CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-società cooperativa, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in 47122rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna - C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78T16D976A, [OSCURATO:TELEFONO] PEC: carlomilicia @ ordineavvocatibopec.it – constudio in 40122 Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, giusta procura specialeautenticata rilasciato su foglio separato da considerarsi apposta in calce alricorso, ai sensi dell’art. 83, comma 3° c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 18,comma 5° del D.M. 44/2011 e ss.mm., il quale dichiara ad ogni effetto dilegge il proprio domicilio digitale presso il suindicato indirizzo PEC, ovedovranno essere effettuale tutte le comunicazioni/notifiche.RicorrentecontroSocietà [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), consede legale in Rimini (RN – 47921), [OSCURATO:PERSONA] n. 113, in persona delLegale Rappresentante pro tempore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69R23 H294P) ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’Altea n. 15, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente traloro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72H24H294C; PEC: giovanni.cedrini @ ordineavvocatirimini.it) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zamagni (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 73M29 H294V; PEC: luca.zamagni @ordineavvocatirimini.it), entrambi del Foro di Rimini, iscritti nell’Albospeciale dei Cassazionisti, come da procura speciale alle liti rilasciata sufoglio separato da considerarsi apposta in calce al controricorso, ai sensidell’art. 83, comma III c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 18, comma V delD.M. 44/2011 e ss.mm., ed elettivamente domiciliato presso i loro indirizzidi posta elettronica certificata giovanni.cedrini @ ordineavvocatirimini.it eluca.zamagni @ ordineavvocatirimini.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n° 601 depositata il22 marzo 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] cooperativa braccianti riminese (CBR), socia di [OSCURATO:PERSONA] -Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – soc. coop., riceveva inassegnazione una quota dei lavori affidati al Consorzio dalla [OSCURATO:PERSONA] (commessa Isgastrentatre), per la costruzione egestione della rete di distribuzione del gas del Bacino 33 (Comune diQuartu Sant’Elena, Monserrato, Quartucciu, [OSCURATO:PERSONA] e Sinnai) edi una quota dei lavori di Progettazione definitiva/esecutiva, fornitura eposa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a bandaultra larga nella Regione Sardegna (commessa Bulgas).A seguito della predisposizione del quarto ed ultimo SAL, CBR – premessodi essere creditrice verso il [OSCURATO:PERSONA] di euro 641.798,44, di cui (a) euro304.687,91, per il mancato riconoscimento della riserva n° 1, relativa allavoce “letto di sabbia” contabilizzata in [OSCURATO:PERSONA] anziché in [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026(b) euro 337.110,53 “per ulteriori lavorazioni eseguite e da CBR emateriali” e segnatamente: (b1) euro 103 mila per i costi sostenuti daCBR per la fornitura di tappi e giunzioni impiegati sui cavi; (b2) euro 63mila per la realizzazione di scavi eseguiti in ottemperanza agli impegnicontrattualmente assunti da CBR; (b3) euro 33 mila per materiali ordinati,ma non posati in quanto risultati in eccesso, legittimamente contabilizzatida CBR al prezzo d’acquisto – tutto ciò premesso, proponeva domanda diarbitrato, nel quale [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e resisteva, contestando tutte lepretese e deducendo, in subordine, la necessità quantomeno di detrarredalle somme che fossero state eventualmente riconosciute a controparteper la voce “letto di sabbia”, l’importo di euro 117.039,00, già riconosciutoa quest’ultima nei concomitanti Lavori di Costruzione della Rete GAS.2.- La lite veniva definita con lodo reso in data 14 aprile 2021, depositatoil successivo 16 aprile, col quale gli arbitri condannavano [OSCURATO:PERSONA] apagare euro 340.687,91, per la stesura del letto di sabbia calcolato inmetri lineari (e non in metri cubi), ed euro 172.691,81 per la fornitura ditappi e giunzioni, oltre interessi ex d.lgs. n° 231/2002.Disattesa ogni altra domanda e spese parzialmente compensate per unterzo; residui due terzi a carico di [OSCURATO:PERSONA].3.