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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 25828/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26084/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MARTINO U. CHIOCCI e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 447/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 19/6/2024, la Corte d’appello di Perugia, inaccoglimento dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del Giacalone al risarcimento dei danni subiti d al Geraci in conseguenza della pubblicazionecontenuta nell’articolo a firma del Giacalone e pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] (edito dalla società appellante), all’interno del qualecomparivano riferimenti alla persona di [OSCURATO:PERSONA], indicato come il “ ‘giuda’ nelle parole di [OSCURATO:PERSONA] durante il famoso dibattitoalla biblioteca comunale di Palermo, dopo la strage di Capaci ”; espressione,quest’ultima (il ‘ giuda ’) , utilizzat a dal Borsellino nel corso della rievocazione dell’episodio della nomina, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, di [OSCURATO:PERSONA], quale capo dell’ufficio istruzione presso il Tribunale di Palermo, ritenuto prevalente nel la comparazioneconcorsuale con [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenutoche il contenuto dell’articolo oggetto dell’odierno giudizio, pur oggettivamente lesivo della reputazione e dell’onore del Geraci, dovesseritenersi giustificato dall’esercizio, da par te del Giacalone, del proprio diritto di cronaca, non essendosi il giornalista reso in alcun modoresponsabile della falsa affermazione per cui lo stesso Borsellino avrebbeespressamente identificato il Geraci, nell’occasione rievocata, comeil ‘ giuda ’ in parola, ed essendo risultata viceversa adeguatamente confermata,sul piano probatorio, la circostanza secondo cui proprio il Geracifosse la persona a cui il Borsellino si era indirettamente riferito Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella pubblica dichiarazione palermitana ricordata nell’articolo qui contestato; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi di impugnazione; l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con un comunecontroricorso; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 111 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4.

Nullità della sentenza per mancanza di motivazione nel minimo costituzionale richiesto per giustificare la decisione; osservail ricorrente come la corte territoriale avrebbe dettato una motivazione totalmente illogica nella parte in cui ha ritenuto che le espressioni utilizzate dal giornalista tra parentesi (il “ ‘giuda’ nelle parole di [OSCURATO:PERSONA] durante il famoso dibattito alla biblioteca comunale di Palermo, dopo la strage di Capaci ”) escludessero che il Borsellino avesse espressamente indicato il Geraci come il ‘giuda’ in parola, pervenendo illegittimamente a negare l’evidente carattere diffamatoriodello scritto contestato; ilmotivo è infondato ; dev’essere in primo luogo rilevata inammissibilità dell’evocazione del vizio relativo alla violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confrontodella motivazione con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo della decisione impugnata, tanto desumendosi dei principi fatti propridalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez.

U, Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 629830 – 01; Sez.

U, Sentenza n.8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01) ; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla pre messa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti artico lata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani i n forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprendern e agevolmente Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, apparendo del tutto logicamente plausibile che il riferimentoal “ giuda nelle parole di [OSCURATO:PERSONA] ” significasse, non già che il Borsellino avesse identificato il ‘giuda’ nella persona del Geraci,bensì che il Borsellino si fosse limitato a parlare di un ‘giuda’, chesarebbe stato poi identificato in altra sede nella persona del Geraci ; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a so ttrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

Nullità della sentenza: mancanza di motivazione nel minimo motivazionale richi esto e vizio del procedimento.

La sentenza della Corte d'Appello di Perugia non ha rispettato il perimetro della domanda ma, esondando dallo specifico oggettodi essa, ha dato alla doglianza attorea una risposta deassiale efondata su una motivazione conge tturale; osservain particolare il ricorrente come la corte territoriale avrebbe indebitamente operato una torsione dei contenuti effettivi della domanda dell’attore, non limitandosi a considerarne il riferimento al solo dato testuale dell’articolo del Giacalone, c on particolare riferimentoalla parte in cui, nel rievocare le parole di [OSCURATO:PERSONA], nelasciava all’evidenza ricavare la (falsa) conclusione che il Borsellino si fosse direttamente ed espressamente riferito al Geraci come un ‘giuda’; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe dettato una motivazione palesemente incongrua e illogica con riguardo all’interpretazionedelle dichiarazioni testimoniali rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva recisamente escluso che il Borsell ino, nell’occasionede qua , intendesse riferirsi alla persona del Geraci come il‘giuda’ evocato; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, diversamente da quanto denunciato dall’odierno istante, la corte territoriale non abbia in alcun modo operato la pretesa ‘torsione’ della domanda avanzata da ll’attore, avendo piuttosto considerato in modo espresso il dato testuale dell’articolo del Giacalone sottolineando come, dalla lettura di detto testo, dovesse escludersi la possibilità di ricavare la conclusione secondocui il Borsellino avesse espressamente indicato la persona del Geracicome il ‘giuda’ evocato ; afferma infatti il giudice a quo «la frase “[OSCURATO:PERSONA] (il ‘giuda’ nelle parole di Borsellino durante il famoso dibattito alla biblioteca di Palermo, dopo la strage di Capaci)” non risulta possa essereletta o interpretata nel senso che Borsellino in quella occasione aveva detto che V incenzo Geraci era un giuda.

