CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 1993
Cassazione n. 33009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agani il 18/06/19933. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/19904. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/01/19855. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/19796. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/19877. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/19718. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1973avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte di appello di Salernovisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eGennaro [OSCURATO:PERSONA], per annullamento con rinvio per ulteriore esame alla Corte diAppello di Salerno in relazione, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ai capi1) e 6) nonché alla confisca e per il rigetto dei ricorsi nel resto;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pentangelo in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento dei ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso;uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniPentangelo, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DellaMonica, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno haparzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10giugno 2024 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva condannato:- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipomafioso (capo 1), estorsione aggravata (capi 2 e 10) e di partecipazione adun’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 18) e,applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti eritenuta la continuazione tra i reati, l’aveva condannato alla pena ritenuta digiustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipomafioso (capo 1), partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico disostanze stupefacenti (capo 18) e cessione di sostanza stupefacente (capo 19) eapplicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti eritenuta la continuazione tra i reati, l’aveva condannato alla pena ritenuta digiustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipomafioso con il ruolo di direttore ed organizzatore (capo 1), estorsione aggravataconsumata e tentata (capi 2 e 3), di partecipazione ad un’associazione finalizzataal traffico di sostanze stupefacenti con il ruolo di promotore (capo 18), cessionedi sostanza stupefacente (capi 19, 22, 23, 24 e 27) e, applicate le circostanzereati, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafiosocon il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore (capo 1), estorsioneaggravata consumata e tentata (capi 2, 3, 6 e 13), illecita concorrenza conminaccia o violenza (capo 7), partecipazione ad un’associazione finalizzata altraffico di sostanze stupefacenti con il ruolo di promotore (capo 18), cessione disostanza stupefacente (capi 19, 22, 23, 24) e autoriciclaggio (capo 34) e,applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti eritenuta la continuazione tra i reati, l’aveva condannato alla pena ritenuta digiustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione di tipomafioso (capo 1) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alleaggravanti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipomafioso con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore (capo 1),estorsione aggravata consumata e tentata (capi 2, 3, 6 e 13), illecitaconcorrenza con minaccia o violenza (capo 7), partecipazione ad un’associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con il ruolo di promotore (capo 18),cessione di sostanza stupefacente (capi 19, 22, 23, 24) e autoriciclaggio (capo34) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti eritenuta la continuazione tra i reati, l’aveva condannato alla pena ritenuta digiustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso(capo 37) e di detenzione e porto abusivi di armi da sparo (capo 38) e, applicatele circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta lacontinuazione tra i reati, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso esterno in associazione di tipomafioso (così riqualificato il reato contestato al capo 1) e di illecita concorrenzacon minaccia o violenza (capo 7) e, applicate le circostanze attenuanti generichee l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. ritenute equivalenti alle aggravanti eritenuta la continuazione tra i reati, l’aveva condannato alla pena ritenuta digiustizia.La Corte di appello, anche in accoglimento dell’appello del Pubblicoministero:- quanto ad [OSCURATO:PERSONA], lo ha prosciolto dall’imputazionecontestata al capo 18) e ha escluso, in relazione al delitto contestato al capo 1),l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e ha rideterminato la pena;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo ha prosciolto dalle imputazioni di cui aipunti 1, 2 e 4 del capo 19), ha applicato l’aumento di pena per l’aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha escluso in relazione al delitto contestato alcapo 1) l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e harideterminato la pena;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo ha prosciolto dalle imputazioni di cui aicapi 22) e 24) e dalle imputazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del capo 19), haapplicato l’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,ha escluso in relazione al delitto contestato al capo 1), l’aggravante di cui all’art.416-bis, sesto comma, cod. pen. e ha rideterminato la pena;- quanto ad [OSCURATO:PERSONA], lo ha prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi22) e 24) e dalle imputazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del capo 19), ha applicatol’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha esclusoin relazione al delitto contestato al capo 1), l’aggravante di cui all’art. 416-bis,sesto comma, cod. pen. e ha rideterminato la pena;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo ha prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi22) e 24) e dalle imputazioni del capo 19), ha applicato l’aumento di pena perl’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha escluso in relazione al delittocontestato al capo 1) l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.e ha rideterminato la pena;- quanto a [OSCURATO:PERSONA] ha escluso in relazione al delitto contestato alcapo 1), l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e ha ritenutole circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e ha confermato la pena;- quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le statuizionidella sentenza di primo grado.2. Le due sentenze di merito hanno ad oggetto due associazioni criminali edi reati fine commessi in attuazione dei rispettivi programmi criminosi.Una associazione di tipo camorristico è quella contestata al capo 37). Leindagini ad essa relativa originarono dal tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], peril quale hanno riportato condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e daicolloqui intercettati nel carcere cui prendeva parte [OSCURATO:PERSONA], che ha poiassunto il ruolo di collaboratore di giustizia.Secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], già noto quale esponentedella «[OSCURATO:PERSONA]», associazione camorristica contrapposta alla «NuovaCamorra Organizzata», capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], diede vita, a partire dalmarzo 2020, ad un nuovo gruppo criminale di tipo camorristico, operante nelterritorio dell’agro nocerino-sarnese, stabilendo un’alleanza con il clan [OSCURATO:PERSONA]-DeVivo (ossia con la associazione contestata al capo 1), già affermato sul territoriodi [OSCURATO:PERSONA] ed efficiente sotto il profilo militare.Secondo il capo di imputazione distinto dal n. 1), questa diversaassociazione criminale sarebbe venuta ad esistenza nel dicembre 2019 e sisarebbe occupata, in particolare, di traffici di sostanze stupefacenti e diestorsioni.Secondo l’ipotesi accusatoria, i membri del sodalizio mafioso, dedicandosistabilmente alla cessione di sostanza stupefacente, rifornendo gli spacciatorioperanti sul territorio da essi controllato, avrebbero dato vita anche adun’associazione criminale dedita al narcotraffico che sarebbe venuta meno nelnovembre del 2020, quando i capi del sodalizio mafioso decisero di abbandonaretale attività preferendo sottoporre ad estorsione gli spacciatori ai quali inprecedenza avevano ceduto sostanza stupefacente.Quanto alla prova dei reati fine commessi dal sodalizio contestato al capo1), essi sono stati ricavati da conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA],spacciatore di sostanza stupefacente, ed altri soggetti, nonché su altreconversazioni intercettate, sugli esiti di servizi di osservazione e controllo e suprove testimoniali.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando sette motivi diimpugnazione.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416-biscod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilitàper il reato associativo contestato al capo 1).Denuncia che erroneamente la sua partecipazione al sodalizio mafioso èstata desunta esclusivamente dalla sua partecipazione ai reati fine di cui ai capi2) e 10), senza che si fosse motivato in ordine alla stabilità del suo rapporto conl’associazione criminale e alla prova di una sua consapevole messa a disposizionedel sodalizio e senza che la Corte di appello si pronunciasse sul primo motivodell’atto di appello.Sostiene che non si è in presenza di una doppia conforme, perché lasentenza di secondo grado ha confermato la condanna per il reato associativosulla base di un percorso logico-motivazionale del tutto diverso.Mentre la sentenza di primo grado poggia la condanna per il reatoassociativo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la sentenza di secondogrado la fa discendere dalla partecipazione dell’imputato ai delitti di cui ai capi 2)e 10), ma dalla partecipazione ai due reati fine non può ricavarsi uno stabileinserimento nel sodalizio criminale.[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non avrebbe risposto ad un argomento difensivocontenuto nel primo motivo di gravame, secondo il quale l’imputato era un merofactotum (autista e guardaspalle) di [OSCURATO:PERSONA], il quale era solitoordinare estorsioni «per conto proprio» ed in tale autonoma attività trovavagiustificazione la partecipazione dell’odierno ricorrente ai due reati contestati aicapi 2) e 10).I soli rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con altri esponenti delsodalizio erano inidonei ad affermare la sua partecipazione allo stesso.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge ecarenza di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 416-bis, quartocomma, cod. pen., applicata al ricorrente senza accertare se egli avesseconoscenza del carattere armato dell’associazione.In tal modo è stata ritenuta sussistente una sua responsabilità oggettiva, incontrasto con l’art. 27 Cost.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 e629 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sua partecipazioneall’estorsione contestata al capo 2).Secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] in data 31 maggio 2021si era recato presso l’esercizio commerciale gestito dalla compagna di GiacomoDe [OSCURATO:PERSONA] ed aveva sollecitato il pagamento della somma di denaro chequest’ultimo era tenuto a pagare per poter spacciare sostanza stupefacente conl’autorizzazione del clan; inoltre, la sera della medesima giornata, avevaaccompagnato in automobile presso il medesimo esercizio commerciale AntonyAcquaviva che aveva materialmente riscosso la somma.Con l’atto di appello si era dedotto che la circostanza che EmanueleAmarante la mattina del 31 maggio si fosse recato presso l’esercizio commercialedella compagna di [OSCURATO:PERSONA] era una circostanza che la donna non aveva mairiferito a quest’ultimo e che tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a GioacchinoMoscariello nel corso di una conversazione intercettata e pertanto la circostanzapotrebbe essere stata solo intuita ed ipotizzata dal [OSCURATO:PERSONA], senza chequest’ultimo avesse mai saputo l’identità di colui che aveva chiesto alla suacompagna la somma di denaro. La Corte di appello non avrebbe risposto aquesta censura, cosicché la motivazione è carente e comunque viziata daltravisamento per invenzione, poiché la compagna del [OSCURATO:PERSONA], nellaconversazione tra i due oggetto di intercettazione, non ha riferito a quest’ultimol’identità dell’estorsore.Gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno visto [OSCURATO:PERSONA] dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], ma da questa circostanza non può ritenersiprovata la consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] di cosa [OSCURATO:PERSONA] fosse andato afare nell’esercizio commerciale.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione al reato di cui alcapo 10), violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e motivazione apparente econtraddittoria per effetto di travisamento, laddove la Corte di appello ha esclusoche ricorresse un’ipotesi di desistenza volontaria.Secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] arrivati a bordo di un veicolo nei pressi di un locale commerciale ove eranoin corso lavori di ristrutturazione e qui [OSCURATO:PERSONA] aveva detto aVincenzo [OSCURATO:PERSONA], operaio della ditta Firco di cui era titolare FrancescoIannicelli, di riferire a quest’ultimo che doveva «cacciare» i soldi e alla richiestadi [OSCURATO:PERSONA] di sapere l’ammontare della somma richiesta aveva risposto che lasomma sarebbe stata quantificata successivamente.Con l’atto di appello si era dedotto che poiché non risultava che la sommafosse stata poi quantificata, doveva ritenersi che vi fosse stata una desistenzavolontaria.La Corte ha risposto che manca la prova della consumazione solo perchénon è stato possibile documentare, a causa della reticenza dell’imprenditore, laconsegna del denaro, e tuttavia era certo che la somma dovesse esserecorrisposta al gruppo criminale, non essendovi elementi per ritenere che sitrattasse di una iniziativa isolata, anche perché si trattava di una rata di unpagamento già in essere e predeterminato nel suo ammontare.La motivazione è frutto di un travisamento perché non vi è prova che sitrattasse della rata di un pagamento già in essere e comunque è contraddittorialaddove nella stessa motivazione si afferma che l’importo non era stato ancoraquantificato.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione al capo 10), laviolazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alrigetto delle argomentazioni difensive contenute nel gravame e volte adescludere l’aggravante prevista dalla citata disposizione.Sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle ragioniper le quali le modalità della condotta consentirebbero di applicare l’aggravantenella forma del metodo mafioso.Né la Corte di appello ha spiegato perché l’aggravante sarebbe applicabileanche nella forma dell’agevolazione al sodalizio mafioso, essendosi limitata adaffermare, in modo apodittico, che certamente la somma era destinataall’associazione criminale, senza indicare le prove sulle quali poggia taleaffermazione.[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con gli argomentidifensivi contenuti nel gravame, in cui si evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] solito compiere delitti di estorsione nel suo esclusivo interesse, valendosidella collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla aggravante nella forma di agevolazione al sodalizio criminale, laCorte di appello neppure ha spiegato se il ricorrente fosse quanto menoconsapevole della finalità di agevolare il sodalizio mafioso.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole dell’esito del giudizio dibilanciamento sostenendo che la motivazione sul punto è apparente, non avendola Corte di appello spiegato perché le attenuanti non potessero essere ritenuteprevalenti, limitandosi ad affermare che la prevalenza delle attenuanti avrebbecondotto ad una pena non equa. Non ha considerato e motivato sugli argomentidifensivi secondo i quali l’imputato aveva assunto un ruolo marginale, si eraspontaneamente costituito per essere sottoposto a custodia cautelare ed erastato prosciolto dall’imputazione associativa legata al narcotraffico. Peraltro, lamotivazione è contraddittoria laddove si nega la prevalenza delle attenuanti perassicurare l’equità della pena ed al contempo si riducono gli aumenti di pena perla continuazione con i reati satellite.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 81 cod.pen. e carenza di motivazione in ordine alla misura degli aumenti per lacontinuazione con i reati satellite.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], amezzo dei suoi difensori, ciascuno dei quali ha depositato un proprio atto diimpugnazione, chiedendone l’annullamento ed articolando complessivamentedieci motivi di impugnazione.3.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo dell’atto di ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 74,comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e la carenza di motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità per il reato associativo contestato alcapo 18).Denuncia che erroneamente la sua partecipazione al sodalizio finalizzato alnarcotraffico è stata desunta esclusivamente dalla sua partecipazione a due reatifine di cui al capo 19), senza che si fosse motivato in ordine alla stabilità del suocontributo all’associazione criminale.Il ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in temadi associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, secondo la quale lacommissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non èvicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi econcordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessarioche i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito diun gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive diriferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3,n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838 - 01).3.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell’atto diricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alcapo 18), la violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e la carenza di motivazionein ordine al profilo soggettivo dell’aggravante prevista dalla citata disposizione.Sostiene che la Corte di appello avrebbe motivato in ordine a dettaaggravante esclusivamente con riguardo all’utilizzo del metodo mafioso, senzamotivare in ordine al profilo dell’agevolazione del sodalizio mafioso.In relazione al metodo mafioso, tuttavia, la Corte di appello non ha motivatocirca la attribuibilità soggettiva dell’aggravante a ciascun partecipante alsodalizio dedito al narcotraffico.Sebbene si tratti di aggravante di natura oggettiva, essa può trovareapplicazione solo allorché l’imputato abbia conosciuto o ignorato colposamente leragioni per le quali le modalità della condotta consentirebbero di applicarel’aggravante nella forma del metodo mafioso. Nel caso di specie, il tema non èstato affatto affrontato nella motivazione della sentenza.In ogni caso, la Corte di appello non ha spiegato perché l’aggravantesarebbe applicabile anche nella forma dell’agevolazione al sodalizio mafioso, chepure era stata contestata e ritenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, sebbene laesclusione dell’aggravante nella forma di agevolazione fosse stata chiesta conl’atto di appello. In particolare, non ha spiegato se il ricorrente fosse quantomeno consapevole della finalità di agevolare il sodalizio mafioso.3.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo dell’atto di ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia, in relazione al terzo edal quinto episodio di spaccio contestati al capo 19), violazione degli arrt. 110cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.In particolare, quanto al terzo episodio, in cui l’imputato è accusato di averepartecipato alla riscossione di un credito vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per unaprecedente fornitura di g. 300 di cocaina, il credito sarebbe stato riscosso daAnthony Aquaviva presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di [OSCURATO:PERSONA].Sebbene l’imputato in tale occasione non abbia profferito alcuna parola,dalla sua presenza in tale occasione la Corte di merito ha desunto la suapartecipazione al delitto, senza chiarire quale sarebbe stato il suo contributo allaconsumazione del reato e perché tale condotta non potrebbe integrare una meraconnivenza non punibile.Quanto al quinto episodio, la Corte territoriale non si è confrontata con l’attodi appello con il quale si deduceva che non era possibile individuare nell’imputatoil soggetto che aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione di cui alprogressivo n. 1549, in quanto la voce di [OSCURATO:PERSONA] non era conosciuta dallapolizia giudiziaria e mancava una comparazione della voce intercettata con lavoce di [OSCURATO:PERSONA]; neppure l’interlocutore poteva essere individuato in Attianesesol perché chiamato come «Peppe» da [OSCURATO:PERSONA], considerato che in altreconversazioni quest’ultimo appellava con tale diminutivo altre persone diversedall’imputato.La Corte di merito ha, invece, affermato che era certa la individuazione ditale soggetto nell’odierno ricorrente sia per l’utilizzo del termine «Peppe», siaperché anche in altre occasioni [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il [OSCURATO:PERSONA] perriscuotere il credito derivato dalla fornitura di sostanza stupefacente.3.4. Con il quarto motivo, corrispondente al quarto motivo dell’atto diricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato contestato al capo 1), la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e la meraapparenza ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità per il reato contestato al capo 1), che è stata fatta discenderedalla partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 18), chea sua volta è stata ritenuta provata esclusivamente sulla base della suapartecipazione ai reati di cui al capo 19).La Corte di appello ha ritenuto che dalla prova dell’intraneità dell’imputatonell’associazione dedita al narcotraffico si ricavasse in modo automatico la provadella sua partecipazione al sodalizio mafioso, mentre il ricorrente, citando anchealcuni precedenti di questa Corte di cassazione, sostiene che tale assunto èinesatto, poiché per essere condannati per il reato associativo di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 è necessario il coinvolgimento nel traffico di sostanzestupefacenti svolto in modo organizzato da una struttura associativa a ciòpredisposta, mentre per la partecipazione all’associazione mafiosa occorre che ilsoggetto realizzi, oltre al traffico di sostanze stupefacenti ulteriori condottedimostrative di una sua messa a disposizione del sodalizio mafioso a prescinderedal coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti (Sez. 1, n. 17702 del21/01/2010, Di, Rv. 247059 – 01; Sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005, Laraspata,Rv. 231972 – 01).Il ricorrente aggiunge che non rileva l’utilizzo del metodo mafioso perrecuperare i crediti derivanti da pregresse cessioni, poiché la finalità agevolativadel sodalizio criminale è già stata considerata nell’applicazione dell’aggravante dicui all’art. 416-bis.1 contestata in relazione al reato associativo di cui al capo18).Il metodo mafioso è una modalità della condotta associativa contestata alcapo 18) e non vale ad attribuire all’imputato la posizione di partecipe alsodalizio mafioso. L’utilizzo del metodo mafioso è avvenuto al fine di perseguiregli scopi dell’associazione dedita al narcotraffico e non quelli del sodaliziomafioso.[OSCURATO:PERSONA], sostiene il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe affattomotivato in ordine alla stabilità del suo inserimento nel sodalizio mafioso di cui alcapo 1).A tale proposito si segnala che le condotte di cui al capo 19) per il quale èstata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sono tutte collocate nell’arcodi poco più di due settimane.3.5. Con il quinto motivo, corrispondente al quinto motivo dell’atto di ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], si duole della entità della riduzione di penaper le attenuanti generiche, applicata in misura inferiore al massimo pari ad unterzo senza fornire in proposito alcuna motivazione.3.6. Con il sesto motivo, corrispondente al sesto motivo dell’atto di ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta violazione dell’art. 81cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla misura degli aumenti per lacontinuazione con i reati satellite.Peraltro, la Corte di appello ha illogicamente applicato aumenti di penamolto simili, nonostante la profonda differenza tra i due reati satellite quanto allaloro gravità.3.7. Con il settimo motivo, corrispondente al settimo motivo dell’atto diricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia l’omesso rilievodell’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero che si era dolutodell’applicazione delle attenuanti generiche e dell’omessa applicazionedell’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., puressendo la stessa stata ritenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado.Il ricorrente evidenzia che ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. l’appello eraconsentito solo contro le sentenze che modificavano il titolo del reato oescludevano una aggravante ad effetto speciale o stabilivano una pena di speciediversa da quella ordinaria del reato, ipotesi che non ricorrevano nel caso dispecie. In particolare, la circostanza aggravante ad effetto speciale non era stataesclusa dal Tribunale, il cui errore riguardava esclusivamente il calcolo dellapena.3.8. Con l’ottavo motivo, corrispondente al primo motivo dell’atto di ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la carenza el’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reatidi cui ai punti 3 e 5 del capo 19).Dopo avere riportato il contenuto dei motivi di appello relativi a tali reati, ilricorrente evidenzia che ad essi non è stata data risposta.In particolare, la Corte di appello non avrebbe risposto alla censura con laquale si evidenziava che non vi era corrispondenza cronologica tra gli orari in cuiAttianese e [OSCURATO:PERSONA] erano stati visti arrivare all’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e poiallontanarsene e quelli delle conversazioni intercettate, che erano stateregistrate in un momento successivo al loro allontanamento.Gli appartenenti alla polizia giudiziaria avevano invece fatto leva sugli esitidell’attività di osservazione, pedinamento e controllo per affermare che leconversazioni intercettate erano riferibili ai due imputati e le considerazioni dellapolizia giudiziaria erano state fatte proprie prima dal Tribunale e poi dalla Cortedi appello, cosicché la decisione appare palesemente contraddittoria.Per una conversazione intercettata, quella dell’11 novembre 2020, laidentificazione di [OSCURATO:PERSONA] come partecipante al colloquio è stata operata dallapolizia giudiziaria pur in assenza di servizi di osservazione o di immagini estrattedal sistema di videosorveglianza; peraltro, in relazione a tale conversazione, nonè possibile comprendere sulla base di quali elementi sia stato possibileidentificare [OSCURATO:PERSONA] come uno dei partecipanti all’incontro, atteso cheegli non ha preso parte alla conversazione e nemmeno [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzatoriferimenti soggettivi tali da rendere certa la sua identificazione.3.9. Con il nono motivo, corrispondente al secondo motivo dell’atto diricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, conriguardo al reato associativo contestato al capo 18), la carenza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione, anche per effetto del travisamento dellaprova.Il ricorrente, dopo avere riportato i motivi di appello relativi a tale reato,evidenzia che, poiché la affermazione di responsabilità per il reato associativofinalizzato al narcotraffico poggia sulla partecipazione agli episodi di cui ai punti3 e 5 del capo 19), le medesime carenze, contraddizioni ed illogicitàmotivazionali dedotte nel precedente motivo di ricorso affliggono anche lacondanna per il reato di cui al capo 18).3.10. Con il decimo motivo, corrispondente al terzo motivo dell’atto diricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, conriguardo ai reati associativi contestati ai capi 1) e 18), la violazione degli artt.416-bis cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la carenza econtraddittorietà della motivazione, anche per effetto del travisamento dellaprova.La Corte di appello ha ritenuto che l’affermazione di responsabilità per ilreato di cui al capo 18), desunta dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agliepisodi di cui ai nn. 3 e 5 del capo 19), dimostrasse anche la partecipazione dellostesso al sodalizio mafioso.Onde sostenere tale assunto, la Corte di merito ha richiamato il principioaffermato dalle Sezioni Unite secondo il quale i reati di associazione perdelinquere, anche di tipo mafioso, concorrono con il delitto di associazione perdelinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti anche nel caso in cui lamedesima associazione sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanzestupefacenti e reati diversi (Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Abbrescia, Rv.253892 – 01, che ha precisato che i soggetti impegnati esclusivamente neltraffico di sostanze stupefacenti nella consapevolezza che questo è gestitodall'associazione mafiosa concorrono anche in quest'ultimo reato, perchécontribuiscono causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche delpredetto sodalizio criminale).Il ricorrente sostiene che la sentenza qui impugnata è affetta da violazionedi legge e da motivazione carente e manifestamente illogica perché non spiegacome, anche laddove si ritenesse provata la sua partecipazione ai due episodi dispaccio di cui al capo 19), si possa affermare con certezza la stabilità del suovincolo rispetto all’associazione dedita al narcotraffico e da questa poi inferire lastabilità del vincolo con il sodalizio mafioso.A tal fine il ricorrente segnala il breve lasso temporale nel quale ricadono isuddetti due episodi, circa un mese, ed evidenzia che la associazione criminalededita al narcotraffico è stata contestata con decorrenza dal 2019 e gestiva diecipiazze di spaccio; i due episodi sono relativi al medesimo spacciatore; né vi sonoaltri elementi in grado di confermare che l’imputato non si sia limitato apartecipare occasionalmente a tali due episodi ma abbia aderito al programmacriminale dell’associazione fornendo a questa uno stabile contributo e venendoriconosciuto dalla stessa quale un suo affiliato.La mera apparenza della motivazione sulla stabilità del vincolo associativodimostra l’insussistenza di un vincolo stabile e quindi la violazione delledisposizioni incriminatrici.4. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore,chiedendo l’annullamento della sentenza ed articolando undici motivi.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990 e carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo 18) eall’attribuzione allo stesso di un ruolo apicale in seno al sodalizio.Il ricorrente evidenzia che in relazione a tale reato non ricorre una doppiaconforme poiché – secondo quanto si ricava dalla pag. 507 della sentenza disecondo grado - la Corte di appello ha ravvisato la cessazione del sodaliziodedito al narcotraffico in data 25 novembre 2020, quando il sodalizio mafioso,anziché imporre ai titolari delle piazze di spaccio le proprie forniture di cocaina,ha preteso dagli stessi la corresponsione di una somma di denaro per potersmerciare sostanza stupefacente nel suo territorio, lasciandoli liberi di scegliere ipropri fornitori.