- Il lodo veniva impugnato per nullità da [OSCURATO:PERSONA] in base a cinquemezzi: (A) per motivazione omessa, perplessa, apparente in relazione alcorrispettivo di euro 340.687,91 oggetto della Riserva n. 1 per la voce“letto di sabbia”, erroneamente calcolato in metri lineari e non in metricubi; (B) per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362,1363, 1366, 1368, 1371 cod. civ.; (C) per motivazione omessa, perplessa,apparente in relazione al corrispettivo di euro 172.691,81 per la forniturae posa di tappi e giunzioni senza detrarre gli importi liquidati a tale titolonei precedenti SAL; (D) per non aver pronunciato sull’eccezione diConscoop in ordine alla necessità di detrarre le somme già liquidate a taletitolo nei precedenti SAL; (E) per violazione degli artt. 1 e 2, primoNumero registro generale 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026comma, lettera d) del d.lgs. n° 231/2002 nella parte in cui riconoscel’applicazione degli interessi di mora previsti dalla cennata disciplina sullesomme liquidate in favore di CBR.Dal canto suo CBR proponeva impugnazione incidentale.4.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Bolognadefiniva le impugnazioni, rigettandole entrambe e compensando le spese.Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte che il lodo non eraimpugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia, in quanto la clausola compromissoria era contenuta non giànello Statuto sociale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2004 (anteriore al d.lgs.2 febbraio 2006 n° 40), ma nello Statuto aggiornato al 25 giugno 2018,con la conseguenza che, nel silenzio della nuova clausola compromissoriadoveva ritenersi che le parti avessero voluto escludere l’impugnabilità dellodo per violazione delle regole di diritto relative al merito.Ne derivava l’inammissibilità dei motivi di impugnazione sub lettere B) edQuanto al motivo sub A), il lodo non era affatto privo della motivazione,essendo palese il percorso logico seguito dagli arbitri al fine di indagare lavolontà delle parti e di accertare l’inesistenza dell’errore materialelamentato dal [OSCURATO:PERSONA].Quanto ai motivi sub lettere C) e D), concernenti, da un lato, la pretesa dipagamento di euro 172.691,76 per ulteriori tappi e giunzioni, formulatadal CBR, e, dall’altro, l’eccezione sollevata (in subordine) da [OSCURATO:PERSONA] didetrarre da tale somma quanto già pagato nei precedenti SAL, la Corteosservava che la motivazione del lodo non era affatto mancante, dato chegli arbitri avevano affermato che il prezzo finale per tali lavorazioni emateriali doveva essere calcolato solo alla fine dei lavori, moltiplicando ilprezzo base unitario per il numero di unità effettivamente utilizzato per larealizzazione dell’opera; che già nei primi tre SAL era stata contabilizzatae non contestata la spesa relativa a tappi e giunti in misura eccedenteNumero registro generale 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026l’iniziale previsione; che il quarto SAL prodotto da CBR risultava esserel’unico documento contabile; che [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto nulla dacui poter dedurre l’effettivo materiale utilizzato per il completamentodell’opera, risultando le contestazioni del consorzio assolutamentegeneriche, così rivelando di essersi potuta avvalere soltanto dei dati riferitidalla CBR.Quanto al mancato esame dell’eccezione, formulata da [OSCURATO:PERSONA], didetrazione dall’importo preteso da CBR di quanto pagato nei precedentiSAL, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aver introdotto tale tema nelprocedimento arbitrale solo con la terza memoria ex art. 183, sestocomma, cod. proc. civ.Sicché, dato che gli arbitri avevano inteso attenersi alle norme del codicedi rito, non era ammesso l’ampliamento delle eccezioni già proposte.In ogni caso, aggiungeva la Corte, [OSCURATO:PERSONA] aveva reiterato la richiesta didetrazione degli importi asseritamente corrisposti nell’ambito deiconcomitanti lavori di costruzione della rete del gas di cui al diversoappalto Isgastrentatre, senza alcun riferimento al preteso già avvenutopagamento in esecuzione dei primi tre SAL dell’appalto Bulgas.5.- Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidando il gravame ad undici motivi illustrati da memoria.Resiste CBR con controricorso illustrato da memoria, nel quale concludeper l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza di tutti i mezzi.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Con i primi tre mezzi il Consorzio lamenta che la Corte abbiadichiarato l’inammissibilità dei motivi di impugnazione per violazione delleregole di diritto relative al merito della controversia in base ad unamotivazione apparente, donde la violazione degli artt. 829 c.p.c., terzoNumero registro generale 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026comma, cod. proc. civ. e dell’art. 27, quarto comma, del d.lgs. n° 40 del2006.La declaratoria di inammissibilità avrebbe inoltre provocato il mancatoesame del merito della lite, con conseguente violazione degli artt. 24 e111 Cost.7.- I motivi sono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere da questaCorte una interpretazione degli atti negoziali intercorsi tra le parti diversada quella, del tutto plausibile, fornita dalla Corte territoriale.È noto, infatti (ex multis: Cass., sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554, conmenzione di altri precedenti), che l'interpretazione del contratto e degliintenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice dimerito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto perviolazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio dimotivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica oincongrua.Peraltro, la denuncia del vizio di motivazione richiede la precisaindicazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dalgiudice di merito, ovvero delle incongruenze dello stesso, consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al sensocomune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioèconnotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dalla sentenza.Ora, la sentenza gravata, ha ben ricostruito la volontà delle parti,asserendo – in sostanza – che la nuova adozione dello Statuto in data 25giugno 2018 aveva comportato la rinnovazione della volontà delle parti inordine alla previsione della composizione delle liti a mezzo degli arbitri,con la conseguenza che la clausola compromissoria doveva intendersisorta in epoca successiva al d.lgs. n° 40 del 2006.Numero registro generale 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026A tale snodo logico il ricorrente oppone che la diversa numerazionedell’articolo contenente la clausola (che passò dal n° 34 al n° 36) e ladiversa indicazione dell’organo competente alla nomina degli arbitri(Presidente della Camera di Commercio della [OSCURATO:PERSONA]Cesena eRimini, in luogo del Presidente della Camera di Commercio della [OSCURATO:PERSONA]Cesena, essendosi preso atto dell’accorpamento delle Camere diCommercio delle Provincie di Forlì-Cesena e di Rimini, di recenteintervenuto) non sarebbero elementi sufficienti per predicare ilcambiamento del patto compromissorio, che sarebbe pertanto rimastoinvariato nei suoi elementi essenziali.Tale argomentazione non è però condivisibile, sia perché procedemediante un inedito raffronto testuale tra i due articoli (vecchio art. 34 enuovo art. 36), non risultante dalla sentenza gravata, sia, in ogni modo,perché va a contrastare l’interpretazione data dal giudice del merito allavolontà delle parti, peraltro senza considerare che la Corte hasostanzialmente ritenuto che vi fosse stata l’adozione di un nuovo Statutoe che tale adozione non potesse non essere frutto della comune volontàdei soci del Consorzio.In conclusione, premesso che la volontà di compromettere in arbitri le lititra Consorzio e soci è sorta dopo il d.lgs. n° 40 del 2006 e, dunque, nelvigore del testo attuale dell’art. 829 cod. proc. civ., la Corte territoriale hacorrettamente ritenuto che l’impugnazione del lodo per violazione delleregole di diritto relative al merito della controversia fosse inammissibile.8.- Con il quarto ed il quinto mezzo [OSCURATO:PERSONA] deduce l’illegittimo rifiutodella Corte di esaminare i motivi di impugnazione fondati sulla violazionedelle norme ermeneutiche degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1371 cod.civ. e la conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per essersi lamedesima Corte sottratta al dovere di esaminare in modo effettivo i motividi impugnazione e di pronunciarsi su di essi.Numero registro generale 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026Col sesto e col settimo motivo il Consorzio lamenta che la Corte nonabbia esaminato il motivo col quale si deduceva la violazione del d.lgs. n°231/2002, così violando non solo gli artt. 1 e 2, primo comma, lettera a),di tale d.lgs., ma anche l’art. 112 cod. proc. civ., avendo omesso lapronuncia su tale domanda.9.