Proprio l’espressione posta tra parentesi “il giuda nelle parole di Borsellino”, accostata al nomeVincenzo Geraci, lascia intendere che durante il dibattito il nome di [OSCURATO:PERSONA] non era stato fatto.

La notizia, quindi, d ata dall’articolo e, nello specifico, dalla frase sopra richiamata, non consisteva nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto a [OSCURATO:PERSONA] con l'appellativo di “giuda”, quanto piuttosto che era a Geraci cheBorsellino intendeva riferirsi parlando di “qualche giuda” durante il famosodibattito alla biblioteca di Palermo “[OSCURATO:PERSONA] (‘il giuda nelleparole di [OSCURATO:PERSONA]’ esplicita chiaramente questo concetto Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri e dunque la notizia è che Geraci è colui al quale faceva riferimento Borsellinoallorché parlò di un giuda” »; deve dunque ancora una volta ribadirsi come appaia del tutto logicamenteplausibile che il riferimento al “ giuda nelle parole di [OSCURATO:PERSONA]” significasse, nell’articolo contestato, non già che il Borsellinoavesse identificato il ‘giuda’ nella persona del Geraci, bensì cheil Borsellino si fosse limitato a parlare di un ‘giuda’, che sarebbe statopoi identificato in altra sede nella persona del Geraci ; parimentipriva di fondamento deve , infine, ritenersi l’affermazione sostenuta dall’odierno istante in ordine alla pretesa illogicità dell’interpretazionedei contenuti della testimonianza resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], avendo la corte territoriale piuttosto evidenziato , in termini diassoluta coerenza, la superabilità dell’apparente contraddizione tra letestimonianze rese dai testi Costantini e [OSCURATO:PERSONA], spiegando , in modo coerente e logicamente plausibile , le ragioni della prevalente affidabilitàaccordata alla prima deposizione : giudizio di affidabilità che, inquanto espressione propria dei poteri di valutazione discrezionale del giudicedi merito, non è consentito porre a oggetto di alcun eventuale apprezzamentocritico in questa sede di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1n. 5 c.p.c.

Omesso esame del dirimente documento costituito dalla edizioneon-line de [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2017; osservail ricorrente come la corte territoriale fosse incorsa nel vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. avendo omesso l’esame del decisivo documentoconsistito nella pubblicazione on - line de [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2017, all’interno della quale veniva affermato che “Borsellinonon indicherà mai chi fosse quel Giuda “; pubblicazione la Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri cui rilevanza era stata ripetutamente invocata dall’odierno istante, tantonel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d’appello; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, con la proposizione della doglianza in esame, l’odierno ricorrente si sia inammissibilmente astenuto dall’argomentare, in termini critici, il punto concernente la decisività dell’esamedel documento evocato: non appare , infatt i, ricavabile ictu oculila conclusione secondo cui, ove la corte d’appello avesse preso in considerazione questo documento, la decisione sarebbe stata sicuramente diversa, giacché il contenuto di tale documento non esclude affatto la possibilità che Borsellino, pur incline a non voler indicare (mai) l’identità del ‘giuda’ pubblicamente, l’avesse invece rivelata privatamente (come infatti coerentemente confermato dall’istruttoria,secondo la ricostruzione operata dalla corte d’appello) ; converrà ribadire al riguardo come, s econdo l’interpretazione consolidatasinella giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. , se , da un lato , ha definitivamente limitato il sindacato delgiudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, seesaminato, avrebbe con ragionevole certezza determinato un esito diversodella controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma,là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astratta mente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome sostanzialmente diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'interomateriale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in ques ta sede ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002; P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del Adunanzadel1° luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26084/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MARTINO U. CHIOCCI e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 447/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 19/6/2024, la Corte d’appello di Perugia, inaccoglimento dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del Giacalone al risarcimento dei danni subiti d al Geraci in conseguenza della pubblicazionecontenuta nell’articolo a firma del Giacalone e pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] (edito dalla società appellante), all’interno del qualecomparivano riferimenti alla persona di [OSCURATO:PERSONA], indicato come il “ ‘giuda’ nelle parole di [OSCURATO:PERSONA] durante il famoso dibattitoalla biblioteca comunale di Palermo, dopo la strage di Capaci ”; espressione,quest’ultima (il ‘ giuda ’) , utilizzat a dal Borsellino nel corso della rievocazione dell’episodio della nomina, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, di [OSCURATO:PERSONA], quale capo dell’ufficio istruzione presso il Tribunale di Palermo, ritenuto prevalente nel la comparazioneconcorsuale con [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenutoche il contenuto dell’articolo oggetto dell’odierno giudizio, pur oggettivamente lesivo della reputazione e dell’onore del Geraci, dovesseritenersi giustificato dall’esercizio, da par te del Giacalone, del proprio diritto di cronaca, non essendosi il giornalista reso in alcun modoresponsabile della falsa affermazione per cui lo stesso Borsellino avrebbeespressamente identificato il Geraci, nell’occasione rievocata, comeil ‘ giuda ’ in parola, ed essendo risultata viceversa adeguatamente confermata,sul piano probatorio, la circostanza secondo cui proprio il Geracifosse la persona a cui il Borsellino si era indirettamente riferito Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella pubblica dichiarazione palermitana ricordata nell’articolo qui contestato; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi di impugnazione; l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con un comunecontroricorso; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 111 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione nel minimo costituzionale richiesto per giustificare la decisione; osservail ricorrente come la corte territoriale avrebbe dettato una motivazione totalmente illogica nella parte in cui ha ritenuto che le espressioni utilizzate dal giornalista tra parentesi (il “ ‘giuda’ nelle parole di [OSCURATO:PERSONA] durante il famoso dibattito alla biblioteca comunale di Palermo, dopo la strage di Capaci ”) escludessero che il Borsellino avesse espressamente indicato il Geraci come il ‘giuda’ in parola, pervenendo illegittimamente a negare l’evidente carattere diffamatoriodello scritto contestato; ilmotivo è infondato ; dev’essere in primo luogo rilevata inammissibilità dell’evocazione del vizio relativo alla violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confrontodella motivazione con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo della decisione impugnata, tanto desumendosi dei principi fatti propridalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n.8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01) ; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla pre messa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti artico lata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani i n forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprendern e agevolmente Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, apparendo del tutto logicamente plausibile che il riferimentoal “ giuda nelle parole di [OSCURATO:PERSONA] ” significasse, non già che il Borsellino avesse identificato il ‘giuda’ nella persona del Geraci,bensì che il Borsellino si fosse limitato a parlare di un ‘giuda’, chesarebbe stato poi identificato in altra sede nella persona del Geraci ; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a so ttrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza: mancanza di motivazione nel minimo motivazionale richi esto e vizio del procedimento. La sentenza della Corte d'Appello