non è consentita una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E' principio non controverso, infatti, che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non sia tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369). Inoltre, come già più volte ribadito in questa sede, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (così Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369;). Peraltro, la stessa Sezione Terza della Corte di Cassazione ha riconosciuto nella sentenza rescindente come la condotta serbata dagli imputati presentasse i caratteri della norma violata sotto il profilo oggettivo, richiamando quanto argomentato dal giudice di primo grado e quanto ritenuto dalla stessa Corte13 T7,d'appello, che aveva assolto gli imputati per difetto dell'elemento soggettivo [si veda quanto riportato a pag. 4 della pronuncia rescindente, dove si legge: "Incontestata la platea probatoria e l'oggettiva gestione abusiva di una quantità ingente di rifiuti metallici conferiti da ditte non iscritte all'[OSCURATO:PERSONA], i Giudici distrettuali hanno però evidenziato, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata anche al trattamento di rifiuti diversi da quelli metallici (in particolare, i rifiuti urbani contraddistinti dal codice EER 20), dall'altro che la società aveva provveduto a contabilizzare i rifiuti metallici nel MUD e nel registro di carico e scarico relativo all'anno 2016 da parte dei "privati", emettendo anche autofatture recanti il prezzo di acquisto ed il quantitativo di metallo conferito (documenti sulla cui scorta è stato possibile quantificate l'entità dei rifiuti conferiti). La Corte di appello ha inoltre stigmatizzato la mancanza di prova della non congruità degli importi corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai conferitori non autorizzati così da non potersi affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che attraverso l'attività contestata la gestione aziendale sia diventata meno costosa o abbia determinato un qualsiasi vantaggio"]. 3.3. A sostegno della prospettata insussistenza del reato contestato, si introducono nei ricorsi profili che esulano dal perimetro tracciato dalla formulazione della norma contestata. In particolare, è escluso che possa rilevare ai fini della considerazione della fattispecie che occupa il fatto che non ricorra un danno ambientale (profilo richiamato nel motivo quarto del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel motivo terzo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel motivo secondo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]). La norma, infatti, non richiede che la condotta produca un danno ambientale o che attenti al bene dell'ambiente. L'articolo 452-quaterdecies cod. pen. punisce "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti". La previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto dello stesso articolo si riferisce alla sola eventualità che il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie in esame da reato di pericolo presunto a reato di danno. Già sotto la vigenza del reato di cui all'art. 53-bis d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato che, ai fini della configurazione del reato, non era richiesto che fosse accertato un danno ambientale [cfr. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, dep. 2006, Samarati, Rv. 233294:"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, (attività organizzata per 14il traffico illecito di rifiuti), non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno"]. Tale interpretazione è stata ribadita con riguardo all'analoga e subentrante previsione di cui all'art. 260 d.lgs. 152/06 (Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, dep. 2013, Accarino, Rv. 255395). La natura di reato di pericolo si impone anche per la nuova e corrispondente fattispecie ex art. 452 -quaterdecies cod. pen., strutturalmente riconducibile alle precedenti previsioni, per cui non può che ribadirsi l'irrilevanza, ai fini della tipicità penale della fattispecie in esame, della verifica della sussistenza di un danno ambientale. Allo stesso modo, in base al tenore della norma, non è rilevante il mancato accertamento dell'evasione fiscale: il fine di profitto, da intendersi, come si dirà, nella più ampia accezione, non necessariamente deve accompagnarsi ad ipotesi di evasione delle imposte, ma deve intendersi come fine atto a ricomprendere qualunque vantaggio. 