- I mezzi riassunti al precedente paragrafo, esaminabili congiuntamenteper evidenti ragioni di connessione, sono privi di pregio.Posto che, come si è visto ai precedenti paragrafi, i motivi con i qualiConscoop ha impugnato il lodo per violazione delle regole di diritto relativeal merito della lite era inammissibile, anche questi motivi sonoevidentemente affetti dalla medesima inammissibilità.10.- Col l’ottavo ed il nono motivo il ricorrente lamenta difetto o meraapparenza della motivazione in ordine alla necessità di detrarredall’importo di euro 172.691,76 per la fornitura e posa di tappi e giunzionile somme liquidate a tale titolo nei precedenti SAL, donde la violazionedegli artt. 112, 132, primo comma, n° 4 cod. proc. civ., 24 e 111, sestocomma, Cost.Con il decimo e l’undicesimo mezzo [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corteabbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di detrazione dei precedentipagamenti avvenuti nei SAL pregressi sul rilievo che tale eccezione fossestata proposta solo con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod.proc. civ., donde l’omessa pronuncia su tale tema.11.- I motivi – esaminabili congiuntamente per evidenti ragioni diconnessione – sono inammissibili, non cogliendo l’esatta ratio decidendidella sentenza.È vero, infatti, che la Corte, ha erroneamente ritenuto che l’eccezione didetrazione degli importi pagati fosse stata tardivamente formulata nellaterza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.Infatti, in base all’art. 816-bis le parti possono stabilire nella convenzioned'arbitrato, oppure con atto separato anteriore all'inizio del procedimento,Numero registro generale 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026“le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento” e che inmancanza “gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizionel modo che ritengono più opportuno”, ma “in ogni caso” debbonoed equivalenti possibilità di difesa", con la conseguenza che non èpossibile considerare perentori i termini per la modificazione e definitivaformulazione delle domande ed eccezioni qualora la possibilità di declinaretale perentorietà non sia stata prevista dalla convenzione di arbitrato,ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale daimedesimi predisposto, ed in assenza di specifica avvertenza al riguardo almomento dell'assegnazione dei termini (Cass., sez. I, 4 luglio 2023, n°18772, con menzione di altri precedenti).Ma è pur vero che la Corte, dopo questo passaggio logico noncondivisibile, ha aggiunto che “in ogni caso” (sentenza pagina 12) ilconsorzio aveva “reiterato la richiesta di detrazione degli importiasseritamente corrisposti nell’ambito dei concomitanti lavori di costruzionedella rete del gas di cui al diverso appalto Isgastrentatre, senza alcunriferimento al preteso già avvenuto pagamento in esecuzione dei primi treSAL dell’appalto Bulgas”.In sostanza, la Corte ha ritenuto che il Consorzio avesse sollevatol’eccezione di detrazione in relazione a pagamenti effettuati in un diversoappalto, con la conseguenza che l’eccezione era sostanzialmente nuova, inquanto formulata con l’impugnazione del lodo, non essendo stata sollevata“neppure nelle domande cristallizzate con foglio di conclusioni del 20novembre 2020” davanti agli arbitri.12.- In conclusione, il ricorso va respinto.Alla soccombenza del Consorzio segue la sua condanna alla rifusione dellespese del presente giudizio in favore della resistente, per la cuiliquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dalNumero registro generale 13023/2024Numero sezionale 4480/2025Numero di raccolta generale 8790/2026Data pubblicazione 08/04/2026d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite – si rimanda al dispositivo chesegue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arifondere alla resistente le spese del presente grado di giudizio, che liquidain euro 14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva,se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13,comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli