CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 luglio 2022
Cassazione n. 12999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4672/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), sito in [OSCURATO:PERSONA] 18, in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso sentenza n. 1561/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 1