3.4. I difensori avversano la ricostruzione offerta dai giudici di merito, opponendo alle argomentazioni sostenute nelle sentenze che la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva provveduto a tenere una regolare annotazione sul registro di carico e scarico e nei Mud dei rifiuti ricevuti. Nella sentenza del Tribunale si legge:«Da un esame più approfondito della documentazione societaria, emergeva che la "[OSCURATO:PERSONA]", nel periodo gennaio-maggio 2016, aveva emesso 2.595 autofatture; le controparti di tali documenti fiscali erano 153 diversi soggetti, quattro solo dei quali iscritti all'ANGA. Sommando i quantitativi e gli importi indicati in tali auto fatture risultavano essere stati conferiti rifiuti metallici per complessive 3.821,952 tonnellate, a fronte di pagamenti erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] per 586.829,00 euro. Inoltre, nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ("MUD") e nel registro di carico e scarico relativi all'anno 2016, erano riportati conferimenti di rifiuti metallici da parte di "privati", per svariate tonnellate identificati da un unico FIR e dal codice CER 1704, riferibile a rifiuti di metallo provenienti da operazioni di costruzione e demolizione (cfr. le pagine 2474 e ss. dell'estratto del MUD acquisito all'udienza del 9 marzo 2020).Come si vedrà nel seguito, la testimone della difesa FERRANTI Eleonora ha spiegato che si trattava di dati aggregati, che accorpavano numerose cessioni fatte da soggetti che l'azienda qualificava come "privati" e che pertanto, secondo quella che era l'operatività aziendale, non dovevano presentare la documentazione accompagnatoria prevista dal d.lgs.152/2006. All'atto del controllo del 5 ottobre 2016 emergeva inoltre, in esito ad una verifica sul sistema gestionale aziendale 15basato sul registro di carico e scarico, che presso la struttura erano stoccati rifiuti per 1,836 tonnellate circa a fronte di un limite massimo autorizzato di 1,500 tonnellate"; "In occasione di un nuovo accesso all'impianto effettuato in data 3 gennaio 2017, gli organi di p.g. notavano, all'interno di un'area chiusa con una recinzione metallica posta fuori dall'area autorizzata, ventinove veicoli depositati su suolo nudo"; "Trascorsi alcuni mesi, la p.g. predisponeva un nuovo servizio di o.c.p., protrattosi dal 29 novembre al 5 dicembre 2017 e poi, nell'intervallo compreso tra il 18 dicembre 2017 ed il 5 gennaio 2018, un servizio di osservazione mediante videoregistrazione. Da tali attività risultava che, anche nei periodi in questione l'azienda aveva ricevuto numerosi conferimenti di rifiuti metallici con le modalità sopra esposte, ossia per quantitativi ingenti, da parte di soggetti non iscritti all'ANGA ed in assenza della prescritta documentazione ambientale e, in questa seconda fase, anche contabile. In particolare, nel solo periodo intercorrente tra li 18 dicembre 2017 ed il 5 gennaio 2018 venivano riscontrati 192 accessi di vetture non riconducibili a soggetti iscritti all'ANGA e dei conferimenti da essi effettuati, in esito ad ispezione dell'impianto, non era rinvenuta alcuna documentazione" (così nelle pagine da 9 a 11 della sentenza di primo grado). Ebbene, le censure difensive non si confrontano con le argomentazioni illustrate dal Tribunale e riprese nella sentenza qui impugnata: la individuazione nei fatti dei requisiti del traffico illecito di rifiuti, sanzionato dall'art. 452- quaterdecies cod. pen., si fonda sugli esiti dei servizi di osservazione della P.G. e sull'accertata acquisizione da parte degli imputati di rifiuti la cui provenienza è rimasta ignota, conferiti da soggetti non abilitati, a cui veniva attribuito lo stesso codice CER. La documentazione contabile, esistente solo in parte, come hanno posto in rilievo i giudici di merito, non rende conto in modo effettivo della movimentazione dei rifiuti, specie in relazione al periodo dicembre 2017 - gennaio 2018, oggetto della condotta contestata al capo c) della rubrica, finestra temporale nella quale i gestori dell'azienda non avevano provveduto all'autofatturazione (depongono in tal senso le dichiarazioni dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe a riferire che, a seguito del sequestro operato dalla P.G. in data 5/10/2016, aveva dato disposizioni di non emettere più autofatture). E' stata poi esclusa la qualità di conferenti "privati" in capo ai trasportatori dei rifiuti metallici, ragione per la quale, i giudici di merito hanno ritenuto, con argomentare logico, di non potere accedere alla prospettazione difensiva in base alla quale i rifiuti accolti dalla "[OSCURATO:PERSONA]" fossero quelli provenienti da cittadini privati e destinati allo smaltimento presso l'isola ecologica. Su tale aspetto entrambi i giudici di merito hanno congruamente argomentato (si veda pag. 7 della sentenza di appello, in cui i giudici si soffermano sulla tipologia di 16mezzi che effettuavano i conferimenti; si vedano le pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado, dove sono riportati gli esiti delle attività investigative del personale operante, che, attraverso la consultazione delle autofatture, aveva accertato che i conferimenti avvenivano più volte al giorno da parte di soggetti privi di iscrizione all'ANGA, circostanza riscontrata dal controllo effettuato a campione, in data 8/3/16, di un trasportatore, con un carico di 940 kg. di materiale ferroso, non munito della prescritta autorizzazione e sprovvisto di iscrizione all'ANGA). 4. I difensori prospettano nei ricorsi la possibilità che i fatti possano essere sussunti sotto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs 152/2006 (motivo terzo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; motivo quarto del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]). Si osserva come la questione della riqualificazione dei reati non fosse stata sollevata negli originari motivi di appello, ma proposta unicamente con memoria difensiva depositata davanti al giudice del rinvio in data 14/2/2025 in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Connitini, Rv. 262343). Il principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame. La prospettata riqualificazione non poteva essere introdotta ex novo nel giudizio di rinvio, non avendo formato oggetto di devoluzione in occasione del primo giudizio di appello: il giudice del rinvio, in caso di annullamento totale è tenuto a riesaminare il thema decidendum così come originariamente devoluto con i motivi di appello, in quanto il giudizio è rimesso nello stato in cui si trovava al momento in cui fu pronunciata la sentenza annullata. Di conseguenza, poiché l'onere di motivazione da parte del giudice è limitato ai motivi validamente proposti, la mancata confutazione dell'invocata richiesta di riqualificazione delle condotte non è idonea a determinare l'incompletezza della pronuncia al riguardo ed il motivo di doglianza è inammissibile in sede di ricorso per cassazione. In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata contiene implicite argomentazioni a sostegno della mancata ricorrenza nei fatti della invocata fattispecie contravvenzionale. La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 256 d. Igs 152/2006 punisce con pena alternativa, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di 17colui il quale, pur essendo titolare delle previste autorizzazioni, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b) del medesimo articolo. Le due fattispecie che occupano non si pongono in rapporto di specialità, ma possono concorrere ove siano presenti i caratteri tipici dell'una e dell'altra, che puniscono rispettivamente il traffico continuativo di rifiuti in forma organizzata e la violazione dei limiti dell'autorizzazione nella gestione di una discarica autorizzata. La prospettata riconducibilità delle condotte nella contravvenzione indicata deve pertanto ritenersi manifestamente infondata anche nel merito: avendo la Corte d'appello, con argomentare logico, riconosciuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., deve escludersi la ricorrenza della diversa fattispecie contravvenzionale, la quale presenta caratteri suoi propri, diversi dalla previsione della norma contestata e ritenuta in sentenza. Per completezza argomentativa, occorre por mente anche ad un altro aspetto significativo, ben chiarito dal primo giudice, il quale, richiamandosi agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha osservato come sia possibile che il delitto di che trattasi si realizzi nell'ambito di strutture munite di autorizzazioni, presso le quali vengano contestualmente svolte attività regolari e attività illecite rientranti nel paradigma della fattispecie di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen. [in materia di traffico illecito di rifiuti si veda quanto ribadito in motivazione da Sez. 3, sentenza n. 47870 del 19/10/2011 (n.m.) § 7.2: «il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all'interno di un'attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza altre violazioni. Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di "traffico" di rifiuti intenzionalmente sottratto ai canali leciti e l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire addirittura una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato. A tale conclusione consegue una considerazione ulteriore: la natura "abusiva " delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita»; sullo stesso argomento, si veda, altresì, Sez. 3, n. 6444 del 07/11/2007, Donvito, Rv. 238819, in cui si stabilisce, sia pure in materia di cautela reale, che oggetto di 18sequestro preventivo possa essere l'intera azienda ove la struttura sia funzionale alla commissione del reato di traffico illecito di rifiuti, non assumendo alcun rilievo la circostanza che in essa si svolgano anche normali e lecite attività imprenditoriali]. 5. L'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di entrambi gli imputati, nel motivo secondo di ricorso, ha fatto cenno all'inapplicabilità della fattispecie in esame ai fatti anteriori al 6/4/2018, data di entrata in vigore della norma di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., lamentando la violazione del principio d'irretroattività della legge penale. Anche detta doglianza, peraltro genericamente posta, è manifestamente infondata. L'art. 452-quaterdecies cod. pen., infatti, ha assicurato piena continuità all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (abrogato con d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21), di cui ripete esattamente la formulazione. Gli stessi capi d'imputazione elevati a carico dei ricorrenti richiamano entrambi gli articoli di legge, precisando che il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. era già previsto dall'art. 260 del citato decreto legislativo. Per completezza argomentativa occorre procedere ad una ulteriore puntualizzazione al riguardo. Come è noto, il reato di traffico illecito di rifiuti, nella precedente e nell'attuale formulazione, ha natura di reato abituale. Esso, dunque, si consuma quando si verifica la cessazione della complessiva attività illecita. Benchè la formulazione della imputazione di cui al capo b) della rubrica si presenti sotto forma di contestazione c.d. "chiusa", afferente al periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/10/2016 - temporalmente ricadente nella previsione di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006 - la difesa non ha alcun interesse a sostenere la doglianza. Invero, anche sotto il profilo della prescrizione del reato, vale, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006, il raddoppio dei termini di cui all'art. 157 cod. pen., essendo stata la fattispecie in parola inserita dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 nel novero dei reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. [si veda, da ultimo, Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632, così massimata:"Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente sanzionato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., avendo natura di reato abituale proprio, si consuma con la cessazione di tali complessive attività, e non in corrispondenza di ogni singola condotta, sì che, ai fini della prescrizione, deve tenersi conto delle modifiche normative, anche in peius, nelle more intervenute. (Fattispecie in cui l'ultima attività illecita rilevante era stata posta in essere 19nell'anno 2011 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, che, inserendo la fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. citato nel novero dei reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha determinato il raddoppio del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a quindici anni"]. Il difensore, sempre nel motivo secondo di ricorso,, lamenta la mancata considerazione da parte della Corte d'appello delle censure contenute nella memoria difensiva del 14/2/2025; analoga censura è stata proposta negli altri ricorsi. Il rilievo è palesemente destituito di fondamento. La Corte di merito ha considerato il contenuto della memoria richiamata, ritenendo che le autofatture veicolate nel giudizio con la memoria depositata in data 14/2/2025, inerenti al periodo dicembre 2017 - gennaio 2018, non fossero conducenti ai fini della dimostrazione della insussistenza dei reati, attestando soltanto che i materiali ferrosi ivi indicati erano stati ricevuti dall'azienda. Le censure promosse sul punto si appalesano in ogni caso aspecifiche, non indicando le ragioni per le quali il contenuto della memoria avrebbe avuto capacità disarticolante del discorso giustificativo posto a fondamento della decisione (sulla valenza attribuita dai giudici alle autofatture, si veda quanto si dirà in modo più particolareggiato nella parte dedicata all'elemento soggettivo del reato). 