CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 23 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 13 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di truffa ed estorsione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare a pagina 3 ha ampiamente evidenziato come la richiesta di denaro potesse dirsi estorsiva, in quanto accompagnata da minacce all'incolumità della vittima, certamente idonee a coartare il suo volere, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza che, peraltro genericamente, censura la mancata declaratoria di estinzione del reato di truffa per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata, alla luce del riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale che, rilevando quale aggravante ad effetto speciale - anche nella ipotesi di specie nella quale è stata considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze - incide nella misura di due terzi sia sul termine di prescrizione ordinario, sia su quello massimo, sicché il delitto non risulta prescritto prima della pronuncia di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]