CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 16345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del 14 febbraio 2018, con la quale il Tribunale della stessa sede, in composizione monocratica, aveva condannato, con rito abbreviato, Massimo BERLINGIERE alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma secondo, d. Igs. n. 159/2011, consistito nell'aver violato, in data 9 gennaio 2018, le prescrizioni di rincasare entro le ore ventidue e di detenere telefoni cellulari. Nel confutare il motivo di gravame in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, la Corte di merito escludeva qualsivoglia stato di necessità, nel caso di specie, atteso che la documentazione medica in atti non mostrava alcuna condizione di salute talmente grave da rendere indifferibile e urgente l'adozione di cure mediche (la diagnosi, formulata solo in base al dichiarato del BERLINGIERE, era di "dolore addominale generalizzato" con prognosi di giorni "O") o da impedire all'imputato di dare tempestiva notizia al riguardo all'autorità locale di P.S. Quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici dell'appello negavano l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., essendosi l'imputato reso responsabile di due violazioni, nonché di aver posto in essere delle modalità operative tese a procurarsi l'impunità per il delitto commesso, adducendo, pretestuosamente, motivi di salute a giustificazione della sua assenza dall'abitazione. 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un primo motivo, dietro lo schermo formale della violazione di legge (art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011), vizi di motivazione in punto di responsabilità e, con un secondo motivo, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al caso di specie. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, oltre a peccare di genericità, nel dedurre, senza spiegarlo, il vizio di "circolarità" del ragionamento motivazionale, addebita alla Corte di appello di non aver esplorato circostanze (l'eventuale accompagnamento all'ospedale dell'imputato da parte di qualcuno; l'eventuale possesso di un cellulare da parte dell'accompagnatore) che, oltre ad essere semplicemente ipotizzate, non hanno trovato alcun riscontro nella ricostruzione dei fatti, siccome congruamente esposta dai giudici del gravame. 3.2. Affatto generico è il motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la cui sussistenza si afferma in modo del tutto assertivo. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere este