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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31083/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16060/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Paola ha confermata la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Paola di condanna per il reato di minaccia; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è inammissibile per varie ragioni: 1) non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; 2) sulla natura minatoria dell'espressione attribuita all'imputato, il ricorso è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza di merito, violando il principio sancito anche da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen. - oltre a essere inammissibile in virtù del disposto di cui all'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., è anche aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata e violando, ancora una volta, il dovere di specificità di cui a Sezioni Unite Galtelli; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'eccessività della pena inflitta - è generico per indeterminatezza delle motivazioni sulle quali fondare il giudizio di scorrettezza della pena, donde non rileva che, sul punto, nella sentenza impugnata non vi sia motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16060/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Paola ha confermata la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Paola di condanna per il reato di minaccia; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è inammissibile per varie ragioni: 1) non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; 2) sulla natura minatoria dell'espressione attribuita all'imputato, il ricorso è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza di merito, violando il principio sancito anche da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen. - oltre a essere inammissibile in virtù del disposto di cui all'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., è anche aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata e violando, ancora una volta, il dovere di specificità di cui a Sezioni Unite Galtelli; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'eccessività della pena inflitta - è generico per indeterminatezza delle motivazioni sulle quali fondare il giudizio di scorrettezza della pena, donde non rileva che, sul punto, nella sentenza impugnata non vi sia motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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