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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39141/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luca TAMPIERI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la misura dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, a causa della ritenuta irreperibilità di fatto del condannato che preclude l’accesso alla misura alternativa per mancanza di collaborazione da parte del condannato e per il difetto dei riferimenti necessari al percorso extra murario.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione agli artt. 164 e 666, comma 3, cod. proc. pen., perché l’avviso di udienza è stato erroneamente notificato al difensore di fiducia quale domiciliatario e non all’interessato che aveva eletto domicilio; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della misura, perché il Tribunale, essendo indicato un domicilio, avrebbe dovuto acquisire le necessarie informazioni per valutare i presupposti della misura alternativa e non limitarsi a fondare il giudizio negativo sull’erroneo presupposto dell’assenza di un domicilio in Italia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, come correttamente rileva il Procuratore generale.

2. È anzitutto necessario chiarire che il condannato, allontanatosi dalla residenza in Taranto da diversi anni tanto da essere cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, dopo la notificazione in data 27 maggio 2024 dell’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ha eletto, in data 15 giugno 2024, un domicilio in Castellammare di Stabia, luogo ove aveva poco prima ricevuto la anzidetta notificazione; la dichiarazione di domicilio, del resto, è posta in calce proprio all’istanza di misure alternative trasmessa al Tribunale di sorveglianza.

2.1. Il Tribunale di sorveglianza, invece, si è limitato a constatare la cancellazione anagrafica da Taranto, predicando una condizione di “irreperibilità di fatto” che, tuttavia, non trova riscontro in atti, non essendosi cercato di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza al domicilio eletto né di assumere informazioni dalla polizia giudiziaria del luogo che, peraltro, lo aveva poco prima reperito tanto da notificargli l’ordine di carcerazione, né di acquisire le necessarie informazioni dagli organi dell’esecuzione penale esterna competenti per Castellammare di Stabia.

3. Orbene, in disparte la sussistenza di vizi processuali relativi alla fissazione dell’udienza camerale che ridondano in una nullità relativa a regime intermedio che la difesa non ha tempestivamente dedotto, ciò che rileva nel caso in esame è che dalla pretesa irreperibilità del condannato si è fatta discendere la negativa valutazione sulla misura alternativa.

Si è illogicamente addebitata al condannato una presunta mancata collaborazione, giudicata ostativa al percorso di trattamento extra murario, senza che, tuttavia, sia stato verificato il presupposto di fatto sul quale si fonda tale giudizio: l’irreperibilità del condannato è, infatti, meramente asserita.

4. L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto perché provveda a nuovo giudizio nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luca TAMPIERI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la misura dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, a causa della ritenuta irreperibilità di fatto del condannato che preclude l’accesso alla misura alternativa per mancanza di collaborazione da parte del condannato e per il difetto dei riferimenti necessari al percorso extra murario. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione agli artt. 164 e 666, comma 3, cod. proc. pen., perché l’avviso di udienza è stato erroneamente notificato al difensore di fiducia quale domiciliatario e non all’interessato che aveva eletto domicilio; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della misura, perché il Tribunale, essendo indicato un domicilio, avrebbe dovuto acquisire le necessarie informazioni per valutare i presupposti della misura alternativa e non limitarsi a fondare il giudizio negativo sull’erroneo presupposto dell’assenza di un domicilio in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, come correttamente rileva il Procuratore generale. 2. È anzitutto necessario chiarire che il condannato, allontanatosi dalla residenza in Taranto da diversi anni tanto da essere cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, dopo la notificazione in data 27 maggio 2024 dell’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ha eletto, in data 15 giugno 2024, un domicilio in Castellammare di Stabia, luogo ove aveva poco prima ricevuto la anzidetta notificazione; la dichiarazione di domicilio, del resto, è posta in calce proprio all’istanza di misure alternative trasmessa al Tribunale di sorveglianza. 2.1. Il Tribunale di sorveglianza, invece, si è limitato a constatare la cancellazione anagrafica da Taranto, predicando una condizione di “irreperibilità di fatto” che, tuttavia, non trova riscontro in atti, non essendosi cercato di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza al domicilio eletto né di assumere informazioni dalla polizia giudiziaria del luogo che, peraltro, lo aveva poco prima reperito tanto da notificargli l’ordine di carcerazione, né di acquisire le necessarie informazioni dagli organi dell’esecuzione penale esterna competenti per Castellammare di Stabia. 3. Orbene, in disparte la sussistenza di vizi processuali relativi alla fissazione dell’udienza camerale che ridondano in una nullità relativa a regime intermedio che la difesa non ha tempestivamente dedotto, ciò che rileva nel caso in esame è che dalla pretesa irreperibilità del condannato si è fatta discendere la negativa valutazione sulla misura alternativa. Si è illogicamente addebitata al condannato una presunta mancata collaborazione, giudicata ostativa al percorso di trattamento extra murario, senza che, tuttavia, sia stato verificato il presupposto di fatto sul quale si fonda tale giudizio: l’irreperibilità del condannato è, infatti, meramente asserita. 4. L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto perché provveda a nuovo giudizio nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna
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