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], nei motivi primo e secondo di ricorso, lamenta l'assoluta carenza di motivazione che connoterebbe la sentenza impugnata con riferimento alle condotte di cui al capo b) della imputazione, riguardanti il periodo gennaio-ottobre 2016. Tale carenza riguarderebbe il profilo oggettivo e soggettivo del reato ivi contestato. Richiamando il contenuto dei motivi di appello in allora proposti, rappresenta di avere prospettato l'assenza in atti di elementi idonei a dimostrare la responsabilità del proprio assistito con riferimento al reato contestato, non avendo trovato risposta le censure elevate in proposito nella sentenza impugnata. Il rilievo non può trovare accoglimento, non rinvenendosi nella sentenza di primo grado ed in quella di appello - le cui conformi argomentazioni, come si è detto in precedenza, costituiscono un unico corpo motivazionale - il vizio lamentato nel ricorso. La difesa opera una differenziazione delle condotte oggetto delle due contestazioni non suscettibile di rivelare aspetti di criticità nel costrutto argomentativo delle sentenze. Risulta evidente come i giudici di merito abbiano 20trattato congiuntamente le due fattispecie contestate, considerando il fenomeno clla sua interezza. In realtà, le condotte illecite oggetto dell'imputazione di cui ai capi b) e c) della rubrica hanno le medesime caratteristiche e le attività illecite ivi indicate si sono realizzate nei diversi periodi contestati con modalità del tutto sovrapponibili. I rilievi difensivi hanno dunque trovato una risposta unitaria nelle sentenze, le quali, come si è detto anche in precedenza, hanno considerato irrilevanti, ai fini della mancata configurazione dei reati, gli aspetti evidenziati nei ricorsi. Quanto alla esistenza delle autofatture, la Corte d'appello, unitamente al primo giudice, ha evidenziato come tale documentazione non rilevi ai fini della esclusione del reato, non dando conto della provenienza dei rifiuti, ricevuti da soggetti non autorizzati e classificati tutti con lo stesso codice, ed anzi dimostrando che i metalli acquisiti dall'azienda fossero destinati alla commercializzazione (si veda quanto argomentato dalla Corte d'appello a pag. 8 della sentenza), il che implica, già di per sé, lo svolgimento di un'attività ispirata a logiche e finalità di profitto, come si dirà più approfonditamente nel paragrafo seguente. 7. Motivo comune ai difensori riguarda il profilo soggettivo dei reati (motivi I e II del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; motivo II del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; motivi I, II e III del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]). La Corte d'appello ha correttamente osservato, unitamente al primo giudice, che il profitto richiesto dalla norma deve essere inteso in senso ampio, non solo come ricavo patrimoniale, ma anche come risparmio di costi, presentando una natura "mista". I giudici hanno affermato - con riferimento ad entrambi le contestazioni - come non si sia potuto accertare in modo preciso il prezzo corrisposto per il conferimento di tutti i rifiuti metallici abitualmente ricevuti dall'azienda nel periodo in contestazione e neppure quale sia stato il prezzo della rivendita del materiale trattato dall'azienda. Tuttavia, sulla base di elementi logici, tratti dalle risultanze documentali e dai servizi di osservazione operati dalle Forze di polizia, hanno ritenuto che il commercio di detti materiali fosse stato attuato con una spesa minore di quella che l'azienda avrebbe dovuto sostenere ove il materiale fosse stato acquistato regolarmente, contribuendo il traffico accertato ad aumentare il complessivo volume di affari della società (cfr. pag. 8 della sentenza di appello e pag. 17 della sentenza di primo grado). I motivi di doglianza non si confrontano realmente con tale argomentazione: l'osservazione difensiva secondo la quale la Società non avrebbe avuto necessità 21di ricorrere ai conferimenti abusivi, visto il rilevante volume di affari dell'azienda, è priva di pregio, considerato che la norma non richiede che sia quantificata l'entità del profitto ricavabile dall'illecito traffico o la percentuale dell'incremento di detto profitto rispetto a quello ricavato dallo svolgimento della parallela attività lecita. La norma, infatti, richiede il perseguimento del fine del profitto inteso nella più ampia accezione. Al riguardo la sentenza rescindente ha condivisibilmente osservato: «il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707 - 01). Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212080 - 01; nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore, Sez. U. n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01; in quest'ultimo senso, già Sez. U, n. 506 del 12/04/1961, Stanzani, Rv. 098642 - 01). Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 - 01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01); può essere di tipo "accrescitivo"(Sez. U, Lucci, cit.; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117-01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 - 01). Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 - 01)". Applicando questi generali principi al traffico illecito di rifiuti, la sentenza rescindente ha evidenziato: "il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 02, secondo cui il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi "doverosi", non sopportati in ragione dell'illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica; nello stesso senso, Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236907 -01". 22La Corte di merito nel giudizio rescissorio ed il primo giudice hanno fatto buon governo di tali criteri ermeneutici, ponendo in evidenza l'avvenuta commercializzazione di materiale ferroso abusivamente acquisito, con esborsi inferiori a quelli che l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ove detto materiale fosse stato acquistato regolarmente (pag. 8 della sentenza di appello). I difensori riportano sul piano della precisa quantificazione di costi-ricavi la determinazione del profitto, trascurando di considerare che tale aspetto - per l'ampio significato che deve attribuirsi alla finalità - è estraneo alla configurazione del reato, imponendo la norma che si accerti, anche sulla base di argomentazioni logiche, che l'attività illecita sia finalizzata - e quindi tesa - al conseguimento di una qualunque forma di profitto. 8. Quanto alla lagnanza riguardante la mancata pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche (motivo V del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), si osserva quanto segue. La richiesta era stata devoluta negli originari motivi di appello. La Corte territoriale, all'esito del giudizio, ha rideterminato la pena senza concedere il beneficio. Nella memoria difensiva depositata in data 19/2/2025, innanzi ai giudici di appello, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non facevano menzione dell'originaria richiesta di concessione delle attenuanti. Nelle conclusioni rassegnate a verbale nel giudizio rescissorio l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riportava agli originari motivi di appello, senza fare specifico riferimento alla concessione del beneficio. In argomento la giurisprudenza di legittimità ha stabilito:"In caso di annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione con cui l'imputato deduca il vizio di motivazione della sentenza resa nel giudizio di rinvio in ordine ad una censura contenuta nell'originario atto d'appello, limitandosi a richiamarla senza dare conto di averla espressamente riproposta nel nuovo giudizio, quantomeno in sede di discussione, poiché, in tal caso, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione e, quindi, tardivo" (così Sez. 3, n. 34489 del 29/10/2020, Tatasciore, Rv. 280442). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento al caso in esame, in cui, a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, la relativa censura - contenuta nell'originario atto di appello - non era stata espressamente riproposta quantomeno in sede di discussione. L'omessa specificazione, nei motivi di ricorso, dell'avvenuta riproposizione davanti al giudice del rinvio del motivo originariamente contenuto nell'atto di 23appello, il cui contenuto è irrimediabilmente travolto dal giudizio di legittimità, caducatorio della sentenza d'appello, comporta l'inammissibilità del motivo. 9. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di entrambi gli imputati, rappresenta che, dopo la emissione della sentenza nel giudizio rescissorio, su richiesta della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma, la Corte territoriale, in data 29/5/2025, ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale. Censura il provvedimento in questione, lamentando che il sequestro sarebbe avvenuto in assenza di prova del profitto illecito ed in violazione del principio di proporzionalità come interpretato da ultimo nella giurisprudenza europea e di legittimità. Ebbene, anche tale motivo si appalesa inammissibile. Il provvedimento di che trattasi è estraneo al processo ed i profili devoluti non attengono al thema decidendum del giudizio rescissorio. v., 1 L ," n, e n , T t ?, ' t 'À [ 4ìi7 h ' 7 f7 t if i è. i ¦7 4, A ¦ 1A, /A 4 1 i 1 "L T C t t! t C / 10. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi escludere colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M