[OSCURATO:PERSONA] il capo 2) dell’imputazione colloca in data 26 novembre 2020 il delittodi estorsione caratterizzato dalla costrizione dei gestori delle piazze di spaccio acorrispondere al sodalizio mafioso una somma di denaro solo per poter svolgeretale attività.La sentenza di primo grado afferma che il sodalizio finalizzato alnarcotraffico esiste almeno dalla fine del 2020, poggiando tale affermazione sullesole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenute non sufficienti.[OSCURATO:PERSONA] se il Tribunale afferma che probabilmente il sodalizio risale ad unmomento anteriore, esso ritiene provata con certezza la sua esistenza solo dallafine del 2020.Peraltro, a seguito delle assoluzioni per insussistenza del fatto pronunciateper diversi reati-fine dell’associazione finalizzata al narcotraffico, la esistenza diquest’ultima dovrebbe poggiare su pochi reati, il primo dei quali (quellocontestato al punto 1 del capo 19) risale in un periodo di tempo tra il settembreed il 21 ottobre 2020.Il periodo di esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico sarebbecontenuto in due mesi, come tale inidoneo ad affermare con certezza che ricorreun sodalizio finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti inmateria di sostanze stupefacenti, anziché singoli delitti attuati in viaestemporanea. Anzi, la cessazione dell’attività di cessione di sostanzastupefacente accompagnata dalla imposizione ai gestori delle piazze di spacciodel pagamento di una somma di denaro per essere autorizzati allo spaccioimponeva di motivare circa le ragioni per le quali, nel periodo precedente,l’attività di fornitura svolta in favore dei gestori si inquadrasse in una dimensioneassociativa, anziché costituire mere ipotesi di concorso di persone nel reato dicessione di sostanza stupefacente.Né la Corte di appello ha motivato in ordine al progetto del sodalizio dicommettere un numero indeterminato di delitti di cessione di sostanzastupefacente ed alla stabilità del vincolo associativo, destinato a protrarsi ancheoltre la commissione dei pochi reati realizzati, appena tre.Le altre contestazioni, relative a reati commessi dopo il 25 novembre 2020,non possono essere considerate a tale scopo.La Corte di appello non affronta affatto, nella motivazione della sentenza quiimpugnata, il problema della compatibilità di un così ridotto ambito di operativitàcon la stabilità del vincolo associativo e se sia possibile individuare, all’internodel sodalizio mafioso, un’articolazione autonoma dedicata al narcotraffico, comerichiesto dalla più recente giurisprudenza (Sez. 6, n. 17002 del 20/03/2025,Diano, Rv. 288048 - 01).Neppure, segnala il ricorrente, in motivazione si accenna ad una ripartizionedi ruoli all’interno del sodalizio dedito al narcotraffico; la Corte territoriale silimita ad attribuire un ruolo apicale, all’interno dell’associazione dedita alnarcotraffico, ai medesimi soggetti che tale ruolo rivestono all’interno delsodalizio mafioso, affermando in tal modo una inammissibile «responsabilità daposizione» in capo a [OSCURATO:PERSONA] e senza verificare se in concreto il suooperato in seno all’associazione di cui al capo 18) integrasse una merapartecipazione o fosse manifestazione di un suo ruolo qualificato. Viene inveceapplicato un automatismo che non poggia su alcuna massima di esperienza ecostituisce una mera congettura.Peraltro, nell’attribuire al ricorrente un ruolo apicale in seno all’associazionedi cui al capo 18), la Corte di appello fa riferimento al suo analogo ruolo in senoal sodalizio mafioso, che però viene illogicamente ricavato dall’apprezzamento,del tutto sommario, di elementi di fatto temporalmente collocati in un periodo ditempo diverso da quello in cui la associazione sarebbe esistita ed avrebbeoperato, ossia da una conversazione intercorsa tra l’imputato ed il [OSCURATO:PERSONA] in data26 novembre 2020, che, secondo la Corte di merito, certifica la cessazionedell’associazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente.Né la associazione può ricavarsi dalla mera commissione di più delitti dicessione di sostanza stupefacente o dal dato quantitativo relativo alle singolecessioni, occorrendo per la sussistenza del reato associativo un accordo tra isodali, una struttura organizzativa e l’affectio societatis.Infine, la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine a diversedoglianze formulate con l’atto di appello. Con il gravame si era evidenziato chemolti gestori di piazze di spaccio si rifornivano abusivamente presso fornitoridiversi dal sodalizio mafioso, che anche il [OSCURATO:PERSONA] era solito rifornire altri gestoridi piazze di spaccio e anche egli aveva manifestato l’intenzione di rifornirsipresso soggetti diversi; il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche dichiarato che il sodalizio mafiosoimponeva ai gestori l’acquisto di sostanza stupefacente e ne richiedeva contenacia il prezzo e tale circostanza avrebbe dovuto escludere l’affectio societatistra fornitori ed acquirenti; il [OSCURATO:PERSONA] ed altri gestori di piazze di spaccio eranostati anche condannati quali membri di associazioni dedite al narcotrafficodiverse da quella cui si riferiva il capo 18).Tali elementi confliggono con le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale,che ha ritenuto di poter ricavare la stabilità del vincolo associativo dalle parolepronunciate da [OSCURATO:PERSONA] la sera del 21 ottobre 2020, secondo quanto riportato allepagine 506-507 della sentenza impugnata.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente, per l’ipotesi in cui non venisseaccolto il primo motivo, chiede di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 74, comma6, d.P.R. n. 309 del 1990.A tal fine evidenzia che gli episodi di cessione di sostanza stupefacente cheassumono sono solo tre, dei quali uno (quello contestato al punto 1 del capo 19)avente ad oggetto g. 600 di cocaina, un altro (quello contestato al punto 3 delcapo 19) avente ad oggetto g. 300 di cocaina e l’ultimo (quello contestato alpunto 5 del capo 19) avente ad oggetto g. 300 di cocaina.Peraltro, il dato quantitativo è solo uno dei fattori da considerare al fine divalutare la gravità del fatto; le cessioni, avvenute in un ristretto arco temporale,erano volte a rifornire piazze di spaccio dedite alla rivendita al dettaglio di piccoledosi di sostanza stupefacente.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in ordine alla attribuzione allo stesso di unruolo apicale in seno al sodalizio di cui al capo 18), nonché violazione dell’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 e nullità della sentenza ai sensi degli artt. 521, 522 e178, lett. c), cod. proc. pen.Il ricorrente, dopo aver richiamato quanto già dedotto con il primo motivo diricorso in ordine all’attribuzione di un ruolo apicale allo stesso, sostiene che deltutto illogicamente la posizione apicale gli è stata attribuita sulla base sia delledichiarazioni dei «pentiti», sia del contenuto di una conversazione intercettata,dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] si era recato assieme ad altri duepromotori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a casa di [OSCURATO:PERSONA] per «dare ordini», in posizionesovraordinata rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AnthonyAcquaviva, che avevano il compito di riscuotere i pagamenti dei debitorirecalcitranti. Difatti, tale motivazione contrasta con le dichiarazioni delcollaborante [OSCURATO:PERSONA], che indicava in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoConfessore i vertici del sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA] il collaborante [OSCURATO:PERSONA] avevaindividuato in questi soggetti gli organi di vertice del clan.Pertanto, laddove la Corte di merito sostiene che detta conclusione èavvalorata dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, la motivazionerisulta contraddittoria.Al contrario, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che il ricorrenteavesse alcuna capacità decisionale, ma le sue dichiarazioni sono state ignoratedalla Corte di merito.Quanto alla partecipazione del ricorrente alla riunione in casa di [OSCURATO:PERSONA],trattasi di condotta tenuta in data successiva all’estinzione del sodalizio dedito alnarcotraffico e come tale inidonea ad attestare una posizione gerarchica in senoa tale gruppo criminale. Peraltro, l’ordine impartito dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] diversare una somma di denaro al sodalizio criminale a titolo di tangente sugli utiliconseguiti dall’attività di spaccio non può certo considerarsi come espressivo diun ruolo dirigenziale nell’associazione di cui al citato art. 74, ove si consideri chesi trattava di un ordine non impartito ad altro associato, ma di un merocomportamento estorsivo.Sulla base delle conversazioni intercettate, la Corte di appello ha conclusoche [OSCURATO:PERSONA] ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA], all’interno del sodalizio criminale,una posizione subordinata rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cosicchégli è stato attribuito il ruolo di organizzatore, ma ciò sarebbe avvenuto senza chefosse stata modificata l’imputazione e quindi la decisione sarebbe affetta danullità ai sensi degli artt. 521, 522 e 178, lett. c), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sottolinea che gli è stato attribuito il ruolo diorganizzatore non perché la sua posizione sarebbe subordinata rispetto a quelladei tre coimputati appena citati, ma in quanto la sua posizione sarebbesovraordinata rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnthony [OSCURATO:PERSONA].In tal modo, sostiene il ricorrente, la decisione si pone in contrasto con iprincipi elaborati da questa Corte di cassazione in ordine alla posizione diorganizzatore di un’associazione finalizzata al narcotraffico, secondo la qualel’organizzatore è investito del compito di coordinare, sovraintendere eorganizzare l’attività di altri sodali, è titolare di un autonomo potere decisionale edirettivo, quanto meno in uno specifico settore di attività, e svolge funzionitendenzialmente infungibili e come tali non delegabili ad un altro comunepartecipe.Tali caratteristiche non vengono attribuite al ricorrente nella sentenza quiimpugnata ed egli appare piuttosto un nuncius delle decisioni prese da altri;anche nella sentenza di primo grado gli venivano attributi compiti quali quelli dispacciatore, riscossore di crediti e di picchiatore, ossia compiti riservati alla meramanovalanza.Il ricorrente aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] è stato proscioltodall’imputazione di cui al capo 18) per non aver commesso il fatto e GiuseppeAttianese non è stato riconosciuto colpevole di alcuna delle estorsioni commessenell’ambito dell’attività di recupero crediti per conto dell’associazione dedita alnarcotraffico, mentre è stato ritenuto colpevole degli episodi primo e quinto delcapo 19).Il ruolo sovraordinato di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe estrinsecato solo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], ma di tale estrinsecazione in occasione dispecifici episodi non viene fatta menzione nella motivazione della sentenza quiimpugnata.4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione al capo 18), lacarenza di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., sia nella forma dell’agevolazione del sodalizio mafioso,occorrendo dimostrare la sussistenza del sodalizio mafioso, sia con riguardo almetodo mafioso, non essendo sufficiente, a tale ultimo proposito, il ricorso allaviolenza, occorrendo invece la percezione, da parte della persona offesa, dellaprovenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata ditipo mafioso, ma su tale punto mancherebbe qualsiasi accertamento.4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416-biscod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo1) con specifico riferimento alla natura mafiosa della consorteria.Il Tribunale ha affermato che nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] operavano due sodalizi,contemplati ai capi 1) e 37) dell’imputazione, che agivano in raccordo tra lorograzie all’opera di [OSCURATO:PERSONA], che era membro di entrambi.L’incontro tra le due associazioni era avvenuto nel 2020, quando RosarioGiuliano si era trasferito a [OSCURATO:PERSONA], stringendo «amicizia» con i gruppi criminalioperanti sul territorio, tra i quali il clan [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 1). Aquest’ultimo egli aveva suggerito di cambiare strategia, pretendendo dai gestoridelle piazze di spaccio una somma di denaro per il solo fatto di spacciare sulterritorio, lasciandoli liberi di scegliere i propri fornitori.Nella sentenza qui impugnata (pagg. 559 e segg.) si afferma che il clansuddetto era una formazione «non originale», trattandosi di sodalizio operante inun territorio funestato dalla guerra tra la [OSCURATO:PERSONA] camorra organizzata di RaffaeleCutolo e la [OSCURATO:PERSONA] famiglia, alla quale apparteneva anche [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che il collegamento del sodalizio con [OSCURATO:PERSONA] econ una associazione mafiosa già operante sul territorio non possa condurre a farritenere come di tipo mafioso l’associazione criminale di cui al capo 1),occorrendo a tal fine la dimostrazione della riconoscibilità all’esterno, in quelterritorio, della «spendita di una vera e propria fama criminale ereditata dallacasa-madre»; sarebbe quindi necessaria la dimostrazione che la associazione siapriva di reali elementi di novità e continui ad operare in un dato territorioreplicando o sfruttando un contesto riconducibile all’alveo del terzo commadell’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199- 04).Non basta, quindi, affermare che sul medesimo territorio in passato abbianooperato altri clan camorristici e nemmeno è sufficiente il riferimento alla figura diRosario [OSCURATO:PERSONA] come esponente della [OSCURATO:PERSONA] famiglia, atteso che quest’ultimo èestraneo alla associazione di cui al capo 1), essendo promotore della diversaassociazione di cui al capo 37).Per affermare la natura mafiosa dell’associazione sarebbe, invece, statonecessario accertare l’effettivo utilizzo del metodo mafioso, ovvero l’utilizzo dellaforza di intimidazione e la condizione di assoggettamento ed omertà che nederivano, ma tale accertamento è mancato nel caso di specie, poichél’associazione criminale contestata al capo 1), seppure organizzata, non hanatura mafiosa.La Corte di appello, al fine di affermare l’utilizzo del metodo mafioso, harichiamato alcuni episodi delittuosi caratterizzati dall’impiego della violenza, maquesti, avvenuti in contesti esclusivamente criminali, sono come tali inidonei adesprimere l’utilizzo del metodo mafioso che deve avere carattere diffuso in undeterminato territorio. Al contrario, l’utilizzo di condotte violente, sostiene ilricorrente, dimostra l’insussistenza di un potere di intimidazione già stratificatosinel contesto socio-territoriale e criminale di riferimento, cui ogni accolito puòappellarsi senza necessità di ricorrere alla violenza.Il ricorrente richiama i principi affermati da questa Corte di cassazione intema di associazione mafiosa, secondo i quali l’utilizzo del potere di intimidazionedeve essere una componente del programma criminoso e promanare dal vincoloassociativo, rendendo in un determinato territorio più difficile l’interventopreventivo o repressivo dello Stato, mentre la condizione di assoggettamento edomertà deve avere un certo grado di diffusività.L’omessa individuazione di nessi di derivazione da precedenti e già accertateassociazioni camorristiche doveva, invece, condurre la Corte di appello averificare se la nuova formazione fosse di tipo mafioso o rientrasse nellaprevisione dell’art. 416 cod. pen., sulla base dei criteri indicati dallagiurisprudenza di legittimità, che ritiene a tal fine rilevante il raggiungimento diun potere di dominio nel contesto socio-economico e territoriale di riferimentoavente i connotati della forza di intimidazione e conseguente omertà.Il potere di intimidazione non è peraltro un effetto istantaneo connesso allanascita dell’associazione criminale, ma un risultato da conseguire nel corso deltempo a seguito della graduale ma continua stratificazione del potere mafioso.Ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova edautonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbiaconseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali deisingoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cuiquesti ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità diintimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o diminaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, dieffettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazioneeffettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto unassoggettamento omertoso nel «territorio» in cui l'associazione è attiva (Sez. 6,n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 17). Tali aspettisarebbero stati tutti negletti dalla sentenza impugnata.Aggiunge il ricorrente che la Corte di appello neppure ha individuato ilmomento in cui il sodalizio criminale si sarebbe trasformato da associazione dicui all’art. 416 cod. pen. in un’associazione di tipo mafioso, ma tale momentopotrebbe forse essere individuato in quello in cui è avvenuto il cambio distrategia per cui il sodalizio ha iniziato a chiedere il versamento di una«tangente» per poter esercitare attività di spaccio di sostanza stupefacente nelsuo territorio, ma, anche laddove si ritenesse tale trasformazione avvenuta inquel momento, il reato dovrebbe ritenersi commesso a partire dal 26 novembre2020, con conseguente inapplicabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. ai reati commessi prima di tale data.4.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazioneall’attribuzione allo stesso di un ruolo apicale in seno al sodalizio di cui al capoIl ricorrente richiama per relationem le censure già dedotte con il terzomotivo di ricorso, aggiungendo che, quanto alla partecipazione del ricorrente altentativo di estorsione contestato al capo 3), dalla quale la Corte di appello traeuna conferma del ruolo qualificato del ricorrente, tale conclusione è illegittimaper le ragioni esposte nel settimo motivo di ricorso e che la Corte territoriale hatrascurato una serie di elementi probatori che militano in favore di un ruolosubordinato di [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio di cui al capo 1).In particolare, il ruolo di organizzatore attribuita a [OSCURATO:PERSONA] nonpuò discendere dalla graduatoria, riferita da [OSCURATO:PERSONA], in ordine allaimportanza dei vari associati, occorrendo invece la dimostrazione che egli abbiaconcretamente esercitato un ruolo di coordinamento di altri sodali e nell’eserciziodi una certa autonomia decisionale, mentre dalla sentenza impugnata nonemerge alcun accertamento su tali aspetti.4.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al capo 3), lamanifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordineall’affermazione di responsabilità, con particolare riguardo alla idoneità dellaconversazione intercettata n. 1381 dell’8 maggio 2020, ore 12,49 a valere qualeriscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nonché laviolazione dell’art. 110 cod. pen. per effetto dell’omessa identificazione delcontributo causale fornito dal ricorrente alla commissione del reato.Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nelle due sentenze di merito,[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato vittima di un tentativo di estorsione, ma lasua indisponibilità a soddisfare le pretese che gli venivano rivolte avrebbecondotto all’attuazione di una serie di condotte intimidatorie culminate con iltentato omicidio ai danni dello stesso.Il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato si ricaverebbe dalla chiamata incorreità formulata dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe riscontrata dallaconversazione intercettata, sopra già indicata, dalla quale emergerebbe lapartecipazione dell’odierno ricorrente ad un sopralluogo effettuato, unitamente aChiavazzo onde permettere ai complici di incontrarlo e di reiterare le richiesteestorsive.Con l’atto di appello la difesa aveva contestato che la voce attribuita aDaniele [OSCURATO:PERSONA] appartenesse realmente a quest’ultimo sulla base di unaconsulenza fonica e che egli potesse trovarsi a bordo dell’automobile, sulla basedel contenuto dei messaggi scambiati, in pari data e tempo, tra il ricorrente e lasua compagna [OSCURATO:PERSONA], negando, quindi, che le dichiarazioni delGiugliano potessero ritenersi riscontrate.La Corte di appello arriva ad ammettere che l’imputato già alle ore 13,15 sitrovasse a casa propria e tuttavia ritiene «indubitabile» che egli, come affermatodal [OSCURATO:PERSONA], avesse preso parte, per un certo periodo di tempo, alle complesseoperazioni volte a portare a compimento l’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, la Corte di merito arriva a ritenere che la presenza dell’imputato abordo dell’automobile ove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa 35 minuti prima delsopralluogo dimostrerebbe la sua partecipazione al tentativo di estorsione, senzaperò chiarire perché il colloquio consentirebbe di accertare il compimento didell’abitazione della vittima. Né si comprende perché dal colloquio registrato 35minuti prima del sopralluogo dovrebbero trarsi elementi di riscontro alledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e perché la condotta di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe arrecatoun contributo al tentativo di estorsione.4.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione diresponsabilità per i reati di cui al capo 23).Con il capo 23) vengono contestati al ricorrente due episodi di cessione disostanza stupefacente, desunti esclusivamente da conversazioni intercettate acarico di [OSCURATO:PERSONA].4.8.1. Da una prima conversazione sarebbe emersa la cessione di g. 400 dicocaina, residuo di una precedente fornitura.La difesa aveva sostenuto che non poteva escludersi che tale cessione fossegià stata contestata al capo 19), con conseguente duplicazione di contestazioniper il medesimo fatto.La Corte di appello ha risposto che dalla conversazione si comprende che ilDe [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di g. 400 di cocaina oggetto di una precedente fornitura egli era stato proposto di acquistarne ulteriori g. 800, ma egli aveva accettatosolo in parte la proposta, acquistandone g. 400; ha quindi aggiunto che non eradato comprendere perché la prima fornitura di g. 400 dovesse ritenersi giàcontestata al capo 19, quando l’ultima fornitura oggetto di contestazione al capo19 riguardava solo g. 300 di cocaina.In tal modo la Corte opera un’illegittima inversione dell’onere probatorio,essendo invece onere della stessa indicare le ragioni della non plausibilitàdell’ipotesi difensiva, essendo sufficiente la plausibilità dell’ipotesi per escluderela possibilità di pronunciare condanna.4.8.2. Quanto alla seconda cessione di g. 800 di cocaina, per affermare cheessa sia avvenuta, la Corte di appello si limita a richiamare una conversazioneintercettata in data 26 novembre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che, però, fannoriferimento ad una cessione di soli g. 400 e quindi ad una cessione diversa; nonsi comprende, quindi, come una conversazione in cui si fa riferimento allacessione di g. 400 di cocaina possa valere come riscontro di una cessione di g.800 della medesima sostanza o comunque a cessioni operate da diversi soggettiin favore del [OSCURATO:PERSONA].4.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilitàper il reato di cui al capo 27.La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] viene affermata sulla base di unaconversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo,nel proporre al secondo l’acquisto di g. 100 di cocaina, lasciava intendere che ilfornitore fosse «[OSCURATO:PERSONA]», che la Corte di appello ha ritenuto di poter identificarecon certezza in [OSCURATO:PERSONA] sulla base della considerazione chedall’istruttoria non era emerso alcun altro «[OSCURATO:PERSONA]», oltre al ricorrente, checedesse cocaina al [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente segnala che il suo nome di battesimo è molto comune e checomunque non è stata svolta alcuna valutazione in ordine alla attendibilità diquanto da [OSCURATO:PERSONA] riferito al [OSCURATO:PERSONA], nonostante tale valutazione fossestata sollecitata con i motivi di appello. Per la difesa, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ritenevache la sostanza offertagli non fosse di buona qualità, [OSCURATO:PERSONA], affermandoche il fornitore era «[OSCURATO:PERSONA]», voleva indurlo, tramite una menzogna, adaccettare la cocaina nonostante la sua scarsa qualità. Tale ipotesi di ricostruzionealternativa del fatto non è stata in alcun modo confutata dalla Corte di merito,cosicché la motivazione risulta meramente apparente.4.10. Con il decimo motivo il ricorrente lamenta la violazione del giudicatoimplicito e del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di appello, aseguito di impugnazione del Pubblico ministero non incidente sulla estensionedelle già applicate attenuanti generiche, rideterminato in senso peggiorativo perl’imputato la riduzione di pena per tali attenuanti, nonché carenza di motivazionein ordine alle ragioni di tale diversa riduzione.L’appello del Pubblico ministero non investiva la misura della riduzione dipena per le attenuanti generiche, applicata nella massima estensione, ma laconcessione delle stesse e la possibilità di bilanciare con esse l’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen.La Corte di appello ha dapprima riqualificato l’appello proposto dalla pubblicaaccusa come ricorso per cassazione e poi ha convertito l’impugnazione inappello; in sede di decisione ha poi rigettato il primo motivo, volto alladisapplicazione delle attenuanti generiche, e ha accolto il secondo, quello relativoal giudizio di bilanciamento.Il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione,disposto nella sentenza di primo grado, era una statuizione ormai coperta dagiudicato implicito e come tale irrevocabile, non avendo costituito oggetto dicensura da parte del Pubblico ministero. Peraltro, il Pubblico ministero nemmenopoteva impugnare tale punto della decisione con il ricorso per cassazione.4.11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente lamenta carenza o manifestaillogicità della motivazione in ordine alla commisurazione degli aumenti di penaper la continuazione con i reati-satellite, nonostante sul punto fosse statasollevata specifica censura con l’atto di appello. Peraltro, la misura di taliaumenti risulta illogica in quanto si è fissato un aumento fisso di sei mesi direclusione per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 23) e 27), nonostante essiriguardino ipotesi di reato molto diverse tra loro, anche per gravità.5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzodei suoi difensori, ciascuno dei quali ha depositato un proprio atto diimpugnazione, chiedendone l’annullamento ed articolando complessivamenteventidue motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione al reatodi cui al capo 1), violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e carenza o manifestaillogicità della motivazione.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’associazione di cui al capo 1) era un sodaliziodi tipo camorristico di nuova formazione, nato per separazione dalla famigliaD’Auria-Petrosino che avrebbe poi provveduto a soppiantare.Trattandosi di una nuova associazione, avrebbero dovuto trovareapplicazione i principi affermati da questa Corte di cassazione per individuare lenuove associazioni di tipo mafioso o le associazioni mafiose delocalizzate, ossiaavrebbe dovuto essere accertato, nel primo caso, l’utilizzo del metodo mafiosoda parte del sodalizio all’interno del proprio territorio o, nel secondo caso, ilcollegamento con la mafia storica ed il suo riconoscimento ad opera diquest’ultima come propria articolazione.Con l’atto di appello si era evidenziata la mancanza di tale accertamento e laCorte di merito, nel motivare sul punto, da una parte ha disapplicato i principiermeneutici operanti in materia e dall’altra ha omesso di motivare sulle censurerivolte alla motivazione della sentenza di primo grado, preferendo adottare unamotivazione elusiva, qualificando talvolta l’associazione come una nuovaformazione di tipo mafioso ed in altre occasioni come una formazione mafiosadelocalizzata.Ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una nuova edautonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio: a) abbiaconseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali deisingoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cuiquesti ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità diintimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o diminaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, dieffettiva operatività; c) abbia manifestato una capacità di intimidazioneeffettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto unassoggettamento omertoso nel «territorio» in cui l'associazione è attiva.Al fine di sussumere l’associazione nel paradigma di cui all’art. 416-bis cod.pen. è sempre necessario il concreto utilizzo del metodo mafioso, non essendosufficiente la capacità solo potenziale di esercitare il potere di intimidazione.Il sodalizio deve aver già manifestato la propria capacità di intimidazione informe tali da dimostrare di possedere tale capacità e di essersene avvalso.Non rileva il potere intimidatorio di singoli partecipanti all’associazione, mala capacità di intimidazione che promana dall’associazione in sé, come entità a séstante e riconoscibile come tale dall’esterno.Alla pagina 564 della sentenza impugnata la Corte di appello, nel risponderealle censure formulate con l’atto di appello, ha affermato che sul territorio hannooperato in passato altre organizzazioni di camorra e sembra voler affermare cheil nuovo sodalizio fosse collegato alla camorra e potesse fare spendita di unafama criminale precedentemente acquisita senza essere costretto adesteriorizzare il metodo mafioso, laddove a sostegno di tale assunto richiamauna conversazione intercettata in cui [OSCURATO:PERSONA], nel commentare alcuniepisodi, afferma che vi è stato un ritorno agli anni ’80, in cui il territorio diPagani era funestato da una guerra tra opposte associazioni camorristiche.La Corte di appello, quindi, utilizza il commento di un singolo soggetto percostituito oggetto di indagini.Peraltro, il collegamento tra la nuova formazione e la mafia storica nonviene accertato, ma solo presunto. Non potendo la Corte di appello dimostraredetto collegamento, la Corte di merito giunge ad affermare che si tratta diformazione nuova ed originale che avrebbe esteriorizzato il proprio metodomafioso, ma omette di esplicitare le ragioni per cui i fatti integrerebbero lafattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., invece che quella prevista dall’art. 416cod. pen.La Corte di appello afferma che il territorio dell’associazione di cui al capo1) è stato in passato già infiltrato da sodalizi di tipo mafioso, ma, sostiene ilricorrente, tale dato è privo di rilievo, occorrendo invece un collegamento tra iprecedenti sodalizi e la associazione di nuova formazione.La motivazione è poi apparente, laddove afferma di poter ravvisare ilcarattere mafioso della nuova associazione per il prestigio criminale da essaconseguito in via autonoma e distinta rispetto a quello di singoli sodali, ed ècarente in ordine all’utilizzo del metodo mafioso per ottenere, nei confronti diuna generalità di soggetti, un condizionamento omertoso. Sul punto la Corte dimerito si è limitata a valorizzare due episodi ― la vicenda [OSCURATO:PERSONA] e l’aggressioneai danni di [OSCURATO:PERSONA] ― inidonei a fornire a dimostrare l’assoggettamento di un’interacollettività al sodalizio mafioso.Nemmeno l’associazione di cui al capo 1) ha dimostrato capacità di infiltrarsinel tessuto sociale, interagendo con la realtà economica e politica presente sulterritorio.5.