di Perugia non ha rispettato il perimetro della domanda ma, esondando dallo specifico oggettodi essa, ha dato alla doglianza attorea una risposta deassiale efondata su una motivazione conge tturale; osservain particolare il ricorrente come la corte territoriale avrebbe indebitamente operato una torsione dei contenuti effettivi della domanda dell’attore, non limitandosi a considerarne il riferimento al solo dato testuale dell’articolo del Giacalone, c on particolare riferimentoalla parte in cui, nel rievocare le parole di [OSCURATO:PERSONA], nelasciava all’evidenza ricavare la (falsa) conclusione che il Borsellino si fosse direttamente ed espressamente riferito al Geraci come un ‘giuda’; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe dettato una motivazione palesemente incongrua e illogica con riguardo all’interpretazionedelle dichiarazioni testimoniali rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva recisamente escluso che il Borsell ino, nell’occasionede qua , intendesse riferirsi alla persona del Geraci come il‘giuda’ evocato; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, diversamente da quanto denunciato dall’odierno istante, la corte territoriale non abbia in alcun modo operato la pretesa ‘torsione’ della domanda avanzata da ll’attore, avendo piuttosto considerato in modo espresso il dato testuale dell’articolo del Giacalone sottolineando come, dalla lettura di detto testo, dovesse escludersi la possibilità di ricavare la conclusione secondocui il Borsellino avesse espressamente indicato la persona del Geracicome il ‘giuda’ evocato ; afferma infatti il giudice a quo «la frase “[OSCURATO:PERSONA] (il ‘giuda’ nelle parole di Borsellino durante il famoso dibattito alla biblioteca di Palermo, dopo la strage di Capaci)” non risulta possa essereletta o interpretata nel senso che Borsellino in quella occasione aveva detto che V incenzo Geraci era un giuda. Proprio l’espressione posta tra parentesi “il giuda nelle parole di Borsellino”, accostata al nomeVincenzo Geraci, lascia intendere che durante il dibattito il nome di [OSCURATO:PERSONA] non era stato fatto. La notizia, quindi, d ata dall’articolo e, nello specifico, dalla frase sopra richiamata, non consisteva nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto a [OSCURATO:PERSONA] con l'appellativo di “giuda”, quanto piuttosto che era a Geraci cheBorsellino intendeva riferirsi parlando di “qualche giuda” durante il famosodibattito alla biblioteca di Palermo “[OSCURATO:PERSONA] (‘il giuda nelleparole di [OSCURATO:PERSONA]’ esplicita chiaramente questo concetto Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri e dunque la notizia è che Geraci è colui al quale faceva riferimento Borsellinoallorché parlò di un giuda” »; deve dunque ancora una volta ribadirsi come appaia del tutto logicamenteplausibile che il riferimento al “ giuda nelle parole di [OSCURATO:PERSONA]” significasse, nell’articolo contestato, non già che il Borsellinoavesse identificato il ‘giuda’ nella persona del Geraci, bensì cheil Borsellino si fosse limitato a parlare di un ‘giuda’, che sarebbe statopoi identificato in altra sede nella persona del Geraci ; parimentipriva di fondamento deve , infine, ritenersi l’affermazione sostenuta dall’odierno istante in ordine alla pretesa illogicità dell’interpretazionedei contenuti della testimonianza resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], avendo la corte territoriale piuttosto evidenziato , in termini diassoluta coerenza, la superabilità dell’apparente contraddizione tra letestimonianze rese dai testi Costantini e [OSCURATO:PERSONA], spiegando , in modo coerente e logicamente plausibile , le ragioni della prevalente affidabilitàaccordata alla prima deposizione : giudizio di affidabilità che, inquanto espressione propria dei poteri di valutazione discrezionale del giudicedi merito, non è consentito porre a oggetto di alcun eventuale apprezzamentocritico in questa sede di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1n. 5 c.p.c. Omesso esame del dirimente documento costituito dalla edizioneon-line de [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2017; osservail ricorrente come la corte territoriale fosse incorsa nel vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. avendo omesso l’esame del decisivo documentoconsistito nella pubblicazione on - line de [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2017, all’interno della quale veniva affermato che “Borsellinonon indicherà mai chi fosse quel Giuda “; pubblicazione la Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri cui rilevanza era stata ripetutamente invocata dall’odierno istante, tantonel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d’appello; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, con la proposizione della doglianza in esame, l’odierno ricorrente si sia inammissibilmente astenuto dall’argomentare, in termini critici, il punto concernente la decisività dell’esamedel documento evocato: non appare , infatt i, ricavabile ictu oculila conclusione secondo cui, ove la corte d’appello avesse preso in considerazione questo documento, la decisione sarebbe stata sicuramente diversa, giacché il contenuto di tale documento non esclude affatto la possibilità che Borsellino, pur incline a non voler indicare (mai) l’identità del ‘giuda’ pubblicamente, l’avesse invece rivelata privatamente (come infatti coerentemente confermato dall’istruttoria,secondo la ricostruzione operata dalla corte d’appello) ; converrà ribadire al riguardo come, s econdo l’interpretazione consolidatasinella giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all’art. 360n. 5 c.p.c. , se , da un lato , ha definitivamente limitato il sindacato delgiudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, seesaminato, avrebbe con ragionevole certezza determinato un esito diversodella controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 26084/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma,là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astratta mente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome sostanzialmente diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'interomateriale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in ques ta sede ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002; P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del Adunanzadel1° luglio
Sentenza Cassazione n. 25828/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris