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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28426/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Chieti, emessa nei suoi confronti in data 2 luglio 2021, per tardività dell'impugnazione.

Evidenziato, preliminarmente, che non può rilevare, nella presente sede, la dichiarazione di adesione all'astensione collettiva di categoria, fatta pervenire dal difensore a mezzo p.e.c. del 18 aprile 2023, trattandosi di procedimento in camera di consiglio non partecipato ed essendo stata proclamata l'astensione per giorni (19, 20, 21 aprile 2023) successivi rispetto a quelli in cui scadeva il termine per il deposito di memorie difensive ex art. 611 cod. proc. pen.

Considerato che il vizio dedotto dall'imputato, a mezzo del difensore avv.

G. De Marco5 (erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello) è manifestamente infondato posto che risulta in atti atto di appello depositato in data 25 ottobre 2021.

Rilevato, infatti, che la sentenza appellata è stata emessa in data 2 luglio 2021, con assegnazione per il deposito, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del maggior termine di giorni sessanta; termine rispettato in quanto risulta l'avvenuto deposito tempestivo in data 23 agosto 2021.

Considerato, quindi, che il termine di giorni quarantacinque per l'impugnazione, decorrente dal 10 settembre 2021, è inutilmente decorso, risultando l'appello depositato tardivamente in data 25 ottobre 2021 (nel senso che i termini per la redazione ed il deposito delle sentenze non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586).

Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Chieti, emessa nei suoi confronti in data 2 luglio 2021, per tardività dell'impugnazione. Evidenziato, preliminarmente, che non può rilevare, nella presente sede, la dichiarazione di adesione all'astensione collettiva di categoria, fatta pervenire dal difensore a mezzo p.e.c. del 18 aprile 2023, trattandosi di procedimento in camera di consiglio non partecipato ed essendo stata proclamata l'astensione per giorni (19, 20, 21 aprile 2023) successivi rispetto a quelli in cui scadeva il termine per il deposito di memorie difensive ex art. 611 cod. proc. pen. Considerato che il vizio dedotto dall'imputato, a mezzo del difensore avv. G. De Marco5 (erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello) è manifestamente infondato posto che risulta in atti atto di appello depositato in data 25 ottobre 2021. Rilevato, infatti, che la sentenza appellata è stata emessa in data 2 luglio 2021, con assegnazione per il deposito, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del maggior termine di giorni sessanta; termine rispettato in quanto risulta l'avvenuto deposito tempestivo in data 23 agosto 2021. Considerato, quindi, che il termine di giorni quarantacinque per l'impugnazione, decorrente dal 10 settembre 2021, è inutilmente decorso, risultando l'appello depositato tardivamente in data 25 ottobre 2021 (nel senso che i termini per la redazione ed il deposito delle sentenze non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586). Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il consigliere estenso
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