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta la violazione dell’art. 416-bis,secondo comma, cod. pen. e carenza ed illogicità della motivazione in ordine allaSostiene che sul punto non è stata fornita alcuna motivazione dalla Corteterritoriale, che si è limitata ad evidenziare che l’imputato ha riportato condannaper i delitti-fine dell’associazione criminale ed a riportare il contenuto di unaconversazione intercettata (riportata a pag. 568 della sentenza di appello) dallaquale risulta invece che [OSCURATO:PERSONA] aveva, in seno al gruppo criminale, unaposizione subordinata rispetto ad altri sodali, con conseguente illogicità dellamotivazione.5.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in ordine al reato dicui al capo 18), violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e carenza edillogicità della motivazione.Con l’atto di appello era stata contestata la stabilità del vincolo associativo esi era sostenuto che ricorreva una ipotesi di concorso di persone nel reatocontinuato di cessione di sostanza stupefacente.La Corte di appello si limita ad affermare che gli imputati erano intransigentinel fissare il prezzo della sostanza stupefacente, nel riscuotere i crediti,ricorrendo anche alla violenza, e «feroci» con chi non rispettava le regole e ad uncerto punto avevano imposto ai gestori delle piazze di spaccio una tangente perpoter svolgere la loro attività; da tali elementi si ricava l’assenza di qualsiasiforma di condivisione di intenti, scopi e mezzi e quindi l’insussistenzadell’associazione, mentre le cessioni di sostanza stupefacente sono comunquepunibili ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l’imposizione del pagamentodi «tangenti» è punibile quale estorsione.5.4. Con il quarto motivo, corrispondente al quarto motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in ordine al reato dicui al capo 18), violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e carenza edillogicità della motivazione quanto alla attribuzione di un ruolo apicale in seno alsodalizio.Sostiene che in modo apodittico ed illogico è stato fatto discendere tale suoruolo in seno al sodalizio dedito al narcotraffico dal ruolo apicale assunto in senoal sodalizio criminale, mentre andava verificato se egli in concreto avesseesercitato un ruolo qualificato all’interno dell’associazione contestata al capo 18).5.5. Con il quinto motivo, corrispondente al quinto motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in ordine al reato dicui al capo 18), violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e carenza ed illogicitàdella motivazione quanto all’applicazione al reato di cui al capo 18)dell’aggravante di cui alla citata disposizione, nella duplice forma del metodomafioso e dell’agevolazione del sodalizio mafioso.Sostiene che la motivazione fornita sul punto, secondo la qualel’associazione dedita al narcotraffico mirava al massimo guadagno nel minortempo possibile e non accettava ritardi nei pagamenti, è illogica ed inconferente,così come la circostanza che gli associati abbiano convocato i gestori delle piazzedi spaccio per comunicare il passaggio dalla imposizione degli acquisti di cocainaal pagamento di tangenti sull’attività di spaccio, atteso che in quest’ultimo casovi è una condotta estorsiva e non di narcotraffico.[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla finalità di agevolazione mafiosa, la motivazione, chepoggia su una sola conversazione intercettata e di incerto significato, risultacarente.5.6. Con il sesto motivo, corrispondente al sesto motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione ai capi19) e 23) dell’imputazione, violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e meraapparenza ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione diresponsabilità per tali reati.5.6.1. È stata affermata la responsabilità del ricorrente per il primo ed ilquinto episodio di cui al capo 19), aventi ad oggetto rispettivamente la cessionedi g. 600 e di g. 300 di cocaina.La condanna poggia su alcune intercettazioni riportate a pag. 458 dellasentenza di appello. Con il gravame era stato dedotto che le conversazioni eranostate mal interpretate, costituendo una mera vanteria del [OSCURATO:PERSONA], e prive diriscontri, ma la motivazione resa dalla Corte di appello non offre adeguataspiegazione, limitandosi a ricalcare la decisione di primo grado, senzaconfrontarsi con le censure.5.6.2. [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai due episodi contestati al capo 23) la prova ècostituita da conversazioni intercettate, in relazione alle quali si deduceva, conl’atto di appello, la impossibilità di ritenerle probanti la cessione di sostanzestupefacenti, ma anche in questo caso la Corte di appello non ha fornito rispostaalle censure, con le quali ha omesso di confrontarsi.5.7. Con il settimo motivo, corrispondente al settimo motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in ordine al reato dicui al capo 34), violazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. e carenza ed illogicitàdella motivazione quanto alla affermazione di responsabilità.Al ricorrente si contesta di avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], trasferitoin Spagna risorse economiche provenienti dal reato di associazione di tipomafioso e dai reati-fine in modo da ostacolare la loro provenienza.La condanna poggia su alcune conversazioni intercettate tra i due coimputatiche discutevano sull’opportunità di avviare iniziative commerciali in Spagna esull’essersi i predetti effettivamente recati in quel Paese. Con l’atto di appello sisosteneva la mancanza della prova della provenienza delittuosa delle sommeimpiegate, ma la Corte di merito ha ritenuto che la prova della liceità dell’originedi tali somme dovesse essere fornita dagli imputati, applicando criteri probatori epresunzioni operanti in tema di misure di prevenzione reali, ma inoperanti nelgiudizio penale, mentre manca la motivazione in ordine alla provenienzadelittuosa delle risorse investite.5.8. Con l’ottavo motivo, corrispondente all’ottavo motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente lamenta, in ordine ai reati dicui ai capi 6) e 7), violazione dell’art. 513-bis cod. pen. e carenza ed illogicitàdella motivazione quanto alla sussistenza dei reati.Secondo l’ipotesi accusatoria, il ricorrente ed altri avrebbero aggreditoVincenzo [OSCURATO:PERSONA], direttore tecnico amministrativo della azienda speciale comunale«[OSCURATO:PERSONA]», al fine di indurlo a rinunciare alla sua attività di sanificazionedei locali a seguito della pandemia, per assicurarsene il monopolio attraverso laPA.DE.MA. di [OSCURATO:PERSONA], impresa riconducibile all’associazione contestataal capo 1).Tale episodio è stato ritenuto integrare sia una tentata estorsione,contestata al capo 6), sia una illecita concorrenza con minaccia o violenza,contestata al capo 7).Con l’atto di appello (alle pagine 19 e 20) si era dedotta la mancanza dellaprova di tali reati, essendo stati acquisiti meri indizi.Si contestava che la vettura [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per l’aggressione fosse quellamenzionata tra alcuni soggetti, peraltro nemmeno imputati in questo processo, ela dichiarazione della persona offesa, secondo la quale l’aggressione trovavacausa nella sua attività lavorativa, era rimasta priva di riscontro.Quanto al reato di cui al capo 7), gli indizi erano stati tratti da alcuneconversazioni intercettate, ma erano rimasti privi di ulteriori riscontri.[OSCURATO:PERSONA], con il gravame si era dedotto che il Tribunale aveva trascurato leprove a favore dell’imputato, come le sommarie informazioni rese da coloro cheavevano escluso che la PE.DE.MA fosse stata proposta o sostenuta da alcuno.[OSCURATO:PERSONA] in questo caso la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sullecensure contenute nell’atto di impugnazione.5.9. Con il nono motivo, corrispondente al nono motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in ordine al reato dicui al capo 2), violazione dell’art. 629 cod. pen. e carenza ed illogicità dellamotivazione.Si era dedotta con l’atto di appello la illogicità della motivazione, essendo levittime dell’estorsione anche ritenute partecipi dell’associazione contestata alcapo 18), ma anche a questa censura non è stata data risposta.5.10. Con il decimo motivo, corrispondente al decimo motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in ordine al reato dicui al capo 3), violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. e carenza dellamotivazione.La Corte di merito, afferma il ricorrente, non avrebbe motivato in ordine allasussistenza del suo concorso nel reato.La condanna poggia sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e sualcune conversazioni intercettate, ma le dichiarazioni del collaborante sonoinidonee a valere come prova, perché in contrasto con le dichiarazioni rese dallavittima.5.11. Con l’undicesimo motivo, corrispondente all’undicesimo motivo delricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in ordine alreato di cui al capo 13), violazione dell’art. 629 cod. pen. e carenza ed illogicitàdella motivazione.Si era dedotto con l’appello che la prova era stata desunta esclusivamentedalle dichiarazioni della persona offesa, ma queste, provenendo da un soggettogravato da precedenti penali ed essendo contraddittorie, non potevano valere atale scopo. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso la Corte di merito ha omesso di rispondere allacensura.5.12. Con il dodicesimo motivo, corrispondente al dodicesimo motivo delricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine a tutti i reatiper i quali è stata applicata l’aggravante prevista dalla citata disposizione.Sarebbe del tutto mancata la motivazione.5.13. Con il tredicesimo motivo, corrispondente al tredicesimo motivo delricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la carenzadella motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio conparticolare riguardo alla entità degli aumenti di pena per i reati satelliti.5.14. Con il quattordicesimo motivo, corrispondente al primo motivo delricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge emancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allasua partecipazione al sodalizio contestato al capo 18) ed al suo ruolo di capopromotore in seno allo stesso.Il ricorrente sostiene che per affermare la sua partecipazione al sodaliziomafioso la Corte territoriale avrebbe dovuto individuare le condotte dalle qualiinferire il contributo da lui apportato al raggiungimento degli scopidell’associazione, non potendo ritenersi sufficiente un’adesione meramenteformale. Solo dopo avere accertato la sua partecipazione, la Corte di meritoavrebbe potuto attribuirgli tale ruolo, indicando le condotte dalle quali questoruolo poteva essere evinto. La Corte territoriale non ha motivato sul punto,ha avuto rapporti frequenti con le figure di riferimento del sodalizio, non ha datodisposizioni sulla ripartizione del denaro, non ha sostenuto economicamente isodali ristretti in carcere, non è intervenuto per risolvere conflitti con gruppicontrapposti e non ha impartito disposizioni sulla commissione di delitti.5.15. Con il quindicesimo motivo, corrispondente al secondo motivo delricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge emancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allareato contestato al capo 18).Sostiene che la contestazione della partecipazione al sodalizio mafioso e lacontemporanea applicazione della citata aggravante determinano unasovrabbondante duplicazione della medesima condotta determinando unaumento di pena illegittimo.L’aggravante doveva, invece, ritenersi assorbita dalla affermazione diresponsabilità per il reato di cui al capo 1), poiché nel caso di specie lamedesima associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 risultava operarecon metodologie mafiose e quindi integrare anche un’associazione di tipomafioso, l’aggravante non poteva ritenersi applicabile.5.16. Con il sedicesimo motivo, corrispondente al terzo motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge emancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allasua partecipazione al sodalizio contestato al capo 1).Il ricorrente afferma che, secondo la sentenza qui impugnata, l’associazionecriminale era unica, ma, agendo allo scopo di commettere più delitti di cessionedi sostanza stupefacente, integrerebbe il delitto di cui all’art. 74 citato e, alcontempo, utilizzando il metodo mafioso, integrerebbe anche il reato associativodi cui all’art. 416-bis cod. pen., ma, sostiene il ricorrente, in presenza di un unicofatto associativo qualificabile ai sensi di entrambe le citate disposizioni, non visarebbe spazio per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. O si ritengono sussistenti entrambi i reati, ed allora non si applical’aggravante, oppure si ritiene sussistente il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309del 1990 aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.In particolare, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio di consunzione per cui,quando la commissione di un reato è funzionale ad un altro e più grave reato, laconsumazione di quest’ultimo consuma ed assorbe in sé l’intero disvalore delfatto concreto.Entrambi i reati associativi offendono l’ordine pubblico, atteso che solo ireati di spaccio offendono concretamente la salute pubblica, cosicché, ondeevitare la violazione del principio di ne bis in idem sostanziale, dovrebbe trovareapplicazione solo la sanzione per il reato più grave, ossia il delitto di cui al citatoart. 74, eventualmente aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.5.17. Con il diciassettesimo motivo, corrispondente al quarto motivo delricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge emancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allaRosario [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato sia chiamate in reità, sia chiamate incorreità e la sua attendibilità, quale collaboratore di giustizia, come taleinteressato a fruire dei benefici previsti dall’ordinamento per tale categoria disoggetti, avrebbe dovuto essere valutata con particolare scrupolo, anche perchéin passato egli aveva fatto ricorso a scelte strategiche al solo scopo di conseguiretali benefici. Più precisamente, egli si era dissociato, usufruendo dei relativibenefici, ma poi aveva ripreso le sue attività criminali in forma associata,dedicandosi alle estorsioni ai danni di imprenditori e partecipando a due tentatiomicidi.In particolare, i Giudici del merito avrebbero dovuto valutare la suacredibilità e poi l’attendibilità intrinseca delle sue propalazioni, mentre si eranolimitati a valutare la sussistenza di scarni riscontri.In relazione ai collaboranti, inclusi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non vi era stato unaccertamento della credibilità, né una verifica dell’esistenza di riscontri esterni.A tale proposito il ricorrente evidenzia pure che l’ordinanza applicativa dellamisura cautelare relativa agli imputati è stata notificata al collaborante in data 2dicembre 2022 e che egli ha iniziato a collaborare già nella primavera del 2023,dopo avere letto l’ordinanza e tutti gli atti di indagine e quindi avendo lapossibilità di adattare il contenuto delle sue dichiarazioni a quello di tali atti.I Giudici del merito avrebbero dovuto valutare non solo la biografia criminaledei collaboranti, ma anche quella di tali soggetti quali collaboratori di giustizia, apartire dalla loro dissociazione, onde valutare la loro affidabilità, la utilità resadalle loro dichiarazioni in ambito giudiziario e l’autonomia delle loro propalazioni.Né risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia messo a disposizione dell’autorità giudiziariatutte le somme conseguite attraverso le sue attività criminali, il che lascerebbesupporre che egli voglia usufruire dei benefici connessi alla qualità dicollaborante per poi ritornare alle più lucrose attività criminali.Alcune delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] edegli omicidi dei rispettivi padri, risultavano chiaramente smentite, perchéAniello [OSCURATO:PERSONA] si era suicidato, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso daMario Pepe che era morto di vecchiaia.[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere avuto molteplici incontri con Francescoove la polizia giudiziaria aveva installato le microspie, ma nessuna conversazionecon tali soggetti è stata intercettata.Quanto agli altri due collaboranti, la Corte di appello omette ognivalutazione in ordine alla loro attendibilità.5.18. Con il diciottesimo motivo, corrispondente al quinto motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge emancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allaaffermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 34).Il ricorrente sostiene che non è ipotizzabile il reato di impiego di denaro,beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall’art. 648-ter cod. pen. perchéegli è stato condannato anche per il reato di associazione di tipo mafioso e laclausola di riserva contenuta in detta disposizione esclude la configurabilità delreato laddove il reimpiego abbia ad oggetto risorse economiche provenienti daldelitto di associazione mafiosa commesso dal medesimo imputato.Un primo indirizzo ermeneutico valorizza il criterio temporale, che hariguardo al momento in cui è intervenuto l’accordo tra l’autore del reatopresupposto ed il soggetto deputato al riciclaggio o al reimpiego, per cui lapromessa di aiuto nelle successive attività di riciclaggio, prestata prima odurante l’esecuzione del delitto presupposta ed idonea a rafforzare il propositocriminoso, esclude la punibilità autonoma per i delitti previsti dagli artt. 648-bise 648-ter cod. pen.Se, invece, l’accordo interviene dopo, sono configurabili i delitti previsti datali disposizioni.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che viene ritenuto un associato avente ilcompito di ripulire i proventi del delitto associativo, opera la clausola diesclusione di responsabilità ed il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. non puòritenersi sussistente, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25191 del27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587).5.19. Con il diciannovesimo motivo, corrispondente al sesto motivo delricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge emancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allaaffermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 6).Il ricorrente analizza il materiale istruttorio per poi sostenere che sulla basedelle acquisizioni probatorie non può pervenirsi ad affermare la suaresponsabilità per tale reato.5.20. Con il ventesimo motivo, corrispondente al settimo motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge emancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allaaffermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 3).Sostiene di essere stato condannato per avere posto in essere attimeramente preparatori di una condotta criminosa, ossia un mero sopralluogo neipressi dell’abitazione della vittima, non seguito da richieste estorsive da parte diAndrea [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA], avendo la vittima, [OSCURATO:PERSONA],affermato di avere consegnato la somma di euro 1.300,00 a titolo di liberalitàper la moglie di [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’arresto di quest’ultimo avvenutopochi giorni prima.[OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni ambientali, [OSCURATO:PERSONA] non menzionasia per il tentato omicidio che per la tentata estorsione all’esito di altriprocedimenti.Nemmeno vi sono elementi dimostrativi di una partecipazione del ricorrenteall’attività estorsiva.5.21. Con il ventunesimo motivo, corrispondente all’ottavo motivo delricorso sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge emancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allaaffermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 13).Sostiene che la relazione redatta dai Carabinieri, in cui gli stessi affermanodi avere appreso dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], di essere statosottoposto ad estorsione fornendo ulteriori dettagli del suo racconto, èinutilizzabile ai sensi dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., avendo DavideAmendola, in quanto sottoposto ad indagini in un procedimento collegato, sceltodi non rendere dichiarazioni. Le dichiarazioni riportate dai carabinieri nella lororelazione sono state acquisite nell’ambito del procedimento penale, cosicché lestesse non possono costituire oggetto di testimonianza de relato da parte dellapolizia giudiziaria.5.22. Con il ventiduesimo motivo, corrispondente al nono motivo del ricorsosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta un errore dicalcolo della pena con riguardo alle attenuanti generiche, in quanto avrebberodovuto essere applicati gli aumenti per le aggravanti e poi le diminuzioni per le6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deisuoi difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando sei motivi.Il ricorrente, condannato per la sola partecipazione all’associazione mafiosa,evidenzia che, secondo la Corte di appello, le prove a suo carico sarebbero nontanto le dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quanto le conversazioni intercettate tra le quali una conversazione all’internodell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2020, la conversazione tra AlfonsoRuggiero e [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 2021 e una conversazione traGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo riferiva al secondo che sisarebbe recato da [OSCURATO:PERSONA] per recuperare i soldi delle sanificazionieffettuate da PE.DE.MA.6.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la motivazione è carente,perché omette di valutare l’attendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA].Secondo il collaborante, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato ad unariunione in cui venne deciso che l’associazione mafiosa del collaborante e quelladi cui al capo 1) avrebbero collaborato tra loro e si sarebbe passati ad una nuovastrategia che prevedeva, al posto delle forniture imposte alle piazze di spaccio, ilpagamento di una tangente da parte dei gestori delle stesse, liberati dall’obbligodi rifornirsi presso le predette associazioni.Secondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe completamentedisinteressata della valutazione della credibilità del collaborante, che inveceavrebbe dovuto essere affrontato con particolare cautela. [OSCURATO:PERSONA] mancherebbeun qualsiasi riscontro individualizzante, non essendo la voce dell’imputato maicomparsa in alcuna conversazione intercettata.Solo in occasione di una conversazione intercettata nell’abitazione del DeRisi, in cui [OSCURATO:PERSONA] ed altri riferiscono al primo il cambio di strategia, conl’imposizione a carico dei gestori delle piazze di spaccio, tra i quali lo stesso DeRisi, di una tangente di euro 15.000,00 mensili, viene menzionato [OSCURATO:PERSONA] DeVivo quale soggetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] può rivolgersi per essere rifornito distupefacente, il che, semmai, pone quest’ultimo al di fuori del sodalizio mafioso,avendo questo scelto di non rifornire più le piazze di spaccio.La sentenza di appello ha cercato di colmare la carenza probatoriarichiamando le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], ma queste ultime non sonoin grado di fornire alcun riscontro individualizzante, poiché riferisce accadimenticollocati in un diverso ambito temporale e che riguardano un pestaggio.6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà dellamotivazione nella parte in cui ha desunto la sua partecipazione al sodaliziomafioso di cui al capo 1) dalla cessione, ad opera dello stesso, di sostanzastupefacente ed in particolare dalla conversazione intercettata presso l’abitazionedi [OSCURATO:PERSONA], in cui i presenti riferivano a quest’ultimo che avrebbe potuto rifornirsidi sostanza da [OSCURATO:PERSONA].La conversazione esprime, semmai, che quest’ultimo non era un partecipedell’associazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dall’imputazione dipartecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo 18), cosicché egliè completamente estraneo alle vicende di droga collegate all’associazione di cuial capo 1); semmai, egli svolgeva autonomamente attività di spaccio di sostanzestupefacenti.In ogni caso, non può ritenersi detta conversazione quale un elemento diriscontro individualizzante rispetto alle dichiarazioni accusatorie del collaboranteGiugliano.6.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione inordine alla valenza indiziante della conversazione intercettata tra AlfonsoRuggiero e [OSCURATO:PERSONA].Nella conversazione la donna, poco prima invitata dai carabinieri a riferireogni circostanza utile ai fini delle indagini, avrebbe espresso stupore per lacircostanza che l’odierno ricorrente conferiva alla agenzia di pompe funebri, che itre gestivano a mezzo di una società, rilevanti somme di denaro in banconote diappena venti euro, che, secondo la donna, dovevano provenire da attivitàillecite.Il ricorrente sostiene che, poiché i carabinieri avevano sicuramenteprospettato ai due le loro ipotesi accusatorie, le dichiarazioni intercettate eranosicuramente condizionate da quanto la donna aveva appreso poco innanzi.In ogni caso non si comprendeva quale fosse il valore indiziario rispetto alreato associativo mafioso, in quanto la condotta del ricorrente che emerge dadetta conversazione, ossia conferire nell’agenzia di pompe funebri rilevantisomme di denaro suddivise in banconote di piccolo taglio, era inespressivo dellaqualità di associato attribuita all’imputato, ben potendo le somme derivare da6.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la carenza o manifestaillogicità di motivazione in ordine alla valenza indiziante della vicenda inerente lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività di sanificazione.Il ricorrente segnala di non essere destinatario di specifiche contestazioniconnesse a tale attività e che il dato indiziario, costituito da alcune conversazioniintercettate (riportate a pag. 585 della sentenza qui impugnata) è incerto, incontrasto con quanto disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.In ogni caso, nessun rilievo probatorio può avere la circostanza cheGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] partecipasse alle attività materiali di sanificazione svolte dallaPE.DE.MA. di [OSCURATO:PERSONA], dovendo, semmai, essere dimostrata lapartecipazione del ricorrente alle attività estorsive volte a favorire la societàrispetto ad altre imprese concorrenti, ma tale partecipazione non vi è stata e lacollaborazione di [OSCURATO:PERSONA] all’attività di impresa della PE.DE.MA. nonpuò costituire un indizio della sua partecipazione anche al sodalizio mafioso,anche sotto il profilo soggettivo; la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dicollaborare all’impresa dedita all’attività di sanificazione non equivale allaconsapevolezza di contribuire al rafforzamento del sodalizio mafioso.6.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione inordine alla aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.Il ricorrente denuncia che la Corte di appello non ha dato risposta al motivodi appello con il quale si deduceva che non erano state rinvenute armi nelladisponibilità del sodalizio criminale e nemmeno risultavano commessi reati finecon armi o materiali esplosivi.La Corte di appello ha motivato ponendo in risalto elementi probatori acarico di altri imputati e che non coinvolgono direttamente il ricorrente, cosicchénon può affermarsi che quest’ultimo fosse a conoscenza della disponibilità diarmi in capo all’associazione.6.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione inordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla predettaaggravante, che avrebbe dovuto essere accordata in virtù della minimapartecipazione ai fatti contestati, della sua incensuratezza e della sua correttacondotta processuale.7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzodei suoi difensori, ciascuno dei quali ha depositato un proprio atto diimpugnazione, chiedendone l’annullamento ed articolando complessivamenteventisette motivi.7.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 1), la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e la carenza dimotivazione.Sostiene che il Tribunale e la Corte di appello hanno tratto l’esistenza dellanatura mafiosa del sodalizio criminale da singoli episodi delittuosi (comel’incontro tra il ricorrente ed altri imputati con [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione diquest’ultimo per comunicargli che avrebbe dovuto versare una tangente mensileper poter proseguire l’attività di spaccio), inidonei, però, ad esprimere l’esercizioda parte dell’associazione di un potere di intimidazione diffuso sulla interacollettività operante nel suo territorio, in tal modo confondendo l’aggravante delmetodo mafioso contestata in relazione a tali episodi e il potere di intimidazioneche deve promanare dall’associazione di per se stessa considerata ed essereesercitato nei confronti della collettività e non da singoli sodali nei confronti disingoli soggetti.Nel caso di specie la prova della esteriorizzazione della forza intimidatriceviene desunta in via esclusiva dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioniintercettate, che tuttavia riguardano un solo specifico episodio.7.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 1), la violazione dell’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.e la carenza di motivazione in ordine all’attribuzione allo stesso del ruolo dipromotore, dirigente ed organizzatore del sodalizio.La sentenza di primo grado aveva desunto tale ruolo solo dalle dichiarazionidei collaboranti e con l’atto di appello si era dedotto che a tale scopo andavanoesaminati i compiti concretamente svolti dall’imputato in seno al sodalizio,considerato anche che dalle conversazioni intercettate emergeva che il De RisiLa Corte di appello (pag. 533 della sentenza di secondo grado) haconfermato l’attribuzione di tale ruolo all’odierno ricorrente e ad [OSCURATO:PERSONA],osservando che essi avevano imposto il pagamento della tangente aglispacciatori, avevano attuato condotte estorsive ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e si relazionavano con [OSCURATO:PERSONA] per le decisioni dimaggiore rilievo che riguardavano il sodalizio.In sostanza, essa fonda tale ruolo sulla partecipazione dell’imputato ai reati-fine, senza individuare alcun elemento significativo del concreto svolgimento diuno di tali ruoli da parte dello stesso in seno al sodalizio.Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di cassazione chedefinisce ciascuno dei ruoli previsti dal secondo comma dell’art. 416-bis cod.pen. per poi evidenziare come nessun elemento significativo della concretaassunzione di almeno uno di essi emerga dalla sentenza impugnata.Semmai, la circostanza che i vertici dell’associazione abbiano direttamenteprovveduto a commettere i reati fine è circostanza che denota l’insussistenza disoggetti subordinati da incaricare della loro esecuzione.Dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riportata a pag.533 della sentenza impugnata) emerge che il [OSCURATO:PERSONA] attribuisce il ruolo di capoad un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].7.