CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità per i delitti di minaccia a lui ascritti; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per l'imputazione di cui al capo 1. - è privo di specificità poiché non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma effettua un mero rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e nel resto si affida ad assunti patentemente generici, segnatamente in ordine a taluni elementi di prova senza neppure addurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1