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo dell’atto sottoscrittodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione al reato di cuial capo 2), la violazione dell’art. 629 cod. pen. e la carenza di motivazione inordine alla configurabilità del delitto di estorsione.Con l’atto di appello era stato dedotto che da molte delle conversazioniintercettate emergeva che i gestori delle piazze di spaccio ed il sodalizio di cui alcapo 1) dell’imputazione operavano su un piano di parità ed i primi non eranoassoggettati al secondo; in realtà i gestori avevano aderito all’associazionededita al traffico di sostanze stupefacenti. Il pagamento del corrispettivo dovutoper la cessione non era frutto di una costrizione, ma di un libero accordo travenditori della sostanza stupefacente e gestori delle piazze di spaccio, i qualiultimi erano anch’essi membri dell’associazione dedita al narcotraffico.La Corte di appello ha rigettato la censura, osservando che ad un certopunto il sodalizio contestato al capo 1) aveva cambiato strategia, cessando dirifornire i gestori e pretendendo da questi il pagamento di una tangente per ilsolo fatto di spacciare nel territorio da esso controllato.In realtà, sostiene il ricorrente, quella che la Corte di appello definisce una«tangente» è il pagamento del corrispettivo della sostanza stupefacentedeterminato forfettariamente, come si ricaverebbe dalla conversazione n. 690del 25 novembre 2020 (riportata integralmente alle pagine 365-368 dellasentenza qui impugnata).7.4. Con il quarto motivo, corrispondente al quarto motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 3), la carenza di motivazione in ordine alla suapartecipazione alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolaredella [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha desunto la natura estorsiva della vicenda da dueconversazioni intercettate in data 26 maggio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA], fratellodella vittima, e [OSCURATO:PERSONA]. L’agguato ai danni della persona offesa era statopreceduto da sopralluoghi effettuati in data 21 maggio 2020 presso la sededell’azienda della [OSCURATO:PERSONA] da parte di due soggetti non identificati checircolavano a bordo di una motocicletta.La partecipazione dell’odierno ricorrente viene ricavata da due conversazioniintercettate in data 8 maggio 2020, dalle quali emerge la possibile fissazione diun appuntamento con una persona non identificata che viene individuato inDomenico [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati GPS della autovettura a bordo dellaquale si trovavano i soggetti intercettati.La persona offesa, sentita in data 3 ottobre 2020, riferisce che RosarioGiugliano gli aveva chiesto il versamento di euro 200.000,00 e che egli nonaveva accettato di versare la somma; quanto a [OSCURATO:PERSONA], egli gli avevaversato spontaneamente euro 1.200,00, ma poi aveva evitato ulteriori occasionidi contatto con lui.La sentenza di primo grado ha poi richiamato le dichiarazioni di RosarioGiugliano, che aveva riferito che l’estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] era statacapo 1).Con l’atto di appello era stata censurata la decisione e si era osservato chele dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano equivoche, avendo egli affermato indata 21 luglio 2023 di avere attuato l’estorsione avvalendosi solo di suo figlioAlfonso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello ha ritenuto certa lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 389-393 della sentenza di appello).Sostiene il ricorrente che la sua partecipazione resta priva di elementiconcreti sulla quale essere fondata e che vi è confusione tra la tentataestorsione, contestata anche a lui ed al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ed il tentatoomicidio, contestato solo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].7.5. Con il quinto motivo, corrispondente al quinto motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 6), la carenza di motivazione in ordine alla suapartecipazione alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], direttoretecnico amministrativo della Azienda speciale comunale «[OSCURATO:PERSONA]»,volta a favorire la PE.DE.MA. di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta controllata dalsodalizio criminale.Secondo il Tribunale, la vittima era stata aggredita ed insultata da un uomocon il volto coperto, dileguatosi a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di colore nero.La vittima ed il suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sentiti a sommarieinformazioni, avevano dichiarato di non poter escludere che l’aggressionetrovasse origine nella competizione tra le imprese operanti nel settore dellesanificazioni divenute obbligatorie per gli esercizi commerciali a seguito dellapandemia.[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valorizzato alcune conversazioni intercettate in cuiAndrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno contatti con i commercianti di Paganiinteressati alle sanificazioni ed in cui discutono di una [OSCURATO:PERSONA].Con l’atto di appello era stata denunciata la genericità degli indizi, ma laCorte territoriale ha posto in risalto l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le attivitàdi sanificazione e la conversazione in cui essi discutono della [OSCURATO:PERSONA] percollegare il ricorrente all’aggressione subita dal [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 15 maggio2020; particolare rilievo è stato attribuito ad una conversazione dell’11 febbraio2021 (riportata a pag. 411 della sentenza impugnata) in cui [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono tra loro e [OSCURATO:PERSONA] afferma che«[OSCURATO:PERSONA] non mangiava insieme a [OSCURATO:PERSONA] e quegli altri» e Tramontanorisponde «quella gente là gli devi dire di sì»; la Corte di appello trascura, però,che proprio poco prima lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che «quandoandarono a picchiare [OSCURATO:PERSONA] sotto casa della mamma, non lo andarono apicchiare quelli là», ossia [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi sodali, cosicché tale conversazionenon ha valore indiziario a carico dell’imputato.7.6. Con il sesto motivo, corrispondente al sesto motivo dell’atto sottoscrittodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione al reato di cuial capo 7), la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cuiall’art. 513-bis cod. pen.La prova è stata desunta da una serie di conversazioni intercettate dallequali si ricaverebbe la finalità perseguita dagli imputati e la loro vicinanza allaPE.DE.MA. e dalle sommarie informazioni rese da altri soggetti sulla base dellequali il Tribunale è arrivato a concludere che la decisione dei titolari degli esercizicommerciali di rivolgersi alla PE.DE.MA. piuttosto che all’impresa di VincenzoCalce, che praticava prezzi più bassi, era dovuta alla pressione esercitata su diessi dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], sfruttando la loro caratura criminale, e al clamoredelle lesioni inferte a [OSCURATO:PERSONA], cosicché la scelta di quest’ultimo diabbandonare la sua attività commerciale non era stata volontaria, ma frutto dicostrizione.Con l’atto di appello si era dedotto che tale conclusione era smentita dalledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che le dichiarazioni rese dalcollaborante [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ricevuto la notifica dell’ordinanza applicativadelle misure cautelari personali, non erano attendibili.La Corte di merito ha respinto le censure, sostenendo che gli imprenditorierano restii a confermare l’ipotesi accusatoria, ma questa tesi è rimasta priva diconcreti elementi di prova, non risultando che lo sviamento della clientela siastato ottenuto attraverso violenza o minaccia.7.7. Con il settimo motivo, corrispondente al settimo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 13), la carenza di motivazione in ordine alla suapartecipazione alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].A quest’ultimo era stata richiesta la somma di euro 100.000,00, poi ridottaad euro 20.000,00 a condizione che egli trasferisse la sede della propria societàdi noleggio di automobili e barche.La prova poggia esclusivamente su un’annotazione di polizia in cui vieneriepilogato il fatto riferito dalla persona offesa, la quale, invitata ad aderire alsodalizio criminale in virtù dei suoi precedenti penali, aveva rifiutato ed era statapoi destinataria di richieste estorsive.La vittima aveva, però, rifiutato di formalizzare le sue dichiarazioni in undell’annotazione di polizia e la inattendibilità del dichiarante e la Corte di meritoaveva ritenuto di poter superare le censure osservando che la reticenzadell’[OSCURATO:PERSONA] era dovuta al timore di ritorsioni, senza tuttavia agganciare taletimore ad un concreto atto di violenza o minaccia proveniente dagli imputati o daterzi, come invece richiesto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. per l’utilizzodelle dichiarazioni predibattimentali, non essendo sufficiente il mero timore diessere minacciato.Dalla annotazione della polizia giudiziaria risulta, anzi, che DavideAmendola, sin da quando rese informalmente le sue dichiarazioni alla poliziagiudiziaria, scelse spontaneamente di non formalizzare le sue accuse.[OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risultano non riscontrate inalcun modo.7.8. Con l’ottavo motivo, corrispondente all’ottavo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 13), la carenza di motivazione in ordine alla sussistenzadell’aggravante delle più persone riunite.[OSCURATO:PERSONA] la simultanea presenza di più soggetti è stata desuntadall’annotazione della polizia giudiziaria senza che venissero accertate leconcrete modalità di realizzazione della condotta estorsiva, rimasta del tuttoindeterminata nei suoi momenti, con particolare con riferimento ai soggetti cheavrebbero interagito con la vittima.7.9. Con il nono motivo, corrispondente al nono motivo dell’atto sottoscrittodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione al reato di cuial capo 34), la violazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. e la carenza di motivazionein ordine alla sussistenza del delitto di autoriciclaggio.L’affermazione di responsabilità poggia solo su alcune conversazioniintercettate e con l’atto di appello era stato dedotto che il Tribunale non avevaaffatto affrontato la questione relativa alla provenienza delle risorse autoriciclate,che secondo l’ipotesi accusatoria derivavano dal delitto di partecipazione adassociazione di tipo mafioso di cui al capo 1).La Corte territoriale ha desunto la provenienza delittuosa delle risorseimpiegate da due conversazioni intercettate (riportate a pag. 457 della sentenzaimpugnata) che però contengono affermazioni generiche.Per l’affermazione di penale responsabilità, al contrario di quanto previstoper le misure di prevenzione di natura reale, occorre la prova certa dellaprovenienza delittuose delle somme impiegate, che non può fondarsi supresunzioni o congetture.7.10. Con il decimo motivo, corrispondente al decimo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 18), la violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Il Tribunale aveva desunto la prova dell’esistenza dell’associazione dedita alnarcotraffico dai medesimi elementi che avevano portato all’affermazione dellaesistenza del sodalizio di cui al capo 1); inoltre, erano state valorizzate diverseconversazioni intercettate dalle quali emergeva che detto sodalizio si occupavaanche del traffico di sostanze stupefacenti, in quanto riforniva i gestori di diversepiazze di spaccio e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano il compito di riscuotere icrediti vantati verso i gestori.Con il dodicesimo motivo di appello era stata contestata la sussistenza diuna stabile organizzazione dedita al traffico di sostanza stupefacente, necessariaper ritenere configurabile il delitto di cui al citato art. 74.Il ricorrente muove alla decisione della Corte di appello le medesime censureformulate da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo del suo ricorso.7.11. Con l’undicesimo motivo, corrispondente all’undicesimo motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, inrelazione al reato di cui al capo 18), la violazione dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n.309 del 1990 e la carenza di motivazione in ordine all’attribuzione allo stesso delruolo di promotore, dirigente od organizzatore del sodalizio dedito alnarcotraffico.Il ricorrente, oltre a richiamarsi alle censure già svolte con il secondo motivodel proprio ricorso, segnala che il ricoprire un ruolo qualificato nel sodaliziomafioso non equivale a svolgere il medesimo ruolo nell’associazione dedita alnarcotraffico, trattandosi di due distinte fattispecie caratterizzate da diverseconnotazioni strutturali.7.12. Con il dodicesimo motivo, corrispondente al dodicesimo motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, inrelazione al reato di cui al capo 18), la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. ela carenza di motivazione in ordine alla configurabilità della circostanzaaggravante prevista da tale disposizione.La censura, analoga a quella formulata da [OSCURATO:PERSONA] con il quintomotivo del suo ricorso, segnala che la motivazione della Corte di appello sulpunto è inconferente e che questa non ha chiarito le ragioni per le quali i gestoridelle piazze di spaccio dovessero ritenere di trovarsi al cospetto di un sodaliziomafioso anziché di un sodalizio di criminalità comune, sia pure spietata.Quanto alla finalità agevolativa, non si chiarisce perché i partecipanti alsodalizio finalizzato al narcotraffico si proponessero lo scopo di favorire ilconseguimento delle finalità del sodalizio mafioso.7.13. Con il tredicesimo motivo, corrispondente al tredicesimo motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, inrelazione ai reati di cui ai capi 2), 3), 6), 7), 13) e 34), la violazione dell’art.416-bis.1 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla configurabilità dellacircostanza aggravante prevista da tale disposizione.Il ricorrente segnala che l’applicazione dell’aggravante è stata motivata dalTribunale solo per il reato di cui al capo 2) e la Corte di appello ha motivatol’applicazione dell’aggravante solo per alcuni dei capi sopra indicati, ma non perquelli contestati ai capi 2), 6) e 7).Quanto all’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 3),la Corte territoriale si è limitata ad affermare che i metodi utilizzati dagli imputatisono caratteristici delle organizzazioni camorristiche, richiamando laconversazione n. 16 del 26 maggio 2020 in cui [OSCURATO:PERSONA] evoca gliQuanto alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contestata alcapo 13), la Corte di merito ha affermato che il modus operandi ed il timoremanifestato dalla vittima dimostrano la sussistenza del metodo camorristico.Quanto al delitto di autoriciclaggio, la Corte di appello ha affermato chesicuramente esso agevolava il sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e AndreaDe [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene, quindi, che la motivazione è in taluni casi del tuttomancante ed in altri meramente apparente, non riuscendosi a comprendere leragioni dell’applicazione dell’aggravante.7.14. Con il quattordicesimo motivo, corrispondente al quattordicesimomotivo dell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentelamenta, in relazione al trattamento sanzionatorio, la violazione dell’art. 597,commi 3 e 4, cod. proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen.Le censure sono sovrapponibili a quelle formulate nel decimo enell’undicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ConfessoreInoltre, il ricorrente si duole dell’omessa applicazione delle attenuantigeneriche ai reati satellite. Sostiene, invocando alcuni precedenti di questa Cortedi cassazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 – 01;Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez, Rv. 272375 - 01), che, poiché laconcessione delle attenuanti generiche trova causa anche in ragioni soggettive,come il comportamento processuale, esse andavano applicate a tutti i reati unitidal vincolo della continuazione.[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, dopo avere escluso per il reato di cui al capo 1)l’aumento di pena per l’aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod.pen., ha omesso di ridurre l’aumento di pena per la continuazione, in violazionedell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.7.15. Con il quindicesimo motivo, corrispondente al quindicesimo motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, inrelazione al trattamento sanzionatorio, la carenza di motivazione in ordineall’applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici.Sostiene che la Corte di appello, pur aderendo alla censura con la quale sisosteneva che la durata della pena accessoria andasse determinata alla luce deicriteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha poi illogicamente ed ingiustificatamenteapplicato la pena accessoria nella misura massima, in contrasto con lairrogazione di pene principali prossime ai medi edittali.7.16. Con il sedicesimo motivo, corrispondente al primo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la carenza omanifesta illogicità della motivazione per travisamento degli atti in ordine allavalutazione degli indizi ricavati dalle chiamate in correità e dalle intercettazioni.La Corte di appello afferma che la prova dei delitti si ricava principalmentedalle dichiarazioni dei testi e dalle conversazioni intercettate, mentre ledichiarazioni dei collaboranti hanno un valore probatorio meramente accessorio.In tal modo, la Corte di appello elude la questione relativa alla credibilità deicollaboratori di giustizia, omettendo di motivare in ordine alle censure cheLa Corte di appello, in particolare, valorizza le dichiarazioni di RosarioGiugliano, pur senza esprimersi sulle censure attinenti alla sua credibilità. Conl’atto di gravame si era denunciato un utilizzo disinvolto da parte del collaborantedello strumento della dissociazione, utilizzato al solo scopo di attenuare le sueresponsabilità, nonché la genericità, contraddittorietà ed incostanza delle suedichiarazioni e la circostanza che egli avesse iniziato a collaborare solo dopo lanotifica allo stesso dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari personaliagli imputati e quindi con la possibilità di adattare le sue propalazioni alcontenuto di detto provvedimento.Quanto, poi, alle conversazioni intercettate, la Corte di appello ha attribuitoloro valore probatorio sulla base di ragionamenti astratti e senza confrontarsi coni motivi di appello, con i quali era stata denunciata l’omessa comparazione vocaletra le voci intercettate e quelle degli imputati, indispensabile per attribuire le vociintercettate a questi ultimi, nonché l’incompletezza dei discorsi captati e il loroincerto significato, specie in relazione al traffico di sostanze stupefacenti, nonessendosi proceduto ad alcun sequestro di detta sostanza, ed agli episodi dipestaggio narrati da [OSCURATO:PERSONA], non essendo mai stata individuata alcuna vittimadegli stessi.7.17. Con il diciassettesimo motivo, corrispondente al secondo motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 416-bis cod. pen. e la carenza o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al capo 1).In particolare, la Corte di merito avrebbe affermato la sussistenza del delittoprevisto dalla citata disposizione pur in difetto degli elementi costitutivi, facendodiscendere la prova del potere di intimidazione in capo al sodalizio da fattipregressi ed ormai remoti nel tempo da soggetti del tutto diversi dagli odierniimputati.Nel capo di imputazione si afferma che il clan [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è unaassociazione originaria, di formazione del tutto nuova e non derivata da altreassociazioni di tipo mafioso e ciononostante, secondo la sentenza qui impugnata,rientrerebbe tra le associazioni che non necessitano di dimostrare che la forzaintimidatoria proveniente dal vincolo associativo è penetrata in modo massiccionel tessuto economico e sociale del territorio, in contrasto con i principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, a tal fine, occorre uncollegamento tra la nuova associazione e la mafia storica o la dimostrazionedell’esistenza di un’organizzazione strutturata, basata su un vincolo associativopermanente e che abbia già dimostrato un’effettiva ed attuale capacità diintimidazione, percepita dalla collettività in quel determinato ambito territoriale,non essendo sufficiente la fama criminale di suoi singoli associati o il lorocoinvolgimento in singoli reati.La Corte territoriale ha invece desunto il carattere mafioso del sodalizioesclusivamente dal compimento di singoli reati fine, senza riuscire a dimostrarela pluralità dei settori di interesse dell’associazione criminale, la sua capacità diinfiltrazione nel tessuto economico, sociale e politico. Si è limitata ad indicaresparuti atteggiamenti omertosi legati alla fama criminale di singoli sodali.In ordine all’attribuzione all’imputato di un ruolo qualificato all’interno delsodalizio mafioso, la motivazione appare ancor più carente, poiché tale ruoloviene affermato sulla base di alcune conversazioni intercettate all’interno delleabitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse accertato il compimento daparte del ricorrente delle attività tipicamente ritenute espressive di siffatto ruolo.Peraltro, dal ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio mafioso vienedesunto un corrispondente ruolo anche all’interno dell’associazione dedita alnarcotraffico, sebbene il ruolo in tale diversa organizzazione fosse ancorato apresupposti diversi.7.18. Con il diciottesimo motivo, corrispondente al terzo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la carenza omanifesta illogicità della motivazione in ordine all’aggravante di cui al quartocomma dell’art. 416-bis cod. pen., applicata pur in mancanza di disponibilitàdelle armi in capo da parte dell’associazione, piuttosto che di singoli associati.7.19. Con il diciannovesimo motivo, corrispondente al quarto motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, inrelazione al reato di cui al capo 2), la violazione dell’art. 629 cod. pen. e lacarenza o manifesta illogicità della motivazione.Sostiene che nel caso di specie manca l’elemento della costrizione conminaccia o violenza, non esercitate nel caso di specie. La Corte di appelloafferma trattarsi di una «estorsione ambientale», ma a tal fine occorre unahanno determinato una lesione della capacità di autodeterminazione dellavittima.La Corte di appello afferma che tale elemento può ravvisarsinell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ad un sodalizio di camorra, ma il [OSCURATO:PERSONA], nelleconversazioni intercettate, non ha mai fatto riferimento alla riconducibilitàdell’associazione di cui al capo 1) alla camorra.7.20. Con il ventesimo motivo, corrispondente al quinto motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 3), la violazione dell’art. 629 cod. pen. e la carenza omanifesta illogicità della motivazione.In relazione a tale reato, la Corte di merito ha valorizzato le dichiarazioni diRosario [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali l’odierno ricorrente avrebbe partecipato allatentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e che sarebbero riscontrateda una conversazione intercettata in data 8 maggio 2020 a bordo diun’autovettura [OSCURATO:PERSONA] 500 ove si trovava [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, in particolare, avrebbe partecipato ad un sopralluogo pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stata indicata agli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] 500da un soggetto che era a bordo di altro veicolo che precedeva quello ove sitrovava [OSCURATO:PERSONA], azionando le luci di frenata.La sentenza, tuttavia, lamenta il ricorrente, non chiarisce perché l’averazionato le luci posteriori di frenata sarebbe un segnale convenzionale perindicare l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e perché l’abitazione andassesegnalata, considerato che [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato ad alcuna altrafase della tentata estorsione.Né le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] possono costituire un riscontro di quelle delcollaborante, avendo il primo affermato di avere ricevuto richieste estorsive soloda [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA], al quale ultimo si sarebbe limitato adelargire spontaneamente la somma di euro 1.200,00 da destinare a DanieleConfessore, con il quale egli aveva un rapporto di amicizia, essendo statodetenuto assieme a lui; peraltro, la sentenza non chiarisce perché [OSCURATO:PERSONA] e glialtri suoi sodali sarebbero rimasti estranei al tentato omicidio del [OSCURATO:PERSONA],determinato proprio dal rifiuto della vittima di soddisfare le richieste estorsive.7.21. Con il ventunesimo motivo, corrispondente al sesto motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 6), la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e la carenza omanifesta illogicità della motivazione.L’affermazione di responsabilità per la tentata estorsione ai danni diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] poggia sull’interesse mostrato dal ricorrente per l’attività disanificazione dei locali commerciali, che si evincerebbe da diverse conversazioniintercettate, nonché dai dati GPS relativi agli spostamenti della [OSCURATO:PERSONA] 500 in uso alricorrente; in particolare, la vettura avrebbe effettuato in data 11 maggio 2020due brevi soste, una nei pressi dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e l’altra neipressi del luogo ove, giorni dopo, sarebbe stata ritrovata la [OSCURATO:PERSONA] utilizzatada coloro che avevano attuato l’agguato; inoltre, viene valorizzata unaconversazione intercettata nel pomeriggio dopo l’agguato in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferimento alla [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente sostiene che la Corte non ha chiarito perché le due brevi sosteavrebbero carattere indiziante, considerato che esse sono avvenute diversi giorniprima dell’agguato ed in luoghi prossimi al centro di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], sostiene il ricorrente, non ricorre una tentata estorsione, poichéVincenzo [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato destinatario di richieste estorsive, tanto che lastessa persona offesa non è stata in grado di spiegare le motivazionidell’aggressione subita; né la vittima, in quanto direttore tecnico, era dotata diun potere decisionale all’interno dell’azienda per la quale lavorava.7.22. Con il ventiduesimo motivo, corrispondente al settimo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 7), la violazione dell’art. 513-bis cod. pen. e la carenza omanifesta illogicità della motivazione.La Corte di appello ha valorizzato le conversazioni intercettate e le indaginidi polizia giudiziaria in ordine all’attività di sanificazione, ma sarebbe incorso indue travisamenti affermando che la PE.DE.MA. avesse il monopolio di taledell’impresa [OSCURATO:PERSONA] fosse dovuta all’aggressione subita da VincenzoCalce; in particolare, avrebbe trascurato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], socio diPE.DE.MA. s.r.l., secondo le quali l’utile era modesto, e le dichiarazioni dellapersona offesa, che aveva affermato che la flessione delle commesse era iniziataa dicembre 2020, ossia sei mesi dopo l’aggressione, quando l’attività eradivenuta meno redditizia a causa dell’allentamento delle prescrizioni dovute allapandemia.La Corte di merito ha attribuito la scelta della persona offesa di cessarel’attività commerciale anche alla sponsorizzazione della PE.DE.MA. s.r.l. ad operadi [OSCURATO:PERSONA] ed altri suoi sodali, dalla quale trae la cointeressenza dima non riesce a dimostrare il ruolo di cogestore di [OSCURATO:PERSONA] e comunqueil dato è in ogni caso privo di rilievo.7.23. Con il ventitreesimo motivo, corrispondente all’ottavo motivo dell’attosottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, in relazione alreato di cui al capo 13), la violazione dell’art. 629 cod. pen. e la carenza omanifesta illogicità della motivazione.La Corte di merito ha affermato l’utilizzabilità della annotazione di poliziacontenente la sintesi delle dichiarazioni rese dalla vittima, [OSCURATO:PERSONA],osservando che tale documento era stato acquisito con il consenso delle parti,ma ha omesso di valutare la credibilità del dichiarante, che si è rifiutato disottoscrivere il verbale di sommarie informazioni. [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazionidell’[OSCURATO:PERSONA], raccolte in detta annotazione, sono rimaste prive di concretiriscontri.7.24. Con il ventiquattresimo motivo, corrispondente al nono motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, inrelazione al reato di cui al capo 18), la violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990 e la carenza o manifesta illogicità della motivazione.L’affermazione di responsabilità poggia su diverse conversazioni oggetto diintercettazione presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergonoplurime cessioni di sostanza mai sequestrata. Da tali conversazioni non emerge,però, una struttura dedita allo spaccio e dotata di stabilità e con unaorganizzazione, di uomini e di mezzi, dedicata a tale scopo. La mancanza distabilità di un vincolo associativo finalizzato al narcotraffico avrebbe dovutocondurre la Corte di merito a ritenere l’inesistenza di una associazione ai sensidel citato art. 74, specie ove si consideri che la sentenza del Tribunale fadecorrere la esistenza dell’associazione dal 19 ottobre 2020, mentre la sentenzadi secondo grado afferma che l’associazione è cessata in data 25 novembre2020.Quanto al ruolo qualificato attribuito al ricorrente in seno al sodalizio, essoviene tratto dal corrispondente ruolo assunto in seno al sodalizio mafioso, delquale l’associazione dedita al narcotraffico costituirebbe un ramo d’azienda.In realtà al ricorrente vengono attribuite, in seno ai due sodalizi, differentiqualifiche, per cui il ragionamento risulta illogico.7.25. Con il venticinquesimo motivo, corrispondente all’undicesimo motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, inrelazione al reato di cui al capo 18), la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. ela carenza o manifesta illogicità della motivazione.Il ricorrente sostiene che la motivazione è apodittica in ordineall’applicazione al reato di cui al capo 18) dell’aggravante prevista dalladisposizione sopra citata, sia nella forma del metodo mafioso, che in quelladell’agevolazione mafiosa, essendo le relative circostanze rimaste indimostrate;né la Corte di merito chiarisce se il ricorrente fosse a conoscenza della finalità diagevolazione del sodalizio mafioso.7.26. Con il ventiseiesimo motivo, corrispondente al dodicesimo motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, inrelazione al reato di cui al capo 34), la violazione dell’art. 649-ter.1 cod. pen. ela carenza o manifesta illogicità della motivazione.Sostiene che la Corte di merito ha illegittimamente affermato la sussistenzadel reato di autoriciclaggio senza che fosse dimostrata la provenienza delittuosedelle somme impiegate per l’avvio di un’attività commerciale a Barcellona e laprovenienza delle somme dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].Egli evidenzia che soci della società che gestiva l’attività commerciale inSpagna erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalle visurecommerciali, mentre la Corte di merito ha travisato la prova dando rilievo alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver lavorato come pittore emuratore per la realizzazione di un bar pasticceria. [OSCURATO:PERSONA] dalle conversazioniintercettate risultava che il locale interessava esclusivamente ad [OSCURATO:PERSONA].Del tutto carente è la motivazione sulla provenienza delittuosa delle sommee sull’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.7.27. Con il ventisettesimo motivo, corrispondente al tredicesimo motivodell’atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta, la carenzae manifesta illogicità della motivazione del trattamento sanzionatorio, conparticolare riferimento agli aumenti di pena per la continuazione e al diniegodella prevalenza delle attenuanti generiche.8. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando sei motivi.8.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei criterielaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la valutazione delle dichiarazionidei collaboratori di giustizia e la carenza di motivazione in ordine alle censureformulate sul punto con il gravame.Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio mafioso per conto delquale l’imputato, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe svolto le funzioni dicustode dell’arsenale, aveva inizialmente affermato, in sede di indagini, cheGennaro [OSCURATO:PERSONA] non era affiliato al clan di cui al capo 37) dell’imputazione e nonera capace di azioni criminali; nemmeno aveva menzionato il ruolo di custodedell’arsenale del clan che egli avrebbe svolto.[OSCURATO:PERSONA] il collaborante [OSCURATO:PERSONA] nel primo suo interrogatorio del 28luglio 2021 non menziona [OSCURATO:PERSONA] e nel successivo del 7 dicembre 2021lo indica quale affiliato, senza attribuirgli alcun ruolo.Mai i collaboratori indicano [OSCURATO:PERSONA] quale custode delle armi e neppure glidalla Corte di merito, che i racconti dei due collaboranti sono sovrapponibili.Né la Corte di appello ha motivato sulla credibilità dei collaboratori digiustizia, avendo essa omesso di dare risposta alle censure formulate sul puntocon l’atto di appello, limitandosi ad affermazioni apodittiche e motivazionimeramente apparenti.Neppure è stata valutata la presenza di elementi di riscontro alledichiarazioni dei collaboratori. Nessun riscontro proviene dalle conversazioniintercettate, spesso incomplete ed incomprensibili.8.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge ecarenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine allautilizzabilità delle conversazioni intercettate.Queste erano incomplete ed in alcune parti incomprensibili, di significatoincerto (in particolare quella riportata a pag. 612 della sentenza di appello),cosicché sarebbe stato necessario, per utilizzarle come prova, acquisire ulterioririscontri, che potessero eliminare i dubbi esistenti, come una perizia fonica chepotesse accertare se la voce intercettata fosse del [OSCURATO:PERSONA], non essendo sufficientel’affermazione in tal senso proveniente dalla polizia giudiziaria.Peraltro, nessun collaboratore ha collocato il [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione delGiugliano in occasione dell’intercettazione, né la sua presenza risulta confermatada un servizio di osservazione, controllo o pedinamento, cosicché il solo datointercettivo è inidoneo a provare con certezza la presenza del [OSCURATO:PERSONA]. Né è datosapere in base a quale elemento gli inquirenti abbiano potuto riconoscere la vocedel [OSCURATO:PERSONA], atteso che molti dei soggetti intercettati, tra i quali proprio il [OSCURATO:PERSONA],nemmeno erano conosciuti dalle forze dell’ordine, in quanto mai intercettati osottoposti a controlli.8.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416-bis,quarto comma, cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante prevista dalla citatadisposizione.Il ricorrente invoca la giurisprudenza di legittimità relativa alla predettaaggravante, per sostenere che la motivazione non evidenzia elementi in grado diprovare che allo stesso fosse nota la disponibilità di armi in capo all’associazioneo che questa fosse quanto meno ignorata colposamente, dovendo trovareapplicazione l’art. 59 cod. pen.Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] non ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse custode dellearmi nella disponibilità dell’associazione, ma ha attribuito tale ruolo a [OSCURATO:PERSONA],lo stesso che aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto in custodia una pistola.8.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione in ordine all’aggravante di cui alla citata disposizione.Il ricorrente sostiene che non vi sono elementi idonei a dimostrare che ladetenzione delle armi fosse finalizzata ad agevolare il sodalizio mafiosocapeggiato da [OSCURATO:PERSONA], al quale non risulta neppure affiliato.La motivazione fornita in proposito risulta apodittica e come tale meramenteapparente.8.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del rigetto dell’istanzaavanzata dal ricorrente ex art. 507 cod. proc. pen. di nominare un nuovo peritofonico per talune delle intercettazioni ambientali onde individuare se uno deisoggetti captati sia [OSCURATO:PERSONA] e comprendere il contenuto delleconversazioni intercettate.Il ricorrente lamenta l’assoluta mancanza di motivazione.8.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole del diniego della prevalenzadelle attenuanti generiche in quanto assolutamente immotivato. Il diniego vienegiustificato con la necessità di mantenere una proporzione con le pene inflitteagli altri imputati, ossia con un parametro estraneo alla previsione di cui all’art.133 cod. pen., senza tenere conto di elementi positivi come il comportamentocollaborativo tenuto dall’imputato, la sua personalità non allarmante e le suecondizioni economiche e personali.9. Avverso la sentenza ha proposto ricorso pure [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi diimpugnazione.9.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al reatocontestato al capo 1), la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Dopo avere richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di questaCorte di cassazione in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, ilricorrente sostiene che la Corte di merito non ha motivato in ordine al contributodallo stesso fornito alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio ed alconseguimento delle sue finalità, nonché in ordine all’effettiva efficienza causaledi detto contributo.Egli si era limitato ad avere rapporti di amicizia con [OSCURATO:PERSONA],fratello di [OSCURATO:PERSONA], ma la sua condotta non aveva mai arrecato vantaggi alsodalizio criminale.La PE.DE.MA. s.r.l. aveva fatturato in due anni appena euro 10.000,00 e nonvi è prova che le attività di sanificazione fossero svolte «in nero»; in ogni caso,anche quintuplicando detto importo, il volume d’affari non era tale da giustificareun interesse del sodalizio criminale.La PE.DE.MA. s.r.l. lucrava soprattutto sul servizio di spazzamento dellestrade, che rendeva euro 500.000,00 l’anno, ma in relazione a tale servizio nonsi registra dalle conversazioni intercettate alcun interesse del clan.[OSCURATO:PERSONA] nulla aveva riferito sulla predetta società.Né era verosimile che i capi del clan di cui al capo 1), che ottenevano euro15.000,00 mensili da ciascun gestore delle piazze di spaccio, si interessassero adun’attività che generava utili miseri e che a tale scopo assumessero anche i rischiconnessi al compimento di atti violenti ai danni dei concorrenti.In realtà, secondo il ricorrente, sulla base del contenuto delle conversazioniintercettate, emergeva che l’intenzione dei predetti era quella di costringere ilricorrente a svolgere tale attività in favore di loro conoscenti incassandodirettamente i corrispettivi ed eventualmente richiedere al [OSCURATO:PERSONA] anche il«pizzo» per continuare a svolgere la sua attività.Su tali obiezioni la motivazione è quindi carente, contraddittoria o illogica.La motivazione è contraddittoria anche laddove da una parte afferma che iprezzi praticati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano inferiori a quellipraticati da altre aziende del settore e poi sostiene che i prezzi della PE.DE.MAs.r.l. erano superiori a quelli di mercato e la preferenza ad essa accordata dallaclientela trova giustificazione nel potere di intimidazione proveniente dalsodalizio mafioso che supportava la società del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] laddove si sostiene che la diminuzione di commesse alle impreseconcorrenti troverebbe causa nell’agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] lamotivazione risulta contraddittoria atteso che il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avereliberamente scelto di chiudere la sua attività a causa della generale diminuzionedegli interventi di sanificazione.Nemmeno dalle conversazioni intercettate risulta la volontà dell’imputato diapportare un contributo al sodalizio criminale e nel ricorso si evidenzia unaconversazione intercettata dalla quale risulterebbe la carenza di siffatta volontà,essendo il [OSCURATO:PERSONA] intenzionato esclusivamente a portare avanti la sua iniziativaimprenditoriale, essendo irrilevante a tal fine un mero dolo eventuale.Nemmeno la condotta del ricorrente appare dotata di idoneità causalerispetto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio mafioso o alraggiungimento delle sue finalità e comunque tale aspetto non ha costituitooggetto di accertamento da parte dei giudici del merito.9.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 513-bis e 416-bis.1 cod. pen. quanto alla sussistenza del reato e dell’aggravante e lacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allavalutazione del compendio probatorio.Sostiene che dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e AndreaDe [OSCURATO:PERSONA] emerge che essi possono percepire dall’attività di sanificazione unimporto di circa euro 2.500,00, estremamente modesto rispetto alle richiesteestorsive inoltrate ad altri imprenditori.Il ricorrente sostiene che le conversazioni siano state mal interpretate e chei due conversanti in realtà si proponessero di avanzare richieste estorsive alMarrazzo.La Corte di merito avrebbe travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cheha in realtà affermato di avere liberamente scelto di cessare la sua attivitàperché non più redditizia, e ha travisato per omissioni le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],socio di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha detto che l’attività di sanificazione era pocoredditizia in quanto le sanificazioni erano divenute non più obbligatorie ecomunque richiedevano costose attrezzature a fronte di ricavi modesti; in talsenso si era espresso anche [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazione pure eranostate travisate per omissione.Quanto, poi, all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte dimerito non spiega perché [OSCURATO:PERSONA] sarebbe a conoscenza del metodomafioso o della finalità di agevolare il sodalizio criminale.Tale conoscenza viene illogicamente desunta da una conversazione, allaquale partecipa [OSCURATO:PERSONA], intercettata dopo l’agguato ai danni diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], mentre la conoscenza doveva sussistere prima dellacommissione del delitto o al massimo al momento della sua commissione, nondopo. Neppure è chiaro quale sia la fonte di quanto dichiarato da AlfonsoMarrazzo in tale occasione.9.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 240-biscod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla confisca dei beni mobili ed immobili dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivofinalizzato alla confisca di tutti i beni mobili ed immobili dell’imputato, avendoravvisato una sproporzione tra il suo patrimonio e i redditi conseguiti nelquinquennio tra il 2017 ed il 2021.Il Tribunale ha confiscato tutti i predetti beni ad eccezione di un immobile,richiamando la motivazione già fornita con il provvedimento di sequestro.La Corte di appello, sostiene l’odierno ricorrente, non avrebbe in alcun modomotivato il rigetto delle censure formulate con il gravame in relazione allaconfisca, cosicché questa risulta giustificata solo dalla motivazione delprovvedimento di sequestro.9.3.1. In particolare, si era dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminariaveva richiamato le conclusioni della Guardia di Finanza, che aveva escluso lasproporzione rispetto ai redditi del 2020 e 2021, mentre il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari aveva ritenuto sussistente la sproporzione anche per tali annualità,con conseguente contraddittorietà della motivazione; aveva limitato la ablazioneal triennio antecedente i reati, ma, partendo dal 2021, solo per una annualità viera sproporzione.La sproporzione era stata affermata esclusivamente in relazione ai redditi,senza considerare se fossero stati contratti mutui o finanziamenti per gli acquisti.9.3.2. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non avrebbe rispettato i criteri indicatidalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2018, secondo la quale lapresunzione di illecita accumulazione di beni di valore sproporzionato rispetto airedditi deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, ossianon vi deve essere un lasso di tempo troppo ampio tra la commissione del reato-spia e l’acquisto del bene. Sul punto non è stata fornita alcuna motivazione.Neppure si è considerato l’eventuale apporto economico di tutti i componentidel nucleo familiare o la occasionalità del delitto o ancora la circostanza chel’arricchimento conseguente al delitto fosse stato davvero esiguo.Peraltro, il sequestro era stato disposto in relazione al delitto dipartecipazione al sodalizio mafioso, mentre il fatto era stato riqualificato comeconcorso esterno.9.3.3. In ogni caso, anche laddove si fosse ritenuta sussistente lasproporzione, la confisca non era obbligatoria, laddove si fosse ritenuto che lacondanna per il reato non fosse indicativa della commissione, da parte delcondannato, di ulteriori delitti lucrogenetici. La confisca allargata è possibile solose le condotte illecite siano fonte di profitti illeciti in misura congrua rispetto alvalore dei beni che si intendono confiscare, ma anche sul punto è stata omessaogni motivazione; dall’istruttoria emerge semmai la pochezza dei redditiderivanti dall’attività di sanificazione, che comunque andavano a vantaggio dellacooperativa e dei suoi soci e non del solo imputato.Quanto all’acquisto di un immobile, esso era stato effettuato per euro130.000,00 con risorse provenienti esclusivamente da sua moglie ed inparticolare nella misura dell’80% da un mutuo dalla stessa contratto; la restantequota del 20% era costituita da risparmi della moglie che erano confluiti su unconto solo formalmente cointestato ai due coniugi.La Corte di appello ha sostenuto che la moglie dell’imputato non avevaredditi per sostenere le 300 rate mensili di euro 445,00, mentre tale dato è falso,poiché la stessa aveva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatoed aveva sempre lavorato e percepiva euro 350,00 mensili dalla locazione a terzidi altra sua proprietà.La motivazione risulta quindi carente e contraddittoria per effetto deltravisamento delle prove.Neppure la Corte di merito ha motivato in ordine alla richiesta di periziacontabile onde rivalutare la sussistenza della sproporzione tra redditi ed acquistipatrimoniali.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Nell’affrontare i motivi di ricorso appare opportuno iniziare l’esame diquelli attinenti alla natura del sodalizio contestato al capo 1), ai ruoli apicaliarmata, per poi passare alle censure sollevate dai vari ricorrenti in relazione aisingoli reati fine al contempo esaminando i ricorsi di coloro ai quali è stataaffrontate le censure attinenti al reato associativo contestato al capo 18). Infine,verrà valutato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è nettamente distintada quella degli altri ricorrenti, essendo egli l’unico imputato al quale è statacontestata la partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo 37), capeggiatoda [OSCURATO:PERSONA].2. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo ed ildiciassettesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo, il sedicesimo ed ildiciassettesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattatiunitariamente, in quanto tutti volti ad ottenere l’annullamento della sentenzaimpugnata in relazione al capo 1) ed in particolare a dimostrare la insussistenzadel carattere mafioso del sodalizio contestato al capo 1), e non possono essereaccolti.2.1. Quanto al diciassettesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed alsedicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], volti a sostenere che la Cortedi appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla ritenutacensure sono complessivamente infondate.2.1.1. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine allacredibilità dei collaboratori di giustizia alle pagine 556 e successive dellasentenza di secondo grado, ponendo in evidenza che [OSCURATO:PERSONA] e ilcollaborante [OSCURATO:PERSONA] non si sono limitati ad accusare altri soggetti, mahanno reso dichiarazioni confessorie per le quali hanno riportato condanna. LaCorte territoriale ha evidenziato che le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] hannotrovato conferma nella conversazione captata tra [OSCURATO:PERSONA] e GioacchinoMoscariello in data 25 gennaio 2021, in cui il primo riferisce al secondo come ilsodalizio contestato al capo 1) si stesse affermando sul territorio di Paganisottoponendo ad estorsione tutti coloro che svolgevano un’attività economica sulsuo territorio, compresi gli spacciatori di stupefacente, come lo stesso [OSCURATO:PERSONA], alquale era stato imposto il pagamento di una somma mensile; il [OSCURATO:PERSONA] aggiungeche tale evoluzione del sodalizio mafioso è frutto dei consigli che venivano fornitida [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale era preferibile ritirarsi dal traffico disostanze stupefacenti e imporre a coloro che a [OSCURATO:PERSONA] erano dediti a tale attivitàil pagamento mensile di una somma di denaro.La Corte di appello ha pure evidenziato che in altra conversazioneintercettata [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponenti di maggiore rilievo all’interno del sodalizio, indicandoli, secondo unordine decrescente di rilevanza, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DanieleConfessore, e che gli stessi soggetti, secondo il medesimo ordine di prestigio,erano stati indicati da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazioneintercettata il 17 aprile 2021, prima che egli iniziasse la sua collaborazione conl’autorità giudiziaria. Nella stessa conversazione il collaborante Giuglianoriconosce che su suo impulso il sodalizio controllato da [OSCURATO:PERSONA] eper passare alla imposizione agli spacciatori del pagamento di una somma didenaro con cadenza mensile.[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla credibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA], la Corte territorialeha motivato e, in relazione a tutti i collaboranti, ha evidenziato che non risultache questi provassero sentimenti di astio nei confronti degli accusati.In ogni caso, la Corte di appello ha cura di osservare che le dichiarazioni deicollaboranti hanno un ruolo marginale, poiché il contenuto delle lorodichiarazioni, come appena sopra si è visto, già emerge da altri elementi diprova, da soli sufficienti a darne dimostrazione, cosicché le propalazioni deicollaboratori di giustizia hanno, nell’accertamento dei fatti per i quali si procedeed in particolare per quello associativo di tipo mafioso, un ruolo marginale,valendo a fornire ulteriore riscontro alle altre prove.Né assumono rilievo decisivo le ulteriori deduzioni difensive concernenti lapregressa esperienza collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], la conoscenza da partedello stesso degli atti d’indagine o la mancata documentazione di tutti gli incontricui egli ha fatto riferimento. Tali circostanze, infatti, possono al più incidere sullavalutazione della fonte dichiarativa, ma non elidono la valenza dei plurimielementi di riscontro autonomamente individuati dai giudici di merito e giàacquisiti indipendentemente dall’avvio della collaborazione. Del pari, l’assenza dicaptazioni relative ad alcuni incontri indicati dal collaboratore non vale adimostrarne l’inesistenza, non risultando che l’attività di captazione abbiariguardato in modo continuativo ogni luogo e ogni arco temporale cui ledichiarazioni fanno riferimento.2.1.2. [OSCURATO:PERSONA], con il diciassettesimo motivo, afferma nonessere vero che, come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avevapartecipato alla vendetta degli omicidi dei padri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di fatto che non sono consentiti in questa sede di legittimità, epertanto incorre nella sanzione dell’inammissibilità.In ogni caso, la circostanza richiamata dal ricorrente non riveste caratteredecisivo ai fini della valutazione della credibilità complessiva del collaboratore,non fondandosi né l’affermazione della natura mafiosa del sodalizio né quelladella responsabilità dell’imputato sul predetto episodio, ma su una pluralità dielementi convergenti, dichiarativi e oggettivi, autonomamente valorizzati daigiudici di merito.[OSCURATO:PERSONA] il sedicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cuiè stata lamentata l’inattendibilità delle conversazioni intercettate, perl’incompletezza dei discorsi captati, il loro significato incerto e la mancanza diuna comparazione vocale tra le voci degli imputati e quelle dei partecipanti alleconversazioni intercettate, è volto a sollecitare una rivalutazione del materialeistruttorio non consentita in questa sede. Peraltro, la Corte territoriale hariportato nel testo della sentenza il tenore delle conversazioni intercettate piùrilevanti, a dimostrazione della loro chiarezza, e non emerge che le stesse sianoincomprensibili nelle parti in cui la captazione è riuscita.Spesso la attività di intercettazione è stata accompagnata a servizi diosservazione che hanno permesso di individuare i partecipanti alle conversazioni.2.2. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo ed il diciassettesimo motivo del ricorso diLa Corte territoriale spiega (a partire da pag. 556 della sentenza di secondogrado) le ragioni per le quali il sodalizio descritto al capo 1) dell’imputazione èeffettivamente un’associazione di tipo mafioso.Richiama in primo luogo la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e GioacchinoMoscariello in data 25 gennaio 2021, alla quale si è sopra già accennato, in cuivengono sintetizzate le modalità operative del sodalizio criminale, secondo lequali, anche attraverso atti intimidatori, veniva importo il pagamento del pizzoagli imprenditori che esercitavano attività economiche nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], daesso controllato, e anche su coloro che svolgevano attività illecite, come glispacciatori, tra i quali anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], lasciandoli liberi di acquistare dovevolessero la sostanza stupefacente, ma sottoponendoli a pestaggi in caso dimancato pagamento del dovuto.Particolare rilievo viene attribuito alla conversazione intercettata, all’internodell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2020, quando [OSCURATO:PERSONA],pari degli altri trafficanti di sostanze stupefacenti, avrebbe dovuto versare lorouna somma di denaro mensile per continuare l’attività di spaccio.L’attività estorsiva compiuta dal sodalizio viene confermatadall’accertamento dei delitti fine contestati al capo 2), ai danni di [OSCURATO:PERSONA] DeRisi, al capo 3), ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ai capi 6) e 7) ai danni diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a pestaggio perché titolare di un’impresa concorrentealla PEDEMA, attraverso la quale il clan svolgeva attività di sanificazione deilocali commerciali dopo la pandemia, al capo 12), ai danni di [OSCURATO:PERSONA],titolare di una impresa attiva nel noleggio di auto e barche di lusso, al qualeveniva inizialmente richiesta la somma di euro 100.000,00, poi ridotta ad euro20.000,00 a condizione che egli trasferisse la sua attività fuori del territoriocontrollato dal sodalizio.Dalle indagini svolte in relazione a tali reati è pure emerso il concretoesercizio del potere di intimidazione promanante dal sodalizio criminale e dellaconseguente condizione di assoggettamento e di omertà in cui sono stati ridotticoloro che vivono o lavorano nel territorio da esso controllato.È significativa la resistenza dei commercianti di [OSCURATO:PERSONA] a collaborare con gliinquirenti in relazione alle indagini relative al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, icommercianti avevano paura anche solo di nominare i soggetti che avevanoimposto loro la Pedema come impresa alla quale appaltare l’attività disanificazione dei loro locali e hanno deciso di riferire i loro nomi agli inquirentisolo dopo che le forze dell’ordine avevano fatto presente loro di conoscere giàquanto accaduto, facendo loro ascoltare il contenuto delle conversazioniintercettate.[OSCURATO:PERSONA], segnala la Corte territoriale, in una conversazioneintercettata con un suo amico, aveva detto a quest’ultimo che egli avevaavvisato [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti a lui collegati erano persone allequali non si poteva opporre un rifiuto ed attribuiva alla sua resistenzal’aggressione subita dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] dal tentativo di estorsione contestato al capo 10), nella presentesentenza meglio descritto in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],emerge il potere di intimidazione promanante dal sodalizio mafioso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono recati presso il barSMALL e la microspia installata nella vettura sulla quale viaggiavano haregistrato che [OSCURATO:PERSONA], incontrato [OSCURATO:PERSONA], ha invitatoquest’ultimo a riferire a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’impresa edile intentaad effettuare lavori di pittura nel bar, che doveva «cacciare» i soldi; Pignataronon si opponeva alla richiesta e neppure chiedeva a che titolo la stessa venisseavanzata, avendo ben compreso che si trattava del denaro occorrente per la«messa a posto» con il sodalizio mafioso, ossia della somma di denaro daversare per evitare danneggiamenti o ritorsioni; egli si è limitato a chiederequale fosse l’importo richiesto.[OSCURATO:PERSONA] in questo caso il [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini, aveva confermatodi avere ricevuto tale richiesta, ma poi, in dibattimento, ha cercato di farapparire la richiesta uno scherzo e solo a seguito di avvertimento circa leresponsabilità penali per il reato di falsa testimonianza ha confermato le inizialidichiarazioni; [OSCURATO:PERSONA] ha invece dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva solointeso mandargli i suoi saluti ed è stato sottoposto ad indagini perfavoreggiamento.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere rivelato alla polizia giudiziaria di esserestato sottoposto ad un tentativo di estorsione, interrogato dall’autorità giudiziariaha rifiutato di mettere a verbale le sue precedenti dichiarazioni, affermando ditemere per la incolumità dei suoi stretti familiari.Da tali vicende la Corte di appello ha correttamente desunto la naturamafiosa del sodalizio criminale contestato al capo 1), trattandosi di associazionecriminale che si avvale del metodo mafioso e attraverso il compimento di attiparticolarmente violenti ha acquisito un potere di intimidazione del quale siavvale per assoggettare coloro che esercitano attività lucrative, anche illecite,nel territorio da essa controllato, costringendoli a versare somme di denaro e adassumere un atteggiamento omertoso. La Corte di appello evidenzia il contenutodi una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cuii due, dopo essere stati appena sentiti a sommarie informazioni dalla poliziagiudiziaria, ammettono di non avere riferito su tutto quanto a loro conoscenzaper paura di una ritorsione del sodalizio mafioso e che essi sapevano che questostata sottoponendo ad estorsione tutte le imprese di [OSCURATO:PERSONA].Né assume rilievo contrario il richiamo difensivo alla denominazione“Sistema”, posto che la qualificazione del sodalizio come associazione di tipomafioso non è stata desunta dall’esistenza di un autonomo nomen criminale, madal complesso degli elementi dimostrativi dell’effettivo esercizio della forzaintimidatrice, della condizione di assoggettamento e dell’omertà che ne derivava.A fronte di tale motivazione, sopra sintetizzata, emerge l’inconsistenza dellecensure formulate da [OSCURATO:PERSONA] con il quinto motivo, poiché, una voltaaccertato che il sodalizio criminale presenta tutte le caratteristiche diun’associazione di tipo mafioso, diventa irrilevante il collegamento con il gruppocriminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e non è necessario stabilire se essodiscenda da altri sodalizi mafiosi che in passato avevano comandato su quelterritorio.Né può sostenersi che gli episodi delittuosi caratterizzati da violenza sianoavvenuti in contesti esclusivamente criminali, perché tali non erano l’agguato aidanni di [OSCURATO:PERSONA] e quello ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Per le medesime ragioni risultano infondati anche il primo motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] ed il primo e il diciassettesimo motivo del ricorso di FrancescoQuanto alla doglianza, contenuta nel quinto motivo del ricorso diConfessore, per cui la Corte territoriale avrebbe omesso di determinare la datainiziale di esistenza del sodalizio mafioso, che nel capo di imputazione e nellasentenza di primo grado viene indicata nel dicembre 2019, trattasi di censuranon contenuta nell’atto di appello e che pertanto incorre nella sanzionedell’inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.2.3. [OSCURATO:PERSONA] il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo ed il diciassettesimo motivo(quest’ultimo nella parte in cui si duole dell’attribuzione a sé stesso di un ruoloapicale) del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati unitariamente,poiché strettamente connessi in quanto tutti volti a negare l’attribuzione di unruolo apicale a ciascun ricorrente.2.3.1. I motivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.La Corte di merito, oltre a segnalare che entrambi hanno partecipato allamassima parte dei reati-fine per i quali si procede in questa sede, ha evidenziatoche [OSCURATO:PERSONA] ha indicato proprio in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ivertici del sodalizio criminale, sottolineando, però, che mentre [OSCURATO:PERSONA] èun soggetto impulsivo, [OSCURATO:PERSONA] è più riflessivo e dotato di maggiorecapacità di autocontrollo e quindi più promettente dal punto di vista criminale.Aggiunge che poi ci sono i due fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale e laCorte di merito hanno individuato in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nella conversazione intercettata il 26 novembre consodalizio criminale e poi indica quali soggetti apicali [OSCURATO:PERSONA] e DanieleConfessore.Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] nonconsigliere, in quanto è stato lui a suggerire a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] DeVivo che era meglio non occuparsi direttamente dal traffico di sostanzestupefacenti, ma pretendere dagli spacciatori attivi sul territorio il pagamento diuna somma mensile. [OSCURATO:PERSONA] avesse attribuito a [OSCURATO:PERSONA] ilruolo di capo del sodalizio, questi non avrebbe consigliato o suggerito, maavrebbe ordinato.Quindi, nella sostanza, le due conversazioni intercettate, quella alla qualeprende parte [OSCURATO:PERSONA] e quella in cui interviene [OSCURATO:PERSONA], nondivergono tra loro quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aiquali correttamente è stato attribuito un ruolo apicale.2.3.2. Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato.La Corte territoriale fonda l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] (soggettodiverso dal fratello [OSCURATO:PERSONA]) del ruolo di organizzatore sulla base diun giudizio espresso da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata in cuila sua posizione viene indicata come subordinata rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA] DeVivo e [OSCURATO:PERSONA], ai quali sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] concreto fosse emerso lo svolgimento delle funzioni di organizzatore da partedell’imputato, tenendo presente che, in tema di associazione di tipo mafioso, laqualità di organizzatore può essere attribuita al soggetto che, pur se privo di unaformale posizione apicale, sia chiamato a curare o rafforzare, con margine diautonomia gestionale, riconoscibile e riconosciuta nell'ambito del sodalizio, unabranca o un settore dell'attività propria della compagine criminale ovvero apredisporre i mezzi o le modalità esecutive dei singoli reati-fine (Sez. 5, n. 2268del 06/11/2025, dep. 2026, Casamonica, Rv. 289232 - 01).Non è sufficiente, quindi, che all’interno del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] «importanza» fosse appena inferiore a quella dei capi del sodalizio,occorrendo invece verificare se egli in concreto fosse a capo di un settore delle(Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 03).Né al fine di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di capo del sodalizio puòbastare l’atteggiamento da lui tenuto in occasione della conversazione pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ilricorrente si erano recati per comunicare al primo che per continuare l’attività dispaccio avrebbe dovuto versare al sodalizio una somma di denaro mensile.La Corte di appello ha evidenziato che egli, in tale occasione, nel colloquiocon [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto in prima persona assumendo, rispetto al [OSCURATO:PERSONA],una posizione non dissimile da quella tenuta dai capi del sodalizio.In contrario deve osservarsi che trattasi di un singolo episodio dal quale nonpuò trarsi una conclusione di carattere generale e che egli, in quell’occasione,agiva sotto la supervisione dei capi del sodalizio insieme ai quali doveva esserefosse un organizzatore, occorre invece stabilire quali fossero i rapporti tra lui egli altri associati per verificare se egli coordinasse in piena autonomia decisionaleun settore delle attività del sodalizio.La Corte di appello afferma che [OSCURATO:PERSONA] coordinava l’attività dialtri associati, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AnthonyAcquaviva, ma, a prescindere dalla circostanza che la sentenza qui impugnatadeve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione allapartecipazione al sodalizio mafioso, la Corte di merito non sviluppa taleaffermazione che rimane apodittica. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], egli siaccompagnava a [OSCURATO:PERSONA], tanto che veniva indicato come il suo«cumpariello», e non a [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioquanto alla attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatoreall’interno del sodalizio mafioso.2.4. Il diciottesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordinealla disponibilità di armi in capo al sodalizio criminale, evidenziando che dallaconversazione intercettata in data 26 novembre 2020, quando [OSCURATO:PERSONA],comunicargli che per spacciare avrebbe dovuto pagare mensilmente unaconsistente somma di denaro, essi portarono con loro un fucile, onde accrescerela portata intimidatoria della loro visita, e che anche l’attentato a DomenicoChiavazzo venne effettuato con una pistola.In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per ilriconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non èrichiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficientel'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile adesempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delleintercettazioni (Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, Rv.269839 - 01).La disponibilità dell'armamento deve ritenersi riferibile al sodalizio nel suocomplesso, poiché le armi risultano impiegate per la realizzazione di iniziativedelittuose deliberate nell'interesse dell'associazione e poste a disposizione deipartecipi per finalità funzionali al perseguimento del programma criminosocomune, non emergendo elementi idonei a ricondurne l'utilizzo ad iniziativeesclusivamente individuali.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.3.1. Il terzo motivo del ricorso, relativo alla partecipazione alla estorsionecontestata al capo 2), è infondato.Si tratta di un delitto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] a seguito delladecisione dei capi del sodalizio di cui al capo 1) di non assumere un ruolo attivonel settore delle sostanze stupefacenti e di limitarsi ad estorcere dagli spacciatorioperanti nel territorio controllato dal gruppo criminale il pagamento di somme didenaro per poter ivi svolgere la loro attività.Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere stato lui aconsigliare al gruppo criminale suo alleato tale cambio di strategia, che secondole due sentenze di merito, sarebbe avvenuto alla fine del mese di novembre del2020.L’estorsione contestata al capo 2) costituisce, quindi, attuazione di talemutato rapporto tra il sodalizio criminale ed il [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato chiestoil pagamento di una somma mensile di euro 20.000,00 e che il [OSCURATO:PERSONA] era poiriuscito a contenere in euro 5000,00.Gli esponenti apicali del sodalizio si servivano di altri soggetti per lariscossione delle somme ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta,si avvaleva della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, secondo quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazioneintercettata, nel mese di maggio del 2021 ha dapprima sollecitato a RaffaellaAttianese, compagna del [OSCURATO:PERSONA] e titolare di un esercizio commerciale, ilpagamento della somma oggetto dell’estorsione, e poi ha accompagnato AnthonyAcquaviva a riscuotere materialmente parte della somma dovuta presso ilnegozio, aspettando il complice quest’ultimo nella automobile con la qualeentrambi si erano recati presso l’esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha fornito una esauriente motivazione circa le ragioni checonsentono di individuare in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che avevasollecitato il pagamento della somma oggetto di estorsione. Ha innanzituttoevidenziato che vi è uno stretto collegamento tra il primo sollecito di pagamentoemerge dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui la secondariferisce al primo che un uomo si era recato presso il suo esercizio commercialeper riscuotere la somma estorta e la donna aveva riferito allo stesso che lasomma sarebbe stata consegnata solo ad [OSCURATO:PERSONA], tanto che nelpomeriggio proprio [OSCURATO:PERSONA] si era poi recato a riscuotere parte della sommadovuta.In una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilprimo riferisce al secondo che l’uomo che nel corso della mattina avevasollecitato il pagamento era il «cumpariello di [OSCURATO:PERSONA]» e da tale appellativo èstato desunto che tale soggetto fosse [OSCURATO:PERSONA], in quanto ancheRosario [OSCURATO:PERSONA], nell’indicare i soggetti appartenenti al sodalizio mafiosocontestato al capo 1) aveva incluso tale «[OSCURATO:PERSONA] cumpariello di [OSCURATO:PERSONA]».La circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] siano stati poicontrollati a bordo della medesima vettura mentre ritornavano dall’esercizio diRaffaella [OSCURATO:PERSONA] dopo avere incassato parte della somma oggetto di estorsioneè un ulteriore elemento utilizzato per concludere che proprio [OSCURATO:PERSONA] colui che, nella mattina del 31 maggio, aveva sollecitato il pagamento dellasomma.Vi è, poi, una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poco dopo laconsegna della somma in cui la prima afferma di avere rimproverato Acquavivaper il suo comportamento, evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] non era in condizione dirispettare i pagamenti, tanto che ella aveva prestato la somma al suo compagnoper poterla consegnare all’Aquaviva e questi aveva risposto che non era colpa«loro» e che essi venivano «mandati», espressione che sta a significare cheentrambi erano stati inviati a riscuotere la somma dai capi del sodalizio criminalee che, pertanto, anche [OSCURATO:PERSONA] ben sapeva le ragioni per cui egli,insieme ad [OSCURATO:PERSONA], si era recato presso l’esercizio commerciale di RaffaellaAttianese. Del tutto correttamente e logicamente la Corte di appello, alle pagine378 e 379 della sentenza impugnata, esclude che la presenza di EmanueleAmarante fosse del tutto occasionale, atteso che la presenza di una secondapersona era volta ad aumentare la pressione sulla vittima e soprattutto aproteggere l’[OSCURATO:PERSONA] in caso di imprevisti, come un eventuale intervento delleforze dell’ordine.La motivazione fornita dalla Corte territoriale è esauriente, perché dàrisposta a tutte le censure formulate con l’atto di appello, e priva dicontraddittorietà o manifeste illogicità e laddove il ricorrente sostiene che il DeRisi, nel corso della conversazione con [OSCURATO:PERSONA], nell’indicare nel«cumpariello di [OSCURATO:PERSONA]» la persona che nella mattina aveva sollecitato ilpagamento della somma, aveva espresso una sua intuizione, non potendoconoscere l’identità di tale soggetto, egli si limita sovrapporre all’interpretazionedelle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dellostesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e, quindi, talicensure si pongono all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità.Deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte dicassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamentela migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne lagiustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione siacompatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità diapprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000,Moro, Rv. 215745).3.2. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla tentata estorsione contestata alcapo 10), è infondato.Non può assumere rilievo, ai fini della sussistenza del tentativo diestorsione, la circostanza che la somma richiesta dagli autori del reato non fossegià stata quantificata.Questa Corte di cassazione ha affermato che laddove vengano attuateminacce ai danni di una persona al chiaro scopo di costringerla al pagamento disomme di denaro, deve ritenersi sussistente il delitto di tentata estorsione anchese non siano state avanzate esplicite richieste di somme di denaro (vedi Sez. 2,n. 18578 del 08/04/2025, Sirchia, Rv. 288038 – 01).Nel caso di specie risulta accertato e non è oggetto di contestazione cheVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un’autovettura, si sianorecati presso il locale bar Small ove erano in corso lavori edili affidatiall’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e, incontrato l’operaio [OSCURATO:PERSONA], ilConfessore abbia invitato quest’ultimo a riferire al suo datore di lavoro chedoveva «cacciare» i soldi e, alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di conoscere la sommadovuta, il [OSCURATO:PERSONA] abbia riposto che l’importo da versare sarebbe statocomunicato dal suo «compariello», ossia da [OSCURATO:PERSONA] che lo stavaaccompagnando.Si è, quindi, in presenza di una esplicita richiesta di denaro, pur se nonquantificata nel suo ammontare, cosicché, a maggior ragione, nel caso di specierisulta sussistente un tentativo di estorsione.Né può rilevare la circostanza che non possa escludersi che il mancatoincasso della somma possa dipendere da una scelta dei due imputati.Questa Corte di cassazione ha già affermato, e questo Collegio intenderibadire in questa sede, in tema di desistenza dal delitto, che grava su chi ladeduce l'onere della prova che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesadalla volontà dell'agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito laprosecuzione (Sez. 1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758 - 01) e nel casodi specie tale prova non risulta fornita.3.3. Il quinto motivo, pure relativo alla tentata estorsione contestata al capo10), è inammissibileIl motivo è manifestamente infondato, laddove il ricorrente sostiene che laCorte di appello non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali lemodalità della condotta consentirebbero l’applicazione della aggravante nellaforma del metodo mafioso.Difatti la Corte territoriale fornisce adeguata motivazione alla pagina 430della motivazione della sentenza di secondo grado, affermando che nel caso dispecie è stato attuato un tentativo di estorsione ambientale, che ricorre quandola richiesta di denaro venga formulata senza la esplicita prospettazione di unmale ingiusto e, pur essendo formalmente priva di contenuto minatorio,manifesti un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittimastessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta èformulata all'influsso di notorie consorterie mafiose.Si consideri che la richiesta è stata formulata nei confronti di unimprenditore intento ad effettuare lavori edili nel territorio del sodalizio di tipomafioso contestato al capo 1) ed il [OSCURATO:PERSONA], ben consapevole della necessità diversare somme di denaro per «mettersi a posto», non ha chiesto a che titolo larichiesta venisse avanzata, ma solo di conoscere l’importo oggetto della pretesa.La correttezza dell’applicazione dell’aggravante nella forma del metodomafioso rende inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso nellaparte in cui intende contestare che l’aggravante sussista anche nella formadell’agevolazione mafiosa.La ritenuta sussistenza di entrambi i profili dell'aggravante di cui all'art. 7del D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. 203 del 1991) comporta un unico aumentodella pena, con la conseguenza che l'eventuale esclusione di uno solo di essi daparte della Corte di Cassazione non determina l'annullamento della sentenza conrinvio (Sez. 6, n. 36573 del 04/07/2012, Bonsignore, Rv. 253378 - 01).3.4. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sua partecipazione al sodaliziomafioso contestato al capo 1), è infondato.Con il primo motivo della sua impugnazione il ricorrente non nega l’esistenzadel sodalizio criminale e la sua natura mafiosa, ma sostiene che dallacommissione di due sole estorsioni non può trarsi la stabilità del suo vincoloassociativo.Il motivo non può essere accolto.In primo luogo, non è esatto affermare che la sentenza di appello abbiaritenuto irrilevanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, considerato chealle pagine da 556 a 558 della sentenza di appello viene ribadita la loroafferma che le sue dichiarazioni hanno trovato conferma in diverse conversazioniintercettate.Semmai, la Corte di appello ha ritenuto, in via del tutto generale, che lapartecipazione dei vari imputati al sodalizio mafioso trova sufficiente fondamentoprobatorio nella commissione da parte loro dei reati-fine dell’associazione di tipomafioso, rispetto alla quale le dichiarazioni dei collaboratori valgono qualeulteriore elemento di conferma.Quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appelloha del tutto logicamente desunto la sua appartenenza al sodalizio mafioso dallapartecipazione ai delitti contestati ai capi 2) e 10).Quanto alla estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], si è già detto che si trattachiaramente di un delitto-fine del sodalizio criminale, attuato in seguito alladecisione dei capi dello stesso di pretendere dagli spacciatori di sostanzastupefacente operanti a [OSCURATO:PERSONA] il versamento di una somma mensile per potercontinuare la loro attività nel territorio controllato dal gruppo criminale.Quanto alla tentata estorsione di cui al capo 10), trattasi di delittocommesso ai danni di un imprenditore operante anch’esso nel territorio delsodalizio mafioso del quale [OSCURATO:PERSONA], anch’egli partecipante aldelitto, era membro.Trattasi di delitto che può essere commesso solo dal sodalizio mafioso checontrolla il territorio ove vengono esercitate le attività economiche degliimprenditori vittime dell’estorsione, atteso che soggetti ad esso estranei siesporrebbero a gravi conseguenze per la loro incolumità personale.Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di impugnazione, laCorte di appello non ha desunto la partecipazione esclusivamente dallacommissione di due reati-fine, ma anche dalle conversazioni intercettate(riportate a pag. 572 della motivazione della sentenza di appello) dalle qualirisulta che [OSCURATO:PERSONA] si faceva sempre accompagnare da EmanueleAmarante e che quest’ultimo, in particolare, aveva il compito di procedere allariscossione delle somme estorte nell’interesse del sodalizio mafioso. Il ruolo diesattore svolto dal ricorrente per conto del sodalizio è confermato dalla suapartecipazione ai reati fine contestati ai capi di imputazione n. 2) e n. 10).A tali elementi si aggiungono, poi, le propalazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], che, sebbene discordanti in qualche elemento di dettaglio, lo indicanoquale membro del sodalizio di tipo mafioso.3.5. Il secondo motivo è, invece, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma3, cod. proc. pen., trattandosi di motivo dedotto per la prima volta con il ricorsoper cassazione. Deve, infatti, rilevarsi che la stessa sentenza di appello (si vedapag. 591), nell'esaminare le censure proposte avverso la ritenuta sussistenzadelle aggravanti previste dall'art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen.,individua espressamente gli imputati che avevano devoluto la relativa questioneal giudice del gravame, senza menzionare la posizione di [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che la doglianza concernente la configurabilità, nei suoi confronti,dell'aggravante dell'associazione armata e, in particolare, la dedotta mancanza diprova della conoscenza o conoscibilità della disponibilità di armi da parte delsodalizio, non risulta proposta con l'atto di appello e non può essere dedotta perla prima volta in sede di legittimità.3.6. Il sesto motivo è infondato.La Corte di appello ha confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuantigeneriche e l’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.affermando che la prevalenza delle attenuanti avrebbe portato ad una pena nonequa.Risulta, comunque, dalla complessiva motivazione della sentenza di appelloche la Corte territoriale ha adeguatamente considerato gli elementi di cui all’art.133 cod. pen., e in particolare le modalità di commissione dei reati, la lorogravità e la personalità del reo, gravato da un unico precedente, e le ragioni,legate soprattutto al comportamento processuale, che hanno condotto il Giudicedi primo grado ad applicare le attenuanti generiche.3.7. [OSCURATO:PERSONA] il settimo motivo è infondato.Deve ribadirsi in questa sede, in tema di reato continuato, che lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumentiapplicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionaleanche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pg, Rv.288800 - 01).Nel caso di specie, gli aumenti di pena per la continuazione con i reatisatellite sono stati fissati in misura estremamente modesta, cosicché inapplicazione del principio sopra esposto, non era necessaria una motivazionepuntuale per ciascun aumento.4. Il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo ed ildiciannovesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che pure riguardano ilreato di estorsione contestato al capo 2), sono inammissibili.4.1. Quanto al nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentemostra di non confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado incui si afferma che la associazione finalizzata al narcotraffico sarebbe venutameno in conseguenza del mutamento di strategia del sodalizio da lui capeggiato,avendo questo scelto di abbandonare l’attività di cessione di stupefacente perpretendere dagli spacciatori il pagamento di una somma mensile per essereautorizzati a svolgere la loro attività nel territorio da esso controllato.Nel momento in cui la condotta estorsiva è iniziata, l’associazione finalizzataal narcotraffico e contestata al capo 18), anche qualora la si ritengaeffettivamente venuta ad esistenza, deve ritenersi comunque venuta meno (vedipag. 371 della motivazione della sentenza di secondo grado).4.2. Il terzo ed il diciannovesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili perché si limitano a reiterare censure già formulate con l’atto diappello, senza tenere conto della risposta ad esse fornita dalla Corte territoriale,e comunque poggiano su una diversa ricostruzione del fatto ed una diversavalutazione delle prove, non consentita in questa sede di legittimità.La Corte di appello ha ben chiarito le ragioni per le quali la pretesa avanzatain data 26 novembre 2020 non si riferiva al pagamento di pregresse forniture disostanza stupefacente, ma al solo permesso di continuare a spacciare a [OSCURATO:PERSONA] eperché la accettazione di [OSCURATO:PERSONA] deriva dal timore di gravi conseguenzeper la sua incolumità, ben conoscendo i metodi violenti utilizzati dal sodaliziomafioso, come emerge dalla conversazione intercettata il 27 ottobre 2020 traGiacomo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riportata a pag. 364 della sentenza diappello).5. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il decimo ed ilventesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso ditentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare dellaOmega [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., contestata al capo 3).5.1. La tentata estorsione è stata attuata anche mediante attentati ed èculminata con un tentato omicidio in data 25 maggio 2020 per il quale sono staticondannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come esecutori materiali, e RosarioGiugliano, come mandante. A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DanieleConfessore è stata contestata la partecipazione alla attività estorsiva, checostituisce espressione della alleanza tra il sodalizio comandato da RosarioGiugliano e quello capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo quanto emerge dalla sentenza di appello, la partecipazione di DeVivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’attività estorsiva si ricava dalleconversazioni intercettate in data 8 maggio 2020 a bordo di un’autovettura Fiat500 monitorata con un dispositivo GPS ove viaggiavano [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed in corrispondenza di questa un veicolo che precedeva lasegnalare agli occupanti dell’autovettura che seguiva la posizione esatta dellapredetta abitazione. Dalla conversazione intercettata emergeva che gli occupantidel veicolo volevano incontrare [OSCURATO:PERSONA].In data 11 maggio 2020, dalla conversazione intercettata all’interno dellae [OSCURATO:PERSONA] hanno posteggiato l’autovettura davanti alla sede della OmegaService.Il sistema GPS e le riprese effettuate dall’impianto di videosorveglianza dicui era dotata la [OSCURATO:PERSONA] permettevano di accertare un doppio passaggiodi una motocicletta — poi rinvenuta in un’area nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] —nei pressi della azienda il 21 maggio 2020 alle ore 12,32 ed il posizionamentodella [OSCURATO:PERSONA] 500 nei pressi della [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19,40.Quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’attività estorsiva, lastessa si ricava, oltre che dalla sua partecipazione ai sopralluoghi presso laabitazione della vittima, anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].La vittima, [OSCURATO:PERSONA], ha riferito di avere appreso già nel 2015,da [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] voleva incontrarlo, ma di averesempre evitato tale incontro, conoscendo il suo passato criminale, ma ad uncerto punto aveva acconsentito a tale incontro, in cui [OSCURATO:PERSONA] l’avevarimproverato per avere svolto attività commerciale in alcuni Comuni da luicontrollati; aveva accolto una sua richiesta di prestito della somma di euro10.000,00 che gli era stata poi restituita, ma poi [OSCURATO:PERSONA] gli avevachiesto ulteriori euro 30.000,00 nel 2019, ma il [OSCURATO:PERSONA] non aveva soddisfattotale richiesta, tanto che [OSCURATO:PERSONA] l’aveva contattato telefonicamente perinsultarlo ed intimargli il versamento richiesto.[OSCURATO:PERSONA] ha riferito che nel 2020, tornato in libertà, eraintenzionato a punire [OSCURATO:PERSONA] per il suo rifiuto ed aveva chiesto lacollaborazione dei «paganesi», che lo avevano avvertito della sua resistenza allecondotte estorsive.[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 200.000,00e, avendo appreso del suo rifiuto, aveva mandato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adincontrarlo; il [OSCURATO:PERSONA] aveva accampato delle scuse impegnandosi adincontrare [OSCURATO:PERSONA], ma poi non aveva tenuto fede all’impegno.Aveva deciso, assieme ai vertici del sodalizio mafioso paganese, di sparare aChiavazzo a scopo intimidatorio ed i sopralluoghi effettuati da [OSCURATO:PERSONA],il punto migliore ove attuare l’agguato.Dopo l’agguato del 25 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ilpagamento mensile di euro 15.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], che non avevaaccettato, pretendendo il pagamento di euro 30.000.00 mensili da dividere ametà con i «paganesi», ma a quel punto [OSCURATO:PERSONA], onde sottrarsiall’estorsione, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], capo della compagine criminaleegemone a Sant’[OSCURATO:PERSONA], ricevendo la sua protezione.5.2. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato.La Corte territoriale spiega le ragioni per le quali dalla conversazioneintercettata all’interno della [OSCURATO:PERSONA] 500 in data 8 maggio 2020 risulta che alle ore12,49 dello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] si trovava a bordo della stessaautovettura e non è affatto dimostrato che egli si trovasse a casa prima delle ore13,15. In ogni caso, fino a quest’ultimo orario, egli prese parte ai sopralluoghifinalizzati alla esecuzione dell’agguato, cosicché rimangono comunqueriscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il ricorrenteprese parte all’attività finalizzata al compimento di un atto intimidatorio ai dannidi [OSCURATO:PERSONA] mediante l’esplosione di alcuni colpi di pistola.La censura risulta comunque reiterativa e generica.5.3. Il decimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.La Corte territoriale motiva ampiamente sulla responsabilità dei ricorrenti(vedi pagg. 389 e segg. della sentenza di appello) e poggia la loro responsabilitàsulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riscontrate dalle conversazioni intercettateche danno conto della loro partecipazione ai sopralluoghi presso l’abitazione diDomenico [OSCURATO:PERSONA] e la sede della [OSCURATO:PERSONA] finalizzati a determinare ilmiglior punto in cui aggredire la vittima. La circostanza che questa non abbiariferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’attività estorsiva dipende dalfatto che, come riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo ha sempre evitato diincontrarlo.[OSCURATO:PERSONA], poi, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le dichiarazioni del collaboranteGiugliano sarebbero inidonee a valere come prova perché in contrasto conquanto dichiarato dalla vittima, egli invoca una diversa valutazione delle prove,non consentita in questa sede di legittimità.Il ventesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamenteinfondato, atteso che al momento dei sopralluoghi l’attività estorsiva era giàiniziata, poiché era già stata portata a conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] lapretesa estorsiva e proprio per vincere la resistenza della vittima si era deciso diintimidirla a mezzo di un agguato a colpi di pistola; come si è più volte ripetuto, isopralluoghi erano volti ad assicurare la buona riuscita dell’agguato intimidatorio.Egli non si è limitato a svolgere compiti preparatori, ma ha contribuito alcompimento degli atti diretti a costringere [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, partecipandoalle attività di «accerchiamento» della vittima che poi si è rivolta al capo del clandi Sant’[OSCURATO:PERSONA] per ottenere protezione e non subire l’estorsione.Né può trarsi argomento contrario dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] eAndrea [OSCURATO:PERSONA] non siano stati chiamati a rispondere del successivo tentatoomicidio. La responsabilità loro attribuita concerne infatti la partecipazione allacondotta estorsiva e agli atti intimidatori posti in essere per vincere la resistenzadella persona offesa, mentre l’esecuzione dell’agguato armato costituì unasuccessiva modalità attuativa della strategia coercitiva concretamentedemandata da [OSCURATO:PERSONA] ad altri soggetti, senza che ciò escluda ilcoinvolgimento dei ricorrenti nelle precedenti fasi dell’azione estorsiva.6. L’ottavo ed il diciannovesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed ilquinto, il sesto, il ventunesimo ed il ventiduesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] unitariamente in quanto relativi alla medesima vicenda storica dalla qualescaturiscono le imputazioni di cui ai capi 6) e 7); per la tentata estorsione aidanni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 6) sono stati ritenuti responsabili AndreaDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre per il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen.contestato al capo 7) è stato ritenuto responsabile anche [OSCURATO:PERSONA].6.1. Già si è detto sopra che, secondo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] e2020 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], direttore tecnico amministrativo della aziendaspeciale comunale «[OSCURATO:PERSONA]», colpito alla testa da un uomo con il calciodi una pistola ed appellato quale «uomo di merda» al fine di indurlo a rinunciarealla sua attività di sanificazione dei locali a seguito della pandemia, perassicurarsene il monopolio attraverso la PA.DE.MA. di [OSCURATO:PERSONA], impresache sarebbe riconducibile all’associazione contestata al capo 1).Dalle intercettazioni era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inquel periodo stavano contattando i commercianti di via Marconi a [OSCURATO:PERSONA] perindurli a rivolgersi ad [OSCURATO:PERSONA] per la sanificazione dei locali commerciali,imposta dalla normativa allora in vigore e volta a contrastare la pandemia.Dalle attività di indagine era emerso che essi, subito dopo avere appreso dalcommerciante [OSCURATO:PERSONA] che questi, per la sanificazione del suo locale, siera rivolto all’impresa di [OSCURATO:PERSONA], la mattina dell’11 maggio 2020 si eranorecati sotto l’abitazione di quest’ultimo. In data 15 maggio 2020, nel corso diuna conversazione intercettata, i due facevano riferimento ad una [OSCURATO:PERSONA],autovettura della stessa marca e modello di quella utilizzata dall’aggressore perallontanarsi dal luogo dell’agguato e che era stata poi rinvenuta dai carabinieri aqualche chilometro di distanza. Nel luogo ove era stata rinvenuta l’autovetturaaveva sostato anche la vettura utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e il suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito che apartire dalla fine del mese di maggio 2020 non erano più arrivate alla PaganiAmbiente richieste di sanificazione, mentre la PEDEMA di [OSCURATO:PERSONA] molte richieste, come confermato dalle dichiarazioni di molti deicommercianti di via Marconi a [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali hanno riferito che laPEDEMA veniva sponsorizzata da [OSCURATO:PERSONA]. Questa veniva, però, percepitacome una imposizione da parte della compagine criminale operante sul territorio.6.2. Il diciannovesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il quintomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto chiaramentediretti ad invocare una rivalutazione delle prove non consentita in questa sede dilegittimità.L’ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il sesto, il ventunesimo ed ilventiduesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.La Corte di appello pone in evidenza che nel mese di maggio del 2020 erastata appena consentita la riapertura degli esercizi commerciali di cui era statadisposta la chiusura in conseguenza della pandemia; la normativa vigenteimponeva, per la riapertura, il compimento di attività volte a sanificare i localicommerciali e dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeVivo risulta che questi erano interessati a partecipare ai guadagni che sipotevano ricavare da tale attività, tanto che essi avevano anche proceduto ad uncalcolo approssimativo dei guadagni che si potevano realizzare; inoltre, da altrimessaggi intercettati risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato i commercianti diPagani a rivolgersi ad [OSCURATO:PERSONA] per la sanificazione dei loro locali equando, in data 11 maggio 2020, aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA] chequest’ultimo aveva già provveduto alla sanificazione del suo locale tramitel’impresa di [OSCURATO:PERSONA], lo aveva rimproverato, tanto che [OSCURATO:PERSONA] avevasentito l’esigenza di giustificarsi; [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso da Zequilal’esistenza del concorrente [OSCURATO:PERSONA] e dopo circa trenta minutil’autovettura utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si era recata presso l’abitazione diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], ove aveva effettuato una breve sosta.Dopo appena quattro giorni [OSCURATO:PERSONA] era stato aggredito di mattina,mentre stava uscendo dalla sua abitazione per recarsi al lavoro, da un uomo conil volto travisato che si era allontanato a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] rubataAndrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati intercettati nel pomeriggio del15 maggio mentre parlavano di una [OSCURATO:PERSONA] che qualcun altro non avevaspostato. Dopo tre ore dall’agguato le forze dell’ordine avevano infatti ritrovatola [OSCURATO:PERSONA] rubata in una strada isolata di campagna a tre chilometri dal luogodell’agguato e proprio nel luogo del ritrovamento l’autovettura in uso adall’apparato GPS installato su di essa.Del tutto correttamente e logicamente la Corte di appello ha desunto daquanto sopra esposto plurimi, gravi e concordanti indizi della riconducibilitàdell’agguato ai due imputati (vedi pag. 409 della sentenza impugnata), che unitialle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sono stati ritenuti pienamente probanti.Né assumono carattere decisivo le divergenze evidenziate dal ricorrente DeVivo circa l’identificazione materiale dell’autore dell’aggressione, poichél’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non èfondata sulla loro diretta partecipazione esecutiva all’azione violenta, bensì sullariconducibilità dell’iniziativa delittuosa agli stessi quali promotori dell’azioneintimidatoria e beneficiari dell’eliminazione del concorrente economico.Peraltro, non assume rilievo decisivo il diverso passaggio dellaconversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamatodal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel quale si afferma che ad aggredire [OSCURATO:PERSONA] nonfurono direttamente “quelli là”. La Corte territoriale ha infatti fondatol'affermazione di responsabilità non sulla individuazione degli autori materiali delpestaggio, ma sulla riconducibilità dell'iniziativa intimidatoria agli odierni imputatiquale espressione degli interessi economici perseguiti dal sodalizio, sicché lamancata partecipazione esecutiva personale all'aggressione non è incompatibilecon la responsabilità loro attribuita.[OSCURATO:PERSONA] ha infatti affermato che inizialmente la sua impresa avevaeffettuato servizi di sanificazione per taluni commercianti, una decina, ma dopola fine del mese di maggio nessuna richiesta di sanificazione era stata rivolta allaPagani [OSCURATO:PERSONA], mentre tutti i commercianti di via Marconi esponevano ilcertificato di avvenuta sanificazione ad opera della PEDEMA di [OSCURATO:PERSONA],e che l’abbandono, da parte della sua impresa, dell’attività di sanificazione erariconducibile anche ad una scelta aziendale collegata alla sua modesta redditivitàe comunque egli non aveva alcuna capacità decisionale, essendo il merodirettore tecnico di una impresa controllata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva la evidente infondatezza dell’ottavo motivo del ricorso di AndreaDe [OSCURATO:PERSONA], che ha sostenuto che ricorrono meri indizi privi di riscontro,La Corte di appello ha quindi, del tutto logicamente, ritenuto che l’agguato aidanni di [OSCURATO:PERSONA] integrasse una tentata estorsione, essendo stato attuatoallo scopo di indurlo con la violenza a far ritirare la [OSCURATO:PERSONA] dall’attivitàdelle sanificazioni, non sapendo che egli, in realtà, era privo di poteredecisionale.[OSCURATO:PERSONA], l’agguato era un messaggio a tutti i commercianti di [OSCURATO:PERSONA] percomunicare loro quale era il volere del sodalizio mafioso, ossia che le attività disanificazione dovevano essere appaltate alla PEDEMA, messaggio che è stato daloro ben recepito, atteso che dalla fine del mese di maggio 2020 daicommercianti nessuna richiesta di sanificazione è più pervenuta alla PaganiAmbiente. Sotto tale profilo, è stato ritenuto sussistente il reato di cui all’art.513-bis cod. pen.Né può eventualmente rilevare la circostanza, evidenziata da Francescoaffermato dalla Corte di merito, non risulti provato che i commercianti abbianodeciso di non rivolgersi più alla [OSCURATO:PERSONA] per le sanificazioni, atteso che ildelitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. non è un reato di danno, ma di pericolo eper la sua consumazione è sufficiente il compimento di atti di concorrenza conviolenza o minaccia allo scopo di eliminare o scoraggiare l’altrui concorrenza,anche laddove tale risultato non venga effettivamente conseguito (vedi inmotivazione Sez. 3, n. 27681 del 21/04/2010, Sapia, Rv. 247916 - 01).Il ventunesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], là dove sostiene chenon sarebbe stato spiegato perché due brevi soste avvenute diversi giorni primadell’agguato ed in luoghi prossimi al centro di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero valore indiziante,non si confronta con la motivazione della sentenza che afferma che la primasosta è avvenuta sotto l’abitazione della vittima dopo circa mezzora che AndreaDe [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato in [OSCURATO:PERSONA] un concorrente della PEDEMA,mentre la seconda sosta è avvenuta nello stesso luogo dove è poi stata ritrovatala vettura utilizzata per l’agguato e la Corte di merito ha cura di precisare chenon si trattava di luogo prossimo al centro di [OSCURATO:PERSONA], ma di una isolata strada dicampagna, cosicché appare difficile ipotizzare che la sosta sia stata casuale.Nella parte in cui il ventunesimo motivo di ricorso sostiene che non puòritenersi integrata una tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] perchénessuna richiesta era stata a lui rivolta, deve osservarsi che è configurabile, inrelazione al delitto di estorsione, il tentativo cd. "incompiuto", che ricorre nelcaso in cui il soggetto agente abbia realizzato solo in parte, senza portarla acompimento, l'azione diretta a produrre l'evento (Sez. 2, n. 18578 del08/04/2025, Sirchia, Rv. 288038 – 01, che, in applicazione del principio, haaffermato che integra il tentativo cd. "incompiuto" di estorsione la condottadell'indagato consistita in una mera minaccia rivolta alla vittima, cui non eraseguita, per il verificarsi di eventi indipendenti dalla sua volontà, la richiesta didenaro confermativa della strumentalità della stessa al compimento forzosodell'atto dispositivo patrimoniale).Nel caso di specie, secondo la ricostruzione fattuale operata dai Giudici delmerito, la condotta era appunto volta a costringere [OSCURATO:PERSONA] a farabbandonare alla [OSCURATO:PERSONA] l’attività di sanificazione dei locali, conconseguente danno per la [OSCURATO:PERSONA] ed ingiusto profitto per essi che sivalevano della PEDEMA per svolgere tramite essa la predetta attività economica.Quanto al ventiduesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] devesegnalarsi che la Corte di appello ha posto in evidenza (vedi pag. 417 dellasentenza di appello) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si limitavano a«suggerire» ai commercianti di [OSCURATO:PERSONA] che era meglio rivolgersi alla PEDEMA perle sanificazioni, a tal fine utilizzando il potere di intimidazione del sodaliziomafioso, reso manifesto dalla reticenza mostrata dai commercianti che sono statisentiti nel corso delle indagini e che inizialmente avevano tentato di minimizzarela vicenda (vedi pag. 414 della sentenza di appello), ma di fatto gestivano talelimitavano a sponsorizzare l’impresa di quest’ultimo ma si ingerivano nella suagestione, quanto meno in tale ristrettissimo campo di attività, stabilendo a chi,talvolta, la sanificazione dovesse essere fatta gratuitamente ed il prezzo dapraticare agli altri commercianti.Deve, a tale proposito, considerarsi che, secondo la giurisprudenza di questaCorte di cassazione, l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 513-bis cod. pen.costituisce un reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che ilsoggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o, comunque,produttiva, ma tale requisito non deve essere inteso in senso meramenteformale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fattodella predetta attività (vedi in motivazione Sez. 3, n. 27681 del 21/04/2010,Sapia, Rv. 247916 - 01), come avvenuto nel caso di specie.6.3. È, invece, fondato il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].I Giudici di merito hanno affermato la sua responsabilità per il reato di cui alcapo 7) evidenziando che la consapevolezza da parte sua delle ragionidell’aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] risulta da una conversazioneintercettata in data 11 febbraio 2021. Secondo il Tribunale, l’avere AlfonsoMarrazzo consapevolmente approfittato della forza di intimidazione di [OSCURATO:PERSONA] DeVivo e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una sostanziale posizione di monopolio nelsettore delle sanificazioni integra una forma di concorso morale nel reato di cuiall’art. 513-bis cod. pen.Con il secondo motivo del suo ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto diessere sempre stato all’oscuro di quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siaccingevano a fare ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ed anche delle modalitàintimidatorie e mafiose con le quali essi sponsorizzavano la sua impresa inrelazione alla attività di sanificazione dei locali commerciali e che è illogico trarreda una conversazione intercettata in data 11 febbraio 2021, ossia molti mesidopo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sponsorizzato la suaprova del suo concorso morale nel reato di cui al capo 7), occorrendo a tal fineche la consapevolezza preesistesse alla commissione del reato.In effetti, per affermare il concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nel reato dicui all’art. 513-bis cod. pen. è necessario provare che le modalità mafiose dellasponsorizzazione fossero da lui conosciute prima o quanto meno al momentodella condotta delittuosa e non dopo che il reato era già stato consumato.Né nella sentenza di appello sono indicati ulteriori elementi dai qualidesumere l’anteriorità di tale consapevolezza alla commissione del reato.Ne deriva che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio in relazione al capo 7).7. È opportuno, a questo punto, affrontare il primo motivo del ricorso diAlfonso [OSCURATO:PERSONA], relativo all’affermazione della sua responsabilità per il reato dicui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen, che risulta fondato.Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipomafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in direttarelazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipicadel concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale diquest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso,deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vitadell'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 -01).Il ricorrente sostiene di non avere mai arrecato un effettivo contributo allaconservazione o al rafforzamento del sodalizio mafioso ed al conseguimento dellesue finalità. L’attività di sanificazione aveva prodotto incassi esigui pari adappena euro 10.000,00 in due anni, mentre la PEDEMA lucrava soprattutto sulservizio di spazzamento delle strade appaltato da alcuni comuni, il cui fatturatoera pari ad euro 500.000,00.La Corte di appello replica che spesso l’attività di sanificazione non venivaaffatto effettuata e ciononostante veniva rilasciato il relativo certificato oppureveniva effettuata senza utilizzare i prodotti disinfettanti a tal fine occorrenti, matale circostanza può valere a ridurre i costi dell’attività e non ad aumentare gliincassi, cosicché il contributo economico prestato a favore dell’associazioneappare comunque privo di effettivo rilievo, in quanto causalmente inefficace adeterminare un apprezzabile rafforzamento del sodalizio.[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, laCorte di appello ha desunto il dolo dalla conversazione intercettata in data 11febbraio 2021, successiva di molti mesi al contributo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbearrecato al sodalizio criminale dividendo con lo stesso i proventi dell’attività disanificazione e come tale inidonea a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], nelmomento in cui ha effettuato le sanificazioni, fosse consapevole delle modalitàcon le quali la sua attività veniva sponsorizzata dal sodalizio e di arrecare allostesso un contributo apprezzabile.Né la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato perché l’espletamento daparte della PEDEMA s.r.l. dell’attività di sanificazione in favore dei commerciantidi [OSCURATO:PERSONA] lasciando ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli incassi derivati datale attività non possa in realtà costituire una forma di estorsione ai danni diAlfonso [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso sostenuto con l’atto di appello richiamandoproprio il contenuto della conversazione intercettata in data 11 febbraio 2021, incui egli afferma che l’attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] trova ragione nellacircostanza che questi «non mangiava insieme a [OSCURATO:PERSONA] e quegli altri» ossianon corrispondeva ai predetti parte dei proventi e non si era piegato alle loropretese, sebbene quella fosse gente a cui bisognava «sempre dire di sì».Per la esistenza del concorso esterno è invece necessario che traimprenditore e sodalizio mafioso si instauri, per libera scelta dell’imprenditore,un rapporto sostanzialmente paritario.Ne deriva che anche in relazione al capo 1) la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso comportal’assorbimento del terzo motivo di impugnazione, relativo alla confisca.8. L’undicesimo ed il ventunesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed ilsettimo, l’ottavo ed il ventitreesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere trattati congiuntamente, in quanto tutti relativi alla estorsione aidanni di [OSCURATO:PERSONA] contestata al capo 13).8.1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’impresa di noleggio di barche edautovetture di lusso, ha riferito alle forze dell’ordine in data 30 agosto 2021 cheAndrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conoscendo il suo passato criminale, gliavevano proposto di entrare a far parte del loro sodalizio mafioso, ma, avendoegli rifiutato, gli avevano richiesto il pagamento della somma di euro 100.000,00per continuare a svolgere a [OSCURATO:PERSONA] la sua attività, poi ridotta ad euro 20.000,00,ed effettivamente consegnata, a condizione che egli trasferisse la sede della suaimpresa in un altro comune.[OSCURATO:PERSONA] aveva però rifiutato di firmare un verbale contenente lesue dichiarazioni e quando era stato convocato per essere sentito negli ufficidella Procura della Repubblica si era rifiutato di rispondere affermando di temereper l’incolumità dei suoi familiari. L’annotazione delle sue dichiarazioni redattadalla polizia giudiziaria è stata comunque utilizzata per affermare laresponsabilità dei due imputati per il reato di tentata estorsione.8.2. Il ventunesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il settimomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamentano la inutilizzabilità dellaannotazione, in conseguenza del rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di verbalizzare lesue dichiarazioni e poi di confermarle innanzi al Pubblico ministero, èmanifestamente infondato atteso che i due imputati hanno acconsentito allaacquisizione di detta annotazione al fascicolo degli atti per il dibattimento.Sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi diinvalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che lapolizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, inannotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo deldibattimento l'imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del19/09/2022, Dionisio, Rv. 283658 - 01).[OSCURATO:PERSONA] poi i ricorrenti, anche con l’undicesimo motivo di [OSCURATO:PERSONA] econ il ventitreesimo motivo di [OSCURATO:PERSONA], si dolgono della mancata rispostaalle censure con le quali si deducevano la scarsa attendibilità del dichiarante el’assenza di riscontri, deve osservarsi che in ordine alla credibilità di DavideAmendola la Corte di appello ha diffusamente motivato a pagina 434 dellasentenza di appello e che, non rivestendo egli alcuna delle posizioni di cui all’art.192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., le sue dichiarazioni, per valere come prova,non necessitano di riscontri.Le ulteriori censure concernenti i precedenti penali del dichiarante o leasserite contraddizioni del suo racconto attengono alla valutazione di attendibilitàdella fonte, oggetto di esame da parte della Corte territoriale, e si risolvono nellaprospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio non consentita nelgiudizio di legittimità.Né assume rilievo decisivo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbiasuccessivamente scelto di non formalizzare le accuse o di non renderedichiarazioni all’autorità giudiziaria, avendo la Corte territoriale valutato talecomportamento unitamente all’intero contesto nel quale esso si è manifestato eritenendolo non incompatibile con la genuinità delle informazioni in precedenzafornite. Le censure difensive si risolvono anche sotto tale profilo nellaprospettazione di una diversa valutazione del materiale probatorio.8.3. Risulta, invece, fondato l’ottavo motivo.In tema di estorsione, l'aggravante delle più persone riunite postula lasimultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due soggetti agenti sulluogo e al momento della perpetrazione della violenza o della minaccia, sì dapoter ritenere che le stesse siano poste in essere da ciascuno di essi o che lapresenza, durante l'esercizio della violenza o della minaccia, di uno dei soggettiagenti valga a rafforzarle (Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D'Aguanno, Rv.288882 - 01).La Corte di appello per motivare in ordine alla applicabilità dell’aggravante siè limitata a riportare il contenuto letterale della annotazione di polizia giudiziariain cui sono state trasfuse le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma da essa non siricava se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avvicinarono insieme oseparatamente l’uno dall’altro in momenti diversi e se le varie richieste furonoavanzate in un solo contesto temporale o in più distinte occasioni — atteso cheanche [OSCURATO:PERSONA] lascia intendere che vi sia stata una trattativa sull’entitàdella somma — e se in occasione della o delle richieste di versare una somma didenaro erano presenti entrambi gli imputati o uno solo in rappresentanzadell’altro.Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diAndrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 13) limitatamente allaaggravante delle più persone riunite.Deve, a tale proposito, ricordarsi, in tema di effetto estensivodell'impugnazione, che l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto da uncoimputato in funzione dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite,giova, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., ai concorrenti nel medesimo reato,che hanno proposto un ricorso inammissibile, trattandosi di motivo diimpugnazione che non ha natura esclusivamente personale (Sez. 2, n. 39096 del14/11/2025, Siano, Rv. 289007 - 01).9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che risulta condannato per due degliepisodi di spaccio contestati al capo 19), oltre che per la partecipazione alsodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo 18) ed al sodalizio mafiosocontestato al capo 1), è fondato per le ragioni di seguito esposte.9.1. L’ottavo motivo di impugnazione è complessivamente infondato.La Corte di appello spiega alla pagina n. 474 della motivazione dellasentenza di secondo grado le ragioni per le quali deve ritenersi accertato chel’interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della conversazione intercettata l’11novembre 2020 fosse [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di motivazione adeguata epriva di contraddizioni o manifeste illogicità.Nel resto il motivo di ricorso è inammissibile, perché invoca unarivalutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sededi legittimità.9.2. Dalla infondatezza dell’ottavo motivo deriva il rigetto del nono motivoche espressamente poggia sull’accoglimento del precedente.9.3. Il primo, il terzo ed il decimo motivo — quest’ultimo nella parte relativaal reato di cui al capo 18) — possono essere trattati unitariamente in quantostrettamente connessi e sono fondati.L’imputato è stato condannato per la partecipazione a due dei cinque episodidi cessione di sostanza stupefacente contestati al capo 19) ed esattamente ilterzo ed il quinto episodio, aventi ad oggetto, rispettivamente, la cessione al DeRisi di g. 300 di cocaina per euro 15.000,00 avvenuta il 24 ottobre 2020 e laulteriore cessione di g. 300 di cocaina per euro 15.000,00 avvenuta tra il 7 e l’11novembre 2020.In particolare, dalla sentenza di appello (vedi pagg. 458 e segg) emerge chela partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla terza cessione di sostanzastupefacente è stata desunta dalla circostanza che egli, unitamente ad AnthonyAcquaviva, si è recato in data 26 ottobre 2020 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] perriscuotere il prezzo della cessione avvenuta due giorni prima.[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cessione avvenuta tra il 7 e l’11 novembre 2020, lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta dall’essersi egli recato indata 11 novembre 2020 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere il prezzodella sostanza.Deve, allora, osservarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato chela condotta di chi si adopera affinché un soggetto riscuota un credito originatodalla cessione di stupefacenti non è sufficiente ex se a far ritenere il concorsonella cessione, salvo che tale comportamento sia conseguenza di un previoaccordo o, comunque, fornisca in qualche modo un contributo partecipativo allaaltrui condotta, tale che, in sua assenza, l'azione illecita non sarebbe statacommessa o lo sarebbe stata con un programma diverso (Sez. 1, n. 45335 del14/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285719 - 03).In motivazione nulla si dice a tale ultimo proposito, cosicché la solapartecipazione al recupero delle somme non vale ad integrare una partecipazionealle cessioni, già avvenute in precedenza. Per affermare la responsabilità delricorrente per i reati di cessione di sostanza stupefacente sarebbe, invece, statonecessario indicare quale contributo morale o materiale avesse egli apportatoalla commissione del reato, prima che questo fosse commesso o durante la suacommissione.Non risultando la commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di reati dicessione di sostanza stupefacente, non risulta che egli abbia commesso alcunreato fine del sodalizio dedito al narcotraffico contestato al capo 18), con laconseguenza che il ragionamento seguito dai Giudici di merito per affermare lasua partecipazione a detto sodalizio — e che poggia proprio sulla commissione daparte sua di due reati-fine — risulta privo di fondamento logico.Ma, anche laddove si ritenesse che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] attività di riscossione del prezzo valga a dimostrare il suo coinvolgimentonelle precedenti vendite di sostanza stupefacente, in ogni caso, sulla base dellacommissione di due soli reati di cessione di cocaina, peraltro avvenuti abrevissima distanza di tempo l’uno dall’altro, non potrebbe comunque affermarsila sua partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico contestato al capo 18),in quanto il contributo da lui arrecato all’associazione criminale sarebbe episodicoe privo di stabilità.delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di stupefacenti non èrichiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata dinotevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture siapure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici edelementari, per il perseguimento del fine comune — una struttura che, quindi,fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessitàche il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo aconsentire ad esso di operare validamente — mentre deve sussistere unaeffettiva ripartizione di compiti fra gli associati in relazione al programmatoassetto criminoso da realizzare, in punto di singole responsabilità, alla stabilitàdella societas deve sussistere l'apporto di un contributo apprezzabile di ciascunodegli associati, cosicché ove tale contributo risulti soltanto episodico, anchequando ridondi a favore dell'associazione, dovrà escludersi l'appartenenza alsodalizio (Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, Mauriello, Rv. 202038 - 01).9.4. Da quanto sopra esposto emerge la fondatezza anche del quarto e deldecimo motivo di ricorso, là dove il ricorrente si duole della carenza dimotivazione in ordine alla stabilità del suo inserimento nel sodalizio mafioso dicui al capo 1).La sentenza impugnata ha infatti desunto la partecipazione di GiuseppeAttianese all’associazione di tipo mafioso essenzialmente dalla sua ritenutapartecipazione ai due episodi di cessione di sostanza stupefacente contestati alcapo 19) e dalla conseguente appartenenza al sodalizio dedito al narcotraffico dicui al capo 18), senza individuare ulteriori elementi specificamente dimostratividi una sua stabile compenetrazione nella struttura associativa mafiosa,dell’assunzione di un ruolo funzionale alle finalità del sodalizio o della suadurevole messa a disposizione dell’organizzazione.Tale percorso argomentativo non può essere condiviso. Come giàevidenziato, la partecipazione del ricorrente ai predetti episodi di cessione disostanza stupefacente non risulta adeguatamente dimostrata e, in ogni caso,anche ove essa fosse ritenuta sussistente, sarebbe comunque riferibile acondotte episodiche e concentrate in un ristretto arco temporale, inidonee, di persé sole, a comprovare l’esistenza di quel vincolo stabile e permanente checostituisce elemento indefettibile della partecipazione associativa.Né la sentenza impugnata indica ulteriori condotte, rapporti, attività oelementi probatori dai quali desumere che [OSCURATO:PERSONA] fosseorganicamente inserito nel sodalizio mafioso, che partecipasse in modocontinuativo alla realizzazione del programma criminoso dell’associazione o cheavesse assunto compiti stabilmente funzionali alla vita ed agli interessi dellastessa.Poiché, pertanto, il contributo attribuito al ricorrente non si presenta comeespressione di una stabile appartenenza all’organizzazione, ma, al più, come ilrisultato di interventi occasionali ed episodici, la motivazione posta a fondamentodell’affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1) risultacarente, non essendo stata adeguatamente dimostrata l’esistenza diquell’inserimento durevole nel sodalizio che la giurisprudenza di legittimitàrichiede ai fini della configurabilità del reato associativo.9.5. Ne consegue che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio in relazione a tutti i capi per i qualiegli ha riportato condanna. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.10.1. I primi quattro motivi di ricorso possono essere trattati insieme, inquanto strettamente connessi e sono complessivamente fondati.Là dove il ricorrente sostiene, con il primo motivo, che la Corte di appellonon avrebbe attentamente valutato la credibilità del collaborante RosarioGiugliano, la censura è infondata per le ragioni già sopra evidenziate in relazioneal § 2.1. del «considerato in diritto» della presente sentenza.La motivazione è invece carente in ordine ai riscontri individualizzanti.La Corte territoriale afferma (vedi pag. 582 della sentenza di appello) che ilriscontro alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che lo indica comeuno dei membri dell’associazione mafiosa contestata al capo 1) ed in particolarecome uno dei partecipanti alla prima riunione tra i membri del sodaliziocomandato dallo stesso collaborante e quella diretta da [OSCURATO:PERSONA] ecostituito dalle dichiarazioni di altri collaboranti, ma da diverse conversazioniintercettate dalle quali emerge il contributo che [OSCURATO:PERSONA] arrecava alsodalizio mafioso.In particolare, viene richiamata la conversazione intercettata in data 26novembre 2020 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui a quest’ultimo vennecomunicato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che egliavrebbe dovuto versare al sodalizio al quale essi appartenevano una somma didenaro mensile solo per poter spacciare a [OSCURATO:PERSONA], restando egli libero di rifornirsida chi voleva. Alla domanda del [OSCURATO:PERSONA] su a chi avrebbe potuto rivolgersi peracquistare sostanza stupefacente viene risposto che egli avrebbe potutorivolgersi a chi voleva, anche a [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di tale conversazione intercettata la Corte di appello ha affermato(vedi pagg. 586-587) che [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito al sodalizio mafiosoanche disponendo di sostanza stupefacente con la quale, all’occorrenza, rifornirei gestori delle piazze di spaccio.In realtà, secondo le propalazioni del collaborante, quest’ultimo avevaconvinto i vertici del sodalizio camorristico dei paganesi a ritirarsi dal traffico disostanze stupefacenti per limitarsi ad esigere il «pizzo» nei confronti di coloroche spacciavano nel loro territorio. Appare, quindi, illogico ritenere che GiuseppeDe [OSCURATO:PERSONA] contribuisse al sodalizio mafioso cedendo ai gestori delle piazze dispaccio sostanza stupefacente. Semmai, deve ritenersi, se si vuole considerarecredibile [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse in piena autonomiauna sua attività di traffico di sostanze stupefacenti e che per tale motivo egli siastato indicato al [OSCURATO:PERSONA] come soggetto in grado di rifornirlo. Peraltro, GiuseppeDe [OSCURATO:PERSONA] è stato anche prosciolto dalla partecipazione alla associazione dedita alnarcotraffico contestata al capo 18), il che conferma l’autonomia dell’eventualequindi riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].Altra conversazione intercettata ritenuta particolarmente significativa dallaCorte di appello è quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari dellasocietà di pompe funebri Sant’[OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA].Nella sentenza impugnata si afferma che, poiché [OSCURATO:PERSONA] avevaaffermato che [OSCURATO:PERSONA] era un esponente del sodalizio mafioso dei«paganesi» e la predetta società era controllata dal sodalizio, gli inquirenti liavevano contattati per sentirli, ma li avevano anche sottoposto ad intercettazioniambientali e mentre, dopo essere stati sentiti dalla polizia giudiziaria, stavanoritornando, è stata captata una loro conversazione. [OSCURATO:PERSONA] ha rispostoa [OSCURATO:PERSONA] che egli aveva detto la verità agli inquirenti in ordine allacostituzione della società e di come si erano conosciuti. [OSCURATO:PERSONA] hareplicato che, essendole stato chiesto se lei conoscesse [OSCURATO:PERSONA] o altriesponenti del sodalizio, aveva risposto negativamente, limitandosi ad ammetteredi conoscere [OSCURATO:PERSONA] sol perché cugino di [OSCURATO:PERSONA] e che avevafatto presente ai carabinieri di non poter dire altro perché temeva per i suoi figli.[OSCURATO:PERSONA] ha risposto che i componenti del sodalizio avevano avanzatorichieste estorsive a «tutti» e che a [OSCURATO:PERSONA] si diceva che gli stessi spacciavanodroga, commettevano estorsioni e picchiavano le persone. I due parlano anche diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] afferma che lo stesso aveva iniziato apercorrere una cattiva strada e che lui lo voleva salvare e gli aveva detto che erameglio guadagnare poco ma onestamente, per stare in serenità assieme ai suoifigli. Le cose erano, però, peggiorate e loro avrebbero dovuto decidere sesciogliere la società con [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto euro 80.000,00 perritirarsi dalla società.A quel punto la [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato al suo interlocutore che era strano cheGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] venisse compensato, per i servizi funebri di cui si occupavapersonalmente, con tante banconote di piccolo taglio, da euro 20,00, perché ciònon avveniva quando erano loro ad occuparsi dei medesimi servizi, e quindisospettava che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse la loro società per riciclare denaro.Quello che la [OSCURATO:PERSONA] esprime è, però, un mero sospetto che invece la Corte diappello, in assenza di ulteriori elementi in grado di avvalorarlo, trasforma incertezza, affermando (vedi pag. 587) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apportatoun contributo al sodalizio mafioso anche riciclando all’interno della impresa dipompe funebri denaro contante di piccolo taglio proveniente da delitto.Peraltro, anche a voler ritenere dimostrato che egli in tal modo riciclassedenaro contante di piccolo taglio, è ben possibile che tale attività non venisse dalui svolta nell’interesse del sodalizio, atteso che, per quanto sopra esposto, glielementi valorizzati dalla Corte territoriale risultano semmai compatibili con losvolgimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di autonome attività illecite, qualiquelle connesse al traffico di sostanze stupefacenti. Ritenere che la predettaconversazione dimostri che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse la società per riciclaredenaro di provenienza illecita nell’interesse del sodalizio costituisce un saltologico.Quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’attività di sanificazionesvolta attraverso la PEDEMA di [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che GiuseppeDe [OSCURATO:PERSONA] non è stato ritenuto uno dei concorrenti nei reati di cui ai capi 6) e 7).Dalle conversazioni intercettate riportate a pag. 585 della sentenza quiimpugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incaricano [OSCURATO:PERSONA] DeVivo di andare da [OSCURATO:PERSONA], un commerciante di via Marconi, perriferirgli che la sanificazione, che in seguito verrà espletata dalla PEDEMA, gli erastata offerta da loro.Trattasi, però, di conversazione isolata che di per sé non dimostra unastabile ingerenza nell’attività delle sanificazioni, quanto piuttosto l’affidamento aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] di una incombenza per la quale, in quanto non di carattereillecito, avrebbe potuto essere incaricato chiunque, anche un soggetto noninserito nel sodalizio; diversa rilevanza avrebbe, invece, potuto avere ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in quelle attività illecite connesse allesanificazioni, come la partecipazione all’agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ol’attività volta a costringere i commercianti a rivolgersi alla PEDEMA perrichiedere le sanificazioni a pagamento.Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento del quinto e del sesto motivo diricorso.11. Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si attaccal’affermazione di responsabilità per il primo ed il quinto episodio di cessione disostanza stupefacente descritti al capo 19) e per i due episodi di cessione disostanza stupefacente descritti al capo 23), è complessivamente infondato, inquanto la Corte di appello ha motivato a pag. 466 e a pag. 473 della sentenza disecondo grado ove si afferma che, sulla base del contenuto delle conversazioniintercettate, è inverosimile che i riferimenti ad [OSCURATO:PERSONA] da parte diGiacomo [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primo ed al quinto episodio di spaccio di cui alcapo 19) rappresentassero una mera vanteria del [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile in relazione al capo 23), atteso che era giàinammissibile il corrispondente motivo di appello in cui non si precisavano leragioni per le quali le conversazioni intercettate avrebbero dovuto esserediversamente interpretate.In ogni caso, la Corte territoriale ha evidenziato che il contenuto delleconversazioni intercettate valorizzate ai fini dell’affermazione di responsabilità èstato esaminato unitamente al complessivo contesto relazionale e criminologiconel quale esse si inserivano, ritenendo che i riferimenti utilizzati dagliinterlocutori fossero inequivocabilmente riferibili a forniture di sostanzastupefacente. Le censure difensive si limitano a prospettare una diversa letturadel medesimo materiale probatorio, senza evidenziare specifici vizi logici dellamotivazione.12. L’ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.12.1. Quanto al primo episodio, il motivo è infondato perché questa Corte dicassazione ha affermato, in tema di ne bis in idem — ma il principio, per laportata generale del divieto di bis in idem, deve ritenersi operante anche laddovesi sostenga essere stata esercitata due volte l’azione penale per il medesimofatto senza che sia ancora intervenuta sentenza irrevocabile (vedi Sez. 6, n.31512 del 25/02/2002, Sulsenti, Rv. 222736 – 01) —, che la parte che eccepiscel'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornirela prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice diverificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimentodell'eccezione (Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 2015, Nsib, Rv. 262012 -01) e nel caso di specie lo stesso ricorrente ammette che tale prova non è statafornita, limitandosi a sostenere che l’identità dei fatti è plausibile.12.2. Relativamente al secondo episodio la Corte di appello afferma (da pag.477 a 480) che dalle conversazioni intercettate emerge che [OSCURATO:PERSONA] era già inpossesso di g. 400 di cocaina oggetto di una precedente fornitura e che gli vieneofferto l’acquisito di ulteriori g.800 di cocaina, ma egli si limita ad acquistarne400.Il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l’atto di appellosenza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, cosicché lacensura risulta generica.13. [OSCURATO:PERSONA] il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La motivazione non appare contraddittoria o manifestamente illogica, làdove la Corte di appello individua in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] che avevaceduto g. 100 di cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo si era recato daGiacomo [OSCURATO:PERSONA] per vendergli la sostanza, ma [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato adducendola sua cattiva qualità ed identificando in «[OSCURATO:PERSONA]» il soggetto che l’aveva cedutaal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva espresso sorpresa per come egli fosse riuscito adindividuare il suo fornitore.Secondo il ragionamento della Corte di appello, doveva trattarsi di soggettoche era già conosciuto come spacciatore ed aveva già effettuato forniture al DeRisi, altrimenti quest’ultimo non sarebbe stato in grado di identificarlo sulla basedella qualità della sostanza ceduta.Poiché dalle conversazioni intercettate risultava che [OSCURATO:PERSONA] eraun soggetto dal quale [OSCURATO:PERSONA] si riforniva abitualmente e non risultavano altrisoggetti con nome «[OSCURATO:PERSONA]» operanti a [OSCURATO:PERSONA] quali trafficanti di sostanzastupefacente, del tutto logicamente la Corte di appello ha ritenuto provata laresponsabilità del ricorrente.Nel resto, la censura invoca una rivalutazione delle prove non consentita inquesta sede. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).14. Il settimo ed il diciottesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed ilnono ed il ventiseiesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essereesaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi al reato di autoriciclaggiocontestato al capo 34.14.1. Il diciottesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è palesementeinammissibile, atteso che al ricorrente è contestato il delitto di autoriciclaggio, dicui all’art. 648-ter.1 cod. pen., mentre con il motivo si sostiene che nonricorrono gli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-biscod. pen. e del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita dicui all’art. 648-ter cod. pen., stante la clausola di riserva contenuta in questedisposizioni, che tuttavia non è contenuta nell’art. 648-ter.1 cod. pen. e non èestensibile a questa disposizione, dettata proprio per l’ipotesi in cui autore delreato e riciclatore coincidano.14.2. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il nono ed ilventiseiesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.La Corte territoriale ha evidenziato che (vedi pagg. 454 e ss. dellasentenza di secondo grado) dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] esocietà con sede in Spagna ed in particolare avevano investito denaro in unasocietà che avrebbe dovuto allestire e poi gestire un bar denominato «Happydays», a Barcellona. In occasione di un controllo effettuato nei confronti diAndrea [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2020 egli era risultato in possesso didocumentazione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.l., amministrata dallo stesso eda [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], nonché di un assegno bancario di euro51.000,00 tratto su una banca spagnola dalla predetta società in favore di JordiCabot Muntane, agente immobiliare mediante il quale era stato concluso ilcontratto di affitto dei locali da destinare a bar-pasticceria; da conversazioniintercettate risultava che l’assegno era stato emesso a garanzia del pagamentodei canoni di locazione relativi ai predetti locali.La Corte di merito segnala che, in un’altra conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere ricevuto, per portarlo inSpagna, un assegno di euro 11.000,00 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che lo avevano incaricato di provvedere a lavori di pitturazione dei localisuddetti.Da tale complesso di elementi la Corte di merito ritiene provato che AndreaDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano investito cospicue somme nella predettasocietà.Né assume rilievo decisivo la circostanza che la partecipazione societariarisultasse formalmente intestata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo laCorte territoriale valorizzato elementi dimostrativi ulteriori e convergenti, daiquali ha desunto il diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’operazioneeconomica e nell’impiego delle somme destinate all’iniziativa imprenditorialerealizzata in Spagna.Risultando accertata la partecipazione dei predetti al reato associativo di tipomafioso e la commissione di numerosi reati di estorsione o di cessione disostanze stupefacenti, del tutto logicamente la Corte territoriale ha desunto chele somme investite derivassero proprio da tali reati, anche sulla base di unaconversazione intercettata in data 28 ottobre 2020, riportata a pag. 537 dellasentenza di appello, nonché su una conversazione intercettata tra Francescocui si trovano per loro è meglio investire in Spagna, dove non sono conosciutidalle forze dell’ordine.Del resto, come già evidenziato dalla sentenza di primo grado (vedi pag.138 della motivazione) i due ricorrenti hanno effettuato gli investimenti nellasocietà spagnola, peraltro impiegando a tal fine somme cospicue, in un periodoin cui capeggiavano il sodalizio mafioso e non svolgevano alcuna attività dallaquale trarre un reddito lecito, cosicché le somme investite possono trovare fonteesclusivamente nei delitti commessi dal sodalizio criminale.Per la stessa ragione, può trovare applicazione l’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., trattandosi di autoriciclaggio volto a porre al riparo da attiablatori risorse economiche di pertinenza dell’associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA],come già affermato nella sentenza di primo grado (vedi pag. 139), «l'impiego,seppur parziale, dei proventi del sodalizio in investimenti esteri eraevidentemente funzionale ad incrementare i guadagni della compagine criminalee, dunque, la sua presenza, sul piano delinquenziale, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] edin quelli ad esso vicini».15. Il dodicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il tredicesimomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente esono infondati.In relazione a tutti i reati fine del sodalizio di tipo mafioso per i quali è stataapplicata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. la Corte territoriale haindicato le ragioni per le quali la predetta aggravante è stata ritenuta sussistentein relazione a tutti i reati fine per i quali essa ha trovato applicazione.Con specifico riguardo alle censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] in relazioneai delitti di cui ai capi 2), 3), 6), 7), 13) e 34), deve osservarsi che la Corteterritoriale non ha applicato la circostanza aggravante mediante un automatismoderivante dalla contestuale esistenza del sodalizio mafioso, ma ha evidenziato,per ciascuna delle vicende esaminate, come le condotte fossero espressione dellaforza di intimidazione promanante dal gruppo criminale e fossero dirette, sotto ilprofilo oggettivo e soggettivo, al rafforzamento della capacità operativa edeconomica del medesimo. Le censure difensive si limitano, in realtà, a contestarela valutazione del materiale probatorio posta a fondamento di tali conclusioni,senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.16. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il decimo ed il ventiquattresimo motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] sono tutti volti ad attaccare la affermazione della sussistenzadella associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 18 e quindi possonoessere qui affrontati congiuntamente e risultano fondati.[OSCURATO:PERSONA] pone innanzitutto la questione relativa alla durata didetta associazione, sostenendo che, per la sua brevità, non può affermarsi chesia sorto un sodalizio stabile finalizzato alla commissione di un numeroindeterminato di reati di cessione di sostanza stupefacente, come la pochezza deireati fine per i quali è stata pronunciata condanna dimostrerebbe. Ricorrerebbe,quindi, l’ipotesi del concorso di persone nel reato continuato di cessione disostanza stupefacente, anche per la assenza di un apparato organizzativofunzionale alla commissione di tali reati.In effetti, dalle due sentenze di merito emergono indicazioni contrastanti inordine alla durata del sodalizio, con particolare riferimento alla sua nascita,mentre la sentenza di appello indica con chiarezza la data della sua estinzione,ossia il 26 novembre 2020, quando il sodalizio mafioso, su suggerimento diRosario [OSCURATO:PERSONA], prese la decisione di non dedicarsi alla attività delnarcotraffico per richiedere agli spacciatori il pagamento di una somma mensileper poter operare a [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla nascita del sodalizio, dalle due sentenze emergono dati confusi.Nella sentenza del Tribunale si afferma dapprima (a pag. 163) che ilsodalizio dedito al narcotraffico è operativo già dal novembre 2019, ricavandotale dato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma poi (a pag. 268) si affermache la associazione è attiva nel narcotraffico «quantomeno» dalla fine del 2020,anche se dalle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di intercettazionerisultava che aveva operato per anni in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA],La stessa conversazione è ripresa dalla Corte di appello, che la riporta a pag.504 della sentenza di secondo grado, in cui [OSCURATO:PERSONA] afferma di avereconoscerli da quando erano bambini e di essere stato «appresso» a loro da diecianni. Sulla base di tale conversazione, la Corte di appello afferma che il sodalizioè stato operativo per dieci anni, ma tale dato viene desunto esclusivamente dalledichiarazioni molto generiche di [OSCURATO:PERSONA] che non risultano dotate di ulterioririscontri, quanto alla durata del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] i reati fine accertati sonoestremamente pochi e concentrati in pochi mesi prima che l’associazione deditaal narcotraffico si sciogliesse, cosicché sarebbe stato necessario motivare piùdiffusamente in ordine alle ragioni per le quali sarebbe sussistenteun’associazione dedita al narcotraffico, caratterizzata da stabili vincoli associativie finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati in materia disostanze stupefacenti, e non un mero concorso di persone nel reato continuatodi cessione di sostanza stupefacente.In ogni caso, nella sentenza non si affronta in alcun modo l’aspettoorganizzativo del sodalizio dedito al narcotraffico.L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel delittocontinuato di detenzione e spaccio di stupefacenti dev'essere individuato nonsoltanto nella permanenza del vincolo associativo e nel carattere dell'accordocriminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie di delitti nonpreventivamente determinata, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione checonsenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 3, n. 16947del 26/02/2026, Nalin, Rv. 290003 - 01).Quanto al dato organizzativo, non è necessario che la consorteria sia dotatadi una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilitàeconomiche, essendo, a tal fine, sufficiente l'esistenza di strutture, sia purerudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento delfine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo allesingole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis,Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del30/10/2013, Corso, Rv. 258165), come, a titolo esemplificativo, veicoli dedicatial trasporto di sostanze stupefacenti o telefoni cellulari dedicati ai contatti con ipusher e in genere con i fornitori e gli acquirenti di sostanza stupefacente, localidestinati a depositi di sostanza stupefacente.Per tale motivo la più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazioneha affermato che l'associazione di tipo mafioso si distingue da quella finalizzataal traffico di stupefacenti per il profilo programmatico dell'utilizzo del metodo,che, nella prima, si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sulterritorio, con operatività non limitata al traffico di droga, ma estesa a svariatisettori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attivitàeconomiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al liberoesercizio del voto o il procacciamento di voti in occasione delle consultazionielettorali, sicché è configurabile il concorso tra i delitti nel caso in cui il sodaliziomafioso struttura al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativospecificamente finalizzato al narcotraffico (Sez. 6, n. 524 del 23/10/2025, dep.2026, Calvaruso, Rv. 289192 - 02) che nel caso di specie dalla lettura dellasentenza qui impugnata non emerge.Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamenteal reato di cui al capo 18).L’annullamento giova, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., anche aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], fermo restando l’accoglimento del primo motivo del suoricorso, volto a censurare l’affermazione della sua partecipazione al sodalizio dicui al capo 18).L’accoglimento dei suddetti motivi di ricorso comporta l’assorbimento delsecondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], delquarto, quinto, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo motivo del ricorso diAndrea [OSCURATO:PERSONA] e dell’undicesimo, dodicesimo e venticinquesimo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA].17. L’accoglimento dei motivi relativi alla esistenza del sodalizio contestatoal capo 18), di quello relativo alla attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di unaposizione apicale in seno al sodalizio mafioso e di quello relativo all’applicazionedella aggravante delle più persone riunite al reato di cui al capo 13) comportaanche l’assorbimento dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] relativi al trattamento sanzionatorio e precisamentedell’undicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del tredicesimo e delventiduesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del quattordicesimo motivo,nella parte in cui si duole della violazione dell’art. 81 cod. pen., del sedicesimo edel ventisettesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Resta altresì assorbito il quindicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativoalla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, la cuirivalutazione consegue necessariamente alla eventuale rideterminazione deltrattamento sanzionatorio demandata al giudice del rinvio.18. Deve pure essere dichiarata la manifesta infondatezza del decimomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione del giudicatoimplicito e del divieto di reformatio in peius.È ben vero che l’annullamento con rinvio per il capo 18) potrebbecomportare, laddove venisse escluso in sede di rinvio il reato di associazionefinalizzata al narcotraffico, la necessità di rideterminare il trattamentosanzionatorio, ma la questione conserverebbe comunque rilevanza in relazione aireati-fine del reato associativo contestato al capo 1).Il motivo è da rigettare.Il Pubblico ministero ha proposto appello, ma l’impugnazione è statariqualificata come ricorso per cassazione. Successivamente, per effetto degliappelli degli imputati, il ricorso è stato nuovamente convertito in appello. Con ilricorso per cassazione potevano essere denunciati vizi di violazione di legge,come quello relativo al divieto di bilanciamento tra circostanze attenuanti el’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che è stato poi accolto dalla Cortedi appello, che ha già motivato alle pagg. 629 e ss. della sentenza di secondogrado indicando le ragioni per le quali le censure formulate dal ricorrente nonpossono essere accolte.Peraltro, già in primo grado le attenuanti erano state ritenute equivalenti atutte le aggravanti. La Corte di appello ha, invece, accogliendo l’impugnazionedel Pubblico ministero, dapprima applicato l’aumento per l’aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen e poi ha ritenuto la equivalenza tra le residueaggravanti ed attenuanti, cosicché non possono ritenersi violati il giudicatointerno e il divieto di reformatio in peius.Per le ragioni sopra esposte deve essere rigettato il quattordicesimo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], là dove solleva la stessa censura.19. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che all’esito del giudizio di appello risultacondannato per i reati di cui ai capi 37) e 38), è fondato nei limiti di seguitoesposti.19.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA] ha indicato il ricorrente come uno dei componenti delsodalizio di tipo mafioso da lui promosso e comandato, precisando che egli nonriteneva [OSCURATO:PERSONA] in grado di compiere vere e proprie azioni criminali epertanto gli erano state affidate piccole incombenze come quella di fissareappuntamenti; ciononostante, il suo apporto si era rivelato molto utile perchéegli disponeva di numerosi «agganci».[OSCURATO:PERSONA] il collaborante [OSCURATO:PERSONA], pure indicato da [OSCURATO:PERSONA] un membro dell’associazione mafiosa, afferma l’appartenenza di GennaroMarra al medesimo sodalizio.Nella sentenza di appello si afferma che dalle dichiarazioni dei collaboranti edalle conversazioni intercettate è emerso che [OSCURATO:PERSONA], unitamente aNicola [OSCURATO:PERSONA], aveva il compito di custodire le armi del clan. In particolare,nella sentenza di appello (pagine da 612 a 614) è riportata una conversazioneintercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui i due procedono ad uninventario delle armi a disposizione del clan e [OSCURATO:PERSONA] afferma che egli hapreso per sé una delle pistole del sodalizio.Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha poi consentito il ritrovamento delle armi delsodalizio da parte delle forze dell’ordine. Ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva ilcompito di acquistare le armi che erano poi distribuite tra i vari associati, matenute a disposizione degli accoliti per il compimento di azioni criminali.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva una pistola consegnatagli da NicolaDeve, allora osservarsi che del tutto correttamente e logicamente la Corte diappello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboranti, sia perché tra loroconvergenti, sia perché riscontrate dalla conversazione intercettata e dalrinvenimento dell’arsenale grazie alle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, la Corte territoriale ha dato risposta alle censure contenutenell’atto di appello, sia in ordine alla credibilità dei collaboranti, sia in ordine allasussistenza dei riscontri, e ha segnalato che, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la suaresponsabilità emerge soprattutto dalla conversazione intercettata, da cui siricava il suo ruolo di custode dell’arsenale ed il contributo da lui fornito in talmodo alla conservazione ed al rafforzamento del sodalizio mafioso.Né assume rilievo decisivo la circostanza che alcune delle inizialidichiarazioni dei collaboratori non contenessero una compiuta descrizione delruolo successivamente attribuito al ricorrente, dovendosi valutare le propalazioninel loro complesso e nel progressivo sviluppo dell'attività collaborativa, purché lestesse trovino adeguata conferma in elementi esterni autonomi, come avvenutonel caso di specie.19.2. Infondati sono il secondo ed il quinto motivo di ricorso, atteso che laCorte di appello indica a pag. 622 della sentenza di secondo grado gli elementisulla base dei quali è stato possibile riconoscere in [OSCURATO:PERSONA] uno deisoggetti partecipanti alla conversazione intercettata e il ricorrente si limita areiterare le pregresse censure, peraltro di merito, senza confrontarsi con lamotivazione della sentenza. La Corte di appello ha in tal modo motivatoimplicitamente anche sulla non necessità di una nuova perizia fonica.Né le deduzioni difensive concernenti la presenza di un ulterioreinterlocutore non identificato nel corso di alcune captazioni ambientali o lapresenza di passaggi non integralmente intelligibili impongono una diversaconclusione. La Corte territoriale ha fondato il giudizio di attribuzione delleconversazioni al ricorrente non su un singolo elemento isolatamente considerato,ma sulla valutazione complessiva del materiale intercettivo, delle modalità deicolloqui e degli ulteriori elementi di riscontro acquisiti nel procedimento. Le partidelle conversazioni risultate meno chiare non investono i segmenti ritenutidecisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità, né la difesa ha indicato specificielementi idonei a dimostrare che l'eventuale rinnovazione dell'accertamentotecnico avrebbe condotto ad una diversa ricostruzione dei fatti.19.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso cheproprio il ricorrente aveva il compito di custodire l’arsenale del sodalizio mafioso.19.4. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo di ricorso risulta palesemente infondato, attesoche le armi erano detenute da [OSCURATO:PERSONA] per essere mantenute adisposizione del sodalizio mafioso, secondo quanto emerge dalla conversazioneintercettata.La finalità di agevolazione del sodalizio mafioso discende dalla stessafunzione attribuita all'armamento detenuto dal ricorrente, destinato non a finalitàpersonali, ma ad assicurare la capacità operativa del gruppo criminale, laprotezione dei suoi appartenenti e la realizzazione delle iniziative delittuoseprogrammate dall'associazione. La disponibilità e custodia delle armicostituiscono pertanto un contributo direttamente funzionale alla conservazione eal rafforzamento della compagine mafiosa.19.5. Il sesto motivo di ricorso è, invece, fondato.La Corte di appello ha motivato in ordine al diniego della prevalenza delleproporzione con le pene inflitte agli altri imputati, ossia utilizzando un parametronon previsto dall’art. 133 cod. pen. che fa riferimento alla gravità del fatto,desunta dai suoi elementi oggettivo e soggettivo, e alla personalità del reo. Nederiva la violazione del citato art. 133 cod. pen.La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio.20. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], De VivoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte di appello di Salerno.Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], De VivoAndrea e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 18), nonché neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al ruolo di organizzatore nel reatodi associazione di cui al capo 1) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Fezza13), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello diSalerno. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FezzaAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamenteal trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso di MarraGennaro.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali.Così